Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17726 del 11/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17726 Anno 2018
Presidente: TADDEI MARGHERITA
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la corte di appello di Brescia
nel procedimento a carico di:
Zili Alì , nato il 3 giugno 1977 in Tunisia, avverso la sentenza del 15 novembre
2017 del Tribunale di Brescia .
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
lette le conclusioni depositate il 29 marzo 2018 dal Pubblico Ministero,nella
persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, il quale ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha applicato ex art. 444 cod.
proc. pen. all’imputato la pena di anni due mesi 10 di reclusione ed euro 1400 di
multa in ordine ai delitti di rapina, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale
allo stesso ascritti.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore generale presso la
corte di appello di Brescia deducendo violazione di legge per omessa applicazione
1

Data Udienza: 11/04/2018

della misura di sicurezza dell’espulsione – dello straniero dal territorio dello Stato
ex art. 235 cod pen. Il ricorrente rileva che il tribunale ha implicitamente
riconosciuto la gravità e la pericolosità sociale dell’imputato e non ha tuttavia
applicato la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
3.11 ricorso è inammissibile poiché il Procuratore generale ha già proposto ricorso
avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti
emessa il 31/1/2017 dal Tribunale di Brescia nei confronti dell’imputato Zili Alì

omessa condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle
relative al suo mantenimento in carcere dell’imputato, nonché in relazione al
trattamento sanzionatorio erroneamente calcolato, ma in quell’occasione non ha
dedotto l’omissione dell’ordine di espulsione. Con sentenza n. 31585 del
9/6/2017 questa sezione, accogliendo entrambi i motivi di ricorso, ha annullato
la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “In caso di
annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal
giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per
inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in
relazione ai “punti” annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con
essi e a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel
motivo di ricorso accolto” (Sez. 6, n. 11949 del 31/01/2017 – dep. 13/03/2017,
Aquilone e altro, Rv. 26938301), ma certamente non può proporsi nuovo ricorso
in relazione a punti della decisione che non erano stati dedotti con la prima
impugnazione, poiché la sentenza di cassazione, inoppugnabile per dettato di
legge, copre il dedotto e il deducibile.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio dell’ 11.4.2018
Il Consigliere estensore
Mari

la Borsellino

Il Presi
Marg rita

per i reati oggetto del presente giudizio, deducendo violazione di legge per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA