Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17724 del 21/03/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 17724 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
MARRONE SAVINO N. IL 02/08/1981
CAPURSO TIZIANA N. IL 14/11/1977
MARTUCCI MICHELE N. IL 16/02/1985
avverso l’ordinanza n. 45/2011 TRIB. LIBERTA’ di TRANI, del
14/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
ls.tta/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 21/03/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Trani, con decreto del 7/3/2011, disponeva il
sequestro preventivo dei centri raccolta scommesse sportive, incluse le
attrezzature informatiche e tutta la strumentazione, nonché del denaro,
denominati Goldbet, gestiti da Savino Marrone, Tiziana Capurso e
all’art. 4, co. 4 bis, L. 401/89, per avere gli indagati esercitato e/o
consentito, quali gestori dei detti centri telematici, collegati al bookmaker
estero Goldbet Sportwetten Innsbruck, attività di accettazione e raccolta
per via telematica delle stesse, in assenza di autorizzazione di Polizia,
richiesta ex art. 88 TULPS e di concessione dell’AAMS.
Il Tribunale di Trani, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame
avanzata nell’interesse degli indagati, con ordinanza del 14/4/2011, ha
annullato il decreto di sequestro.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani, con i seguenti motivi:
-violazione di legge e omessa motivazione, rilevando che il giudice del
merito non ha effettuato la dovuta verifica sulla compatibilità della
normativa allo stato vigente rispetto alle disposizioni comunitarie, alla
luce degli ultimi interventi legislativi successivi alla sentenza, resa dalla
Corte di Giustizia Europea del 6 marzo 2007 ( in processo Placanica );
-travisamento dei fatti e insussistenza motivazionale sul fatto, in quanto il
giudice considera tutte le fattispecie e situazioni di fatto ponendole sullo
stesso piano, benché trattasi di posizioni diverse.
La difesa di Stefano Bortoli, legale rappresentante della SNAI s.p.a., ha
inoltrato in atti memoria nella quale specifica le ragioni per le quali il
ricorso del p.m. deve trovare accoglimento, richiamando pronunce di
questa Corte, del Tar Lazio e del Consiglio di Stato, attinenti alla posizione
della Goldet, che va ritenuta del tutto differente da quella della Stanley.

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Michele Martucci, nella ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui

Alla precedente udienza l’avv. Marco Ripamonti, difensore di Marrone,
Capurso e Martucci, aveva depositato memoria in cui ha esaminato i
motivi di ricorso, evidenziandone la infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Osservasi che la Corte Europea, con ordinanza del 16/2/2012,
pronunciata in causa C-413/10, nei confronti dei ricorrenti Pulignano ed
altri, nonché nei confronti di Concetta Zungri, ha testualmente affermato
che, riguardando persone che agivano per conto di una società affiliata
alla Stanley, quel procedimento si inseriva in un contesto, di fatto e di
diritto, identico a quello su cui si era pronunciata la stessa Corte nella
causa Costa-Cifone, C-72/10, C-77/10. Tuttavia, ad avviso del decidente, il
discorso doveva essere esteso anche alla ricorrente Zungri, che agiva per
conto di una società affiliata non alla Stanley, bensì alla Golbet
Sportwetten GmbH, perché, al pari della predetta Stanley, anche la
Goldbet, non aveva partecipato alle gare indette nel 2006 dall’A.A.M.S., in
applicazione del d.L. 223/06.
In particolare nella detta ordinanza si è ricordato che, in base ai principi di
trattamento e di effettività nonché agli artt. 43 e 49 CE, uno Stato
membro non può escludere una categoria di operatori dalla attribuzione
di concessioni per l’esercizio di una attività economica e, quindi, cercare

Il ricorso è infondato.

di rimediare mettendo a concorso un numero rilevante di nuove
concessioni ed, al contempo, proteggendo le posizioni commerciali
acquisite dagli operatori esistenti attraverso la previsione di determinate
distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli degli
operatori già esistenti.
In sostanza, con tale pronuncia la Corte di Giustizia si è allineata alla i
propria giurisprudenza precedente ( sent. 6/3/2007, in cause riunite C338/04 e altre, Placanica e altri ) tanto che questa stessa Corte ha già

ritenuto le regole e le clausole contenute nel d.L. 223/06 in contrasto con
i principi del Trattato CE, perché causavano una ingiustificata
penalizzazione dei futuri nuovi concessionari ( ex multis Cass. 28/3/2007,
n. 16969; Cass. 22/10/2008, n. 2417).
Conseguentemente devesi ribadire il principio affermato nella sentenza
regime di monopolio statale, che operi mediante il sistema delle
concessioni, può non confliggere con i principi del Trattato CE, ma le
eventuali limitazioni imposte devono rispondere a precisi principi
concernenti la libertà di insediamento e di prestazione dei servizi e
devono rispondere a motivi imperativi di interesse generale con
proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza.
In difetto dei predetti requisiti le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del
Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in
contrasto con esse deve essere disapplicata ( Cass. 23/1/2013, n. 12630).
In dipendenza di quanto osservato il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del p.m..
Così deciso in Roma il 21/3/2013.

resa da questa stessa sezione ( n. 28413 del 16/2/2012 ) secondo cui un

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