Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17724 del 05/04/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17724 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PARDO IGNAZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARLUCCI FRANCESCO nato il 23/10/1979 a NAPOLI
avverso l’ordinanza del 28/12/2017 del TRIB. LIBERTA di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che conclude per
l’inammissibilita’
del ricorso.
Data Udienza: 05/04/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Il TRIBUNALE della LIBERTA’ di SANTA MARIA CAPUA VETERE, con ordinanza in data
28/12/2017, rigettava l’istanza di riesame presentata da CARLUCCI FRANCESCO avverso il decreto
di convalida del sequestro probatorio in relazione a beni pertinenti il reato di cui all’ art. 648 CP
contestato al suddetto.
1.2 Propone ricorso per cassazione l’indagato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge
con riferimento alla omessa motivazione del decreto di sequestro probatorio.
2.1 Il motivo è inammissibile.
Ed infatti questa corte ha avuto modo di affermare che il decreto di sequestro probatorio delle cose
ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la “res” sequestrata ed il reato oggetto di
che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in
indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché
l’esigenza probatoria del corpo del reato è in “re ipsa”, a differenza del sequestro delle cose
pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su quest’ultimo specifico aspetto (Sez. 2,
n. 52259 del 28/10/2016, Rv. 268734).
E poiché nel caso in esame il sequestro ha ad oggetto proprio il corpo del reato di ricettazione
contestato alcuna nullità appare sussistere.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 05/04/2018
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