Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17724 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17724 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da

CATAPANO Cataldo, nato a Grottaglie il 17/08/1984,

avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, in data 4/12/2012, nel proc. n. 267/2012.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014, la relazione svolta dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Massimo Galli, il quale ha chiesto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per compiutasi
prescrizione del reato;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso.
RITENUTO IN FATI-0
1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza
del 4 dicembre 2012, ha confermato la sentenza emessa il 30 novembre 2011
dal Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, di condanna di
Catapano Salvatore, con la contestata e applicata recidiva, alla pena di mesi

Data Udienza: 05/02/2014

cinque di arresto per violazione delle prescrizioni della misura di sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, commessa in San Marzano di San Giuseppe, il 28
aprile 2007.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Catapano tramite il difensore di fiducia, avvocato Biagio Leuzzi, per denunciare

l’imputato di reato contravvenzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
La disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 251 del 2005, che ha
modificato l’istituto della recidiva disponendo l’aumento di un terzo della pena
solo nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non
colposo, commetta un altro delitto non colposo, ha eliminato la possibilità di
applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi ed è
di immediata applicazione in quanto norma di diritto penale sostanziale (Sez. F,
n. 26556 del 25/07/2006, dep. 28/07/2006, Leonardini, Rv. 234377; conformi:
n. 3842 del 2009 e n. 19976 del 2010).
Illegittimamente, quindi, nel caso di specie, è stato applicato l’aumento per
la recidiva a persona dichiarata responsabile della contravvenzione di cui all’art.
9, comma primo, legge n. 1423 del 1956.

2. Nelle more, tuttavia, si è compiuto il termine di prescrizione quinquennale
del fatto contestato, che risulta commesso il 28 aprile 2007, con la conseguenza
che, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all’art.
129, comma 2, dello stesso codice, si impone l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, perché il reato è estinto per effetto di prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2014.

l’illegittima applicazione dell’aumento di pena per la recidiva, rispondendo

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