Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17723 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17723 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DALICCO TOMMASO nato il 09/12/1949 a CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

avverso la sentenza del 20/04/2017 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che conclude per
l’inannnnissibilita

del ricorso.

Udito il difensore avv.to Marco Zanna che chiede l’annullamento della sentenza
impugnata.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 Il GIP del TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 20/04/2017, dichiarava non luogo a
provvedere per estinzione dei reati causata da maturata prescrizione nei confronti di DALICCO
TOMMASO in relazione al delitto di cui all art. 648 CP e contestualmente disponeva la confisca
delle opere del maestro Giulio Turcato in giudiziale sequestro ritenendole contraffatte.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva impugnazione la difesa del Dalicco lamentando violazione di
legge e difetto di motivazione in relazione alla disposta confisca; deduceva al proposito che la
sentenza emessa non consentiva l’applicazione della misura di sicurezza disposta e che il giudice
non aveva tenuto conto delle prove addotte dalla difesa dalle quali risultava l’autenticità delle opere

1.3 Con ordinanza in data 20 novembre 2017 la corte di appello di Venezia qualificato l’atto di
impugnazione come ricorso per cassazione disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte.

2.1 Ciò posto il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Ed infatti in tema di confisca disposta dal giudice che pronunci sentenza di proscioglimento ex art.
157 cod.pen. le sezioni unite di questa corte hanno affermato che il giudice, nel dichiarare la
estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell’art. 240, comma
secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., la confisca

in sequestro riferibili al maestro Giulio Turcato.

diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di
condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità

dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato
nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434).
In motivazione la corte precisa che l’attrazione, accanto al prezzo, anche del profitto del reato,
all’interno di un nucleo unitario di finalità rispristinatoria dello status quo ante, si spiega secondo la

medesima prospettiva volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che
il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo
autore.

2.2 Orbene, il suddetto orientamento che subordina la possibilità di disporre la confisca nel giudizio
di impugnazione che si concluda con la declaratoria di prescrizsione alla condizione imprescindibile

della precedente condanna, deve poi essere coordinato con il dettato dell’art. 425 comma quarto
cod.proc.pen. dalla cui lettura emerge inequivocabilmente la possibilità per il GUP di emettere la

sentenza di non luogo a procedere pur accompagnata dalla confisca; tuttavia l’orientamento in
precedenza esposto impone ritenere che presupposto della confisca del profitto del reato in caso di
declaratoria di prescrizione deve essere sempre un accertamento di condanna sicchè deve essere

escluso che la misura di sicurezza patrimoniale possa essere disposta con la sentenza di non luogo
a procedere ex art. 425 cod.proc.pen. che dichiari l’estinzione del reato senza una adeguata
motivazione che accerti la responsabilità dell’imputato per il fatto contestato nei termine di una
pronuncia “di condanna”.
2.3 Deve pertanto essere affermato che il giudice che dichiari ex art. 425 cod.proc.pen. il non luogo
a procedere per prescrizione può disporre la confisca solo quando accerti pur incidentalmente la
responsabilità dell’imputato e la derivazione del bene oggetto materiale del provvedimento di
ablazione da quella condotta illecita non più punibile per decorso del tempo.
Nel caso in esame, invece, il GUP di Padova ha disposto il sequestro senza alcuna adeguata e
specifica motivazione circa la provenienza delle opere dal contestato reato ed altresì in ordine alla
condotta materialmente posta in essere dal Dalicco nella consumazione dei fatti.

Alla luce delle predette considerazioni pertanto, l’impugnata sentenza deve essere annullata con
rinvio limitatamente alla statuizione di confisca e gli atti trasmessi al Tribunale di Padova per nuovo
giudizio.

P.Q.M.
Annulla con rinvio rinvio la sentenza impugnata, e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di
Padova per nuovo giudizio.

Il

onsigliere Estensor
IG AZIO PARDO
a n

Così deciso il 05/04/2018

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