Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17723 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17723 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MORABITO Salvatore, nato a Oppido Mamertina il 25/05/1967,

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 2/10/2012 nel proc.
n. 1825/2012.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014, la relazione svolta dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Massimo Galli, il quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 2 ottobre 2012, ha
confermato la sentenza emessa il 20 febbraio 2012 dal Tribunale, in sede, di
condanna di Morabito Salvatore, con le attenuanti generiche, alla pena di venti
giorni di arresto ed euro 100,00 di ammenda per porto ingiustificato in luogo

Data Udienza: 05/02/2014

pubblico di due coltelli di genere vietato, in Santa Maria di Licodia, il 26
settembre 2010.

2.1. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Morabito tramite il difensore di fiducia, avvocato Gerarda Pistoni Galluppi, per
denunciare, con un primo motivo, violazione di legge, ex art. 606, comma 1,

assoluta mancanza di motivazione della Corte territoriale sullo specifico motivo di
appello circa l’erronea sua condanna al pagamento delle spese di mantenimento
in custodia cautelare in carcere, posto che, pur essendo stato originariamente
imputato anche di concorso in rapina insieme a due coimputati e sottoposto a
misura coercitiva, egli era stato assolto dal suddetto delitto per non aver
commesso il fatto e condannato solo per la contravvenzione di porto
ingiustificato di due coltelli, per cui non è prevista la custodia cautelare in
carcere.
2.2. Con un secondo motivo il Morabito lamenta il vizio di motivazione nel
triplice profilo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omesso
riconoscimento della sua buona fede (svolge l’attività di bracciante agricolo e
aveva con sé i coltelli per motivi di lavoro), e, comunque, per mancata
applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità, in considerazione anche
della sua incensuratezza che avrebbe giustificato l’irrogazione della sola pena
dell’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il primo motivo è fondato.
L’assoluzione del Morabito, per non aver commesso il fatto, dalla più grave
imputazione di concorso in rapina (capo a), già in primo grado con sentenza del
Tribunale di Catania in data 20 febbraio 2012, divenuta sul punto irrevocabile,
esclude la legittimità della sua condanna alle spese di mantenimento in carcere,
ai sensi dell’art. 692, comma 1, cod. proc. pen., risultando lo stesso imputato
dichiarato responsabile della sola contravvenzione di cui all’art. 4 della legge n.
110 del 1975 (capo b).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo i
giudici di merito adeguatamente motivato l’insussistenza di un giustificato
motivo del porto, da parte del Morabito, di due coltelli, dei quali uno portato
indosso e l’altro riposto nel cruscotto del veicolo, mentre era alla guida della
propria autovettura sulla pubblica via, in orario serale, a bordo della quale
2

lett. b), in relazione agli artt. 535, comma 3, e 692, comma 1, cod. proc. pen., e

trasportava due persone, Santi Angelo e Stimoli Carlo, quest’ultimo arrestato,
nel medesimo frangente, nella quasi flagranza di delitto di estorsione in danno di
Grasso Giovanni per cui ha subito condanna, sicché entrambi i giudici di merito
hanno escluso l’esistenza di alcun nesso tra il porto dei suddetti coltelli e l’attività
di bracciante agricolo dichiaratamente svolta dallo stesso Morabito.
La valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. non è stata, poi,

i giudici di merito non hanno ravvisato, nel porto di due coltelli da parte del
Morabito, nelle condizioni di tempo, luogo e compagnia già sopra ricordate, il
caso di lieve entità di cui al comma terzo dell’art. 4 legge n. 110 del 1975.

2. Segue, in accoglimento del solo primo motivo, l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma della condanna del
Morabito al pagamento delle spese per il suo mantenimento in carcere, che va
esclusa, mentre nel resto il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla conferma
della condanna del ricorrente al pagamento delle spese per il mantenimento
durante la propria custodia cautelare.
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2014.

omessa nella determinazione del trattamento sanzionatorio e, sulla base di essa,

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