Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1772 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1772 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
ZAFFARANO ANDREA N. IL 04.07.1948
Nei confronti di :
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI GENOVA in data 8 febbraio 2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Giovanni D’Angelo che ha chiesto il rigetto del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 febbraio 2011 la Corte d’appello di Genova rigettava
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata nell’interesse di Andrea
Zaffarano; ingiusta detenzione subita dall’istante nell’ambito di un procedimento in
cui gli erano stati contestati i reati di turbativa d’asta e di tentativo di concussione,
procedimento poi archiviato dal GIP in data 31 marzo 2009.
2. Avverso tale decisione ricorre lo Zaffarano a mezzo del proprio difensore.
Prospetta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 314 c.p.p.
3. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, mentre parte ricorrente ha
rinunciato all’udienza pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle
Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la
quale “in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per

Data Udienza: 11/12/2013

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in € 750,00e,s3 1-f D-E&t s-to lip Z 2-0 13
IL CONSIGLIER ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(dott. Fra ieco Maria Ciampi)
(dott. Carlo iuseppe Brusco)

I

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa
grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori
disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino
eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti,
fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è
incensurabile in sede di legittimità”.
E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo
congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad
ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il
convincimento di un probabile coinvolgimento dell’odierno ricorrente nei fatti oggetto
della originaria imputazione.
Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed
ampia, ha spiegato che le condotte ascritte sono state idonee a determinare
l’applicazione della misura cautelare.
In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato gli elementi risultanti dalle
intercettazioni effettuate che lasciavano intendere un rapporto di collaborazione e
solidarietà dello Zaffarano con i partecipanti alle aste oggetto di indagine,
intercettazioni nel corso delle quali emergevano riferimenti ad una conduzione
illegale delle aste medesime.
Pertanto, correttamente il giudice di merito ha rilevato la sussistenza di elementi che
hanno dato causa all’emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a
norma del primo comma dell’art. 314 c.p.p., ha escluso il diritto della istante alla
riparazione, essendo indubbiamente le circostanze succitate idonee a far ritenere anche se limitatamente all’emissione di una misura cautelare – il coinvolgimento
dello Zaffarano nella fattispecie criminosa contestata.
5. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente
giudizio sostenute dal Ministero dell’economia e delle finanze, liquidate in complessivi
€ 750,00.

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