Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1772 del 10/01/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1772 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CORTESE ARTURO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL PRETE SALVATORE N. IL 08/09/1983
avverso la sentenza n. 4133/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ARTURO CORTESE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A t{51-110 To ynre.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
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Data Udienza: 10/01/2013
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato
la pronuncia di primo grado, emessa in esito a rito abbreviato, che aveva dichiarato la
penale responsabilità di Del Prete Salvatore per il delitto ex artt. 81 cpv. cp. e 73,
comma 5, d.P.R. 309/1990, di cessione di cocaina, condannandolo alla pena di anni
due di reclusione ed E 10.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
— violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito
trascurato circostanze di fatto assai rilevanti ai fini del giudizio (irrisoria quantità
della sostanza, mancato rinvenimento di materiale utile al confezionamento, mancato
riconoscimento da parte dell’acquirente, non corrispondenza del civico vigilato dagli
operanti con quello dell’abitazione del prevenuto;
— che la pena irrogata è eccessiva.
Diritto
Il ricorso è inammissibile, in quanto censura:
— con rilievi di ordine sostanzialmente valutativo, la ricostruzione dei fatti
effettuata in sede di merito sulla base di una valutazione e interpretazione delle
risultanze processuali immune da carenze e manifeste illogicità;
— in maniera del tutto generica l’entità del trattamento sanzionatorio.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2013
lier est ore
Presidente
Fatto