Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17719 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17719 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
nel procedimento a carico di:
RIZZO ROCCO nato il 01/09/1982 a CALVELLO
avverso l’ordinanza del 05/09/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto
annullarsi senza rinvio l’ordinanza di non convalida perché l’arresto è stato
legittimamente eseguito, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso del
Pubblico Ministero;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze emetteva ordinanza con la quale non convalidava
l’arresto di Rocco Rizzo, indagato per i reati di cui agli artt. 494, 640, 2°comma
n. 2 bis cod.pen..
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, così premettendo i fatti: era stato
richiesto l’intervento dei carabinieri in quanto Mario Lenzi, di anni 79, aveva
esposto che ogni mese un soggetto qualificatosi come addetto Eni o Enel o

poi identificato in Massimiliano Lacarbonara; il 4 settembre 2017 si era
presentato per la riscossione delle somme Rocco Rizzo, il quale, ricevuto il
denaro, aveva effettuato una telefonata per comunicare l’avvenuta riscossione
della somma, ed era poi stato bloccato dai carabinieri, malgrado avesse cercato
di opporre resistenza all’arresto ed alla perquisizione; una volta arrestato il Rizzo,
il giudice del Tribunale di Firenze non aveva convalidato l’arresto.
1.2 II Procuratore della Repubblica osserva come il giudice, nell’ordinanza
che si impugnava, avesse anticipato la fase di merito alla fase della convalida,
sostituendo -ex post- proprie opinabili valutazioni a quelle operate dalla Polizia
giudiziaria al momento dell’arresto; vi era stata quindi violazione ed errata
interpretazione dell’art. 381 cod.proc.pen.
1.3. Il Procuratore della Repubblica eccepisce inoltre che il giudice aveva
omesso di fornire un’adeguata motivazione circa l’insussistenza del reato di
truffa, della resistenza e delle circostanze risultanti dag/che avevano giustificato
il giudizio di gravità del fatto operato dalla Polizia giudiziaria a giustificazione
dell’arresto facoltativo
1.4 II Procuratore della Repubblica lamenta inoltre, quanto al reato di
resistenza, come il giudice avesse omesso di considerare che i carabinieri
avevano dato atto nel verbale di arresto di essere stati costretti a fare uso delle
manette perché l’indagato aveva tentato di darsi alla fuga.
1.5 Infine, il Procuratore della Repubblica eccepisce l’omessa motivazione
dell’ordinanza ovvero l’errata interpretazione dell’art. 381 cod.proc.pen., avendo
omesso di valutare ciò che era risultato nell’immediatezza dei fatti ai carabinieri e
i plurimi precedenti del’arrestato per truffe commesse ai danni di persone
anziane.
2.1 Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali chiedeva
l’accoglimento del ricorso nei termini sopra riportati.
3. In data 15 gennaio 2018 perveniva istanza di rinvio per tardiva notifica di
udienza ex art. 611 cod.proc.pen. da parte del difensore di Rizzo; nell’istanza il
difensore rilevava la correttezza dell’ordinanza impugnata; l’udienza veniva
quindi rinviata al 23 marzo 2018.

Publiacqua si presentava per farsi pagare non meglio precisate bollette, soggetto

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 E’ principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il
quale in tema di arresto facoltativo in flagranza il giudice della convalida deve
operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di
chi ha operato l’arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento
conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della
discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del
fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il

(Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 Hraich, Rv. 252949).
In tale prospettiva, il giudice del Tribunale di Firenze si è posto nell’ottica di
un giudizio di merito circa il coinvolgimento dell’indagato nel reato di truffa,
mentre avrebbe dovuto considerare quanto era emerso al momento dell’arresto,
e cioè che vi era un soggetto (Lacarbonara) che stava truffando Lenzi e che
Rizzo, presentatosi in compagnia di Lacarbonara che si era poi allontanato, si era
presentato a casa di Lenzi per riscuotere il profitto del reato di truffa, e che aveva
tentato di darsi alla fuga una volta fermato dai carabinieri; ragionevolmente la
polizia giudiziaria, valutata la gravità del fatto (truffa in corso ai danni di una
persona anziana), ha eseguito l’arresto facoltativo in flagranza; a tale proposito
appare opportuno considerare che fini della legittimità dell’arresto facoltativo in
flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della
pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due
parametri: Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 cit.).
2. Deve essere poi ribadito che l’annullamento da parte della Corte di
Cassazione dell’ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza va disposto
con la formula senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di
una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla
definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale
rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia
meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (v., ad es., Sez. 3,
n. 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere accolto.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di
principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara legittimo l’arresto eseguito.
DEPOSITATO IN CANC LIEFr
eciso in Roma il 23/03/2018
SECONDA SEZIONE
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~
.
IL

19 APRI 2018

predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità

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