Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17718 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17718 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLLA MAGNA Mario, nato il 10/03/1975
avverso la sentenza del 03/10/2017 del Tribunale di Pavia
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Procuratore generale ;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Pavia del 3 ottobre 2017 veniva applicata a Della
Magna, imputato dei reati di cui agli artt. 416 bis cod.pen. e altro, la pena di anni
cinque di reclusione ed C 6.200,00 di multa.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore del ricorrente,
eccependo che l’imputato era stato rinviato a giudizio con decreto di giudizio
immediato e, nel termine previsto, aveva avanzato istanza di definizione del
processo con rito abbreviato, senza alcuna richiesta alternativa; il rito era stato

verificata una nullità sotto il profilo della manifestazione di volontà necessaria a
celebrare il rito e per la violazione del termine di cui agli art. 455 e seguenti
cod.proc.pen.; infatti, mancava la volontà dell’imputato e comunque la richiesta
era fuori termine per avanzare le richieste di riti alternativi in presenza di rito
immediato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 20/03/2018, perveniva rinuncia
all’impugnazione da parte del ricorrente; la rinuncia all’impugnazione è causa di
inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art.
591, lett. d), cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in C 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 23/03/2018
Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni
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poi trasformato, in assenza dell’imputato, in quello celebrato, per cui si era

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