Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17716 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17716 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORCIERI VINCENZO N. IL 24/07/1993
avverso l’ordinanza n. 1600/2017 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
11/12/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lett:risentite le conclusioni del RG pott.6-iuSn’r’iA/PI c’i?_.(e7z
)2.3,

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Uditi diferyr Avv.;

Data Udienza: 08/03/2018

.”

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’11/11/2017 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l’appello
proposto nell’interesse di Forcieri Vincenzo avverso l’ordinanza con la quale la Corte di Appello
cittadina aveva rigettato l’istanza di autorizzazione del predetto, detenuto agli arresti
domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di rapina pluriaggravata, ad allontanarsi dal
proprio domicilio per svolgere attività lavorativa presso una società cooperativa. L’ordinanza
del Giudice per le indagini preliminari aveva sottolineato che alcuni soci della ditta avevano

sicché ne derivava l’impossibilità di garantire l’efficacia dei controlli necessari per il titolo
cautelare.
A fronte del ricorso dell’interessato, il Tribunale del riesame, premesso che l’autorizzazione
allo svolgimento di attività lavorativa è, per sua natura, meramente facoltativa e non integra
un diritto dell’interessato, ha rilevato che nel caso di specie difettava la compiuta specificazione
delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, necessaria al fine di valutarne la
compatibilità di questa con le esigenze cautelari, non essendo specificate le mansioni alle quali
era destinato il Forcieri, né se detta attività avrebbe comportato spostamenti.
Propone ricorso per Cassazione l’interessato, deducendo il vizio di motivazione per essere
stata da un lato riconosciuta la sussistenza delle indispensabili esigenze di vita e, dall’altro,
negata l’autorizzazione invocata sull’erroneo presupposto che non fossero state specificate la
sede e le mansioni del ricorrente, mentre si deduce che dalla documentazione – allegata al
ricorso – risultava trattarsi di “addetto operatore pompe funebri” presso la sede della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata, infatti, risultano correttamente esposti i
principi che regolano la materia, così come riconosciuti anche dalla giurisprudenza di questa
Corte di legittimità, ma tale esposizione non si è coniugata con un’adeguata valutazione della
documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno dell’istanza di autorizzazione allo
svolgimento dell’attività lavorativa.
Correttamente, infatti, il Tribunale del riesame di Palermo ha ricordato che, in tema di
arresti donniciliari, la valutazione da compiere ai fini della concessione dell’autorizzazione ad
assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere
improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell’attività
lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 2,
n. 9004 del 17/02/2015, Prago, Rv. 263237; Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta, Rv.
23931601).
Non si concilia, invece, con il tenore della documentazione acquisita l’assunto
dell’ordinanza impugnata secondo cui, nel caso in esame, non sarebbero state specificate le
1

precedenti penali e che la stessa si trova in luogo con alto criminale (quartiere Brancaccio),

mansioni alle • quali era destinato il ricorrente, né se le stesse avrebbero comportato
spostamenti: dalla documentazione in parola, allegata anche al ricorso, emerge, infatti, che il
rappresentante legale di una società cooperativa aveva dichiarato la disponibilità ad assumere
il ricorrente “con le mansioni di addetto operatore pompe funebri” per sei giorni la settimana
(con orari di lavoro specificati per ciascun giorno), precisando altresì che il Forcieri “nel caso di
accoglimento dell’autorizzazione effettuerà il suddetto servizio di addetto pompe funebri presso
la sede della Cooperativa sociale…”, compiutamente indicata.

Palermo perché valuti, anche alla luce di tali indicazioni, la sussistenza o meno dei presupposti
per il rilascio dell’autorizzazione richiesta.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Dott. L ‘iano Imp iali

Il Presidente
dott. Ugo e C

. enzo

L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di

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