Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17716 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 17716 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI MESSINA
nei confronti di:
1) ANTONIOLI GIUSEPPE N. IL 04/08/1961 * C/
2) INNOCENTI GIUSEPPINO N. IL 04/04/1953 * C/
avverso l’ordinanza n. 109/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
22/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D
l
sentite le co elusi ni del P9 Dott. :°

0A1 0/
\■~-,0

9,

Udit i difensor Avv.;94-1,19U;U—40 12-0 10,0–1)-

LA124L12-0
ryvkAp-k,0

cALP
.

CdO
e

4.AA,

Data Udienza: 05/12/2012

(J-40.€44

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Messina con ordinanza del 22 maggio 2012, nel
procedimento penale a carico di Antonioli Giuseppe e Innocenti Giuseppino, in
accoglimento del riesame proposto, ha annullato il decreto di sequestro
preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in
data 16 aprile 2012, disponendo la restituzione all’avente diritto dell’impianto di
produzione di energia elettrica gestito dalla società OSMON spa, sito in Mazzarà
Sant’Andrea, contrada Zuppà, in relazione al quale Antonioli, nella qualità di

nella qualità di legale rappresentante della società Tirreno Ambiente e gestore
della discarica di Mazzarà Sant’Andrea, sono stati indagati per i reati di cui agli
artt. 110 c.p., 279, c 1 D.Igs n. 152 del 2006, e 279 c. 3 e 256 del medesimo
decreto, per avere installato uno stabilimento per la produzione di energia
elettrica tramite utilizzo del biogas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti solidi
urbani siti nella discarica e per esercitare detta attività senza le prescritte
autorizzazioni e senza le preventive comunicazioni e per avere effettuato
un’attività di recupero di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni; fatti
accertati in data prossima ed anteriore al 14 marzo 2012 e con condotta in
corso.
Il Collegio del riesame ha, invero, confermato la sussistenza del fumus delicti,
quanto al fatto che il ciclo produttivo di energia era stato da tempo avviato dalla
società Osmon nell’impianto di conversione energetica del biogas, installato
presso la discarica di Mazzarà Sant’Andrea, di concerto con la Tirreno Ambiente
spa, società che gestisce la discarica stessa, in assenza della autorizzazione
unica della Regione (assimilabile all’AIA di cui all’art. 59 del 2005), nonché in
mancanza delle preventive comunicazioni circa le emissioni prodotte all’autorità
competente, prescritte dall’art. 269, comma 6 D.Igs n. 152 del 2006, malgrado
Io stabilimento producesse in atmosfera emissioni di considerevole portata. Di
contro, i giudici della cautela hanno ritenuto insussistente il periculum in mora,
sulla base del fatto che avendo l’autorità giudiziaria già concesso la facoltà d’uso
dell’impianto alla ditta proprietaria, al fine di evitare situazione di pericolo per la
gestione del biogas prodotto all’interno della discarica, la libera disponibilità del
bene non sarebbe stato suscettibile di aggravare le conseguenze del reato, né di
agevolare la commissione di reati della stessa specie di quelli per i quali si
procede.
2. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha
proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, per
difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, travisamento del fatto,
manifesta illogicità e violazione di legge con riferimento agli artt. 321 comma 1 e
324 c.p.p., anche in relazione all’art. 104 disp. att. c.p.p., quanto all’affermata

legale rappresentante della società Osmon e gestore dell’impianto, ed Innocenti,

insussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale del riesame avrebbe fatto
derivare dal possibile pericolo per la sicurezza nella gestione del biogas prodotto
in discarica – pericolo che sarebbe derivato dallo spegnimento degli impianti senza tenere conto che tali problematiche erano state affrontate e risolte in sede
di esecuzione del disposto sequestro preventivo, avendo l’Autorità giudiziaria
concesso la facoltà d’uso dell’impianto, nominando custode l’indagato Antonioli,
scelta questa obbligata proprio per evitare il rischio di esplosioni nella discarica.
Avere desunto dalla facoltà d’uso e dal mancato spegnimento dell’impianto
completamente assente nell’ordinanza una motivazione quanto alle ragioni per le
quali il Collegio del riesame ha escluso che dalla libera disponibilità del bene
vengano ad aggravarsi le conseguenze del reato. A tale proposito il pubblico
ministero ricorrente ricorda il carattere permanente del reato di emissioni in
atmosfera non autorizzate, od oltre i valori limite, mentre il Tribunale avrebbe
omesso di considerare che, in quanto funzionante, l’impianto continuava a
produrre emissioni, la cui incidenza sull’ambiente doveva essere tenuta in conto
nella valutazione della sussistenza del periculum in mora.
3. Gli indagati, tramite il loro difensore, hanno presentato una memoria
difensiva, che evidenzia il possesso da parte della Società Tirreno ambiente
dell’AIA sin dal 2 marzo 2007 per l’ampliamento della discarica, che sulla scorta
del disposto di cui all’art. 267, comma 3 D.Igs n. 152 del 2006, sostituisce
l’autorizzazione alle emissioni, e quindi l’insussistenza del fumus delicti; inoltre
hanno ribadito l’insussistenza del periculum in mora, atteso che la società Osmon
ha adempiuto alle prescrizioni AIA 2007 e 2009, garantendo la termodistruzione
del gas della discarica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte ritiene fondati i motivi di ricorso del pubblico ministero che
censurano la violazione della disciplina afferente i provvedimenti cautelari reali e
la carenza di motivazione quanto all’insussistenza del periculum in mora.
Infatti, il Tribunale del riesame, dopo aver ritenuto sussistente il fumus commissi
delicti (in relazione al quale non può essere nella presente sede aperta alcuna

discussione, come vorrebbe la difesa degli indagati nella memoria da ultima
presentata), ha negato la necessità del vincolo reale sull’impianto (periculum in
mora), affermando apoditticamente l’insussistenza di un permanere o di un

aggravarsi delle conseguenze dei reati, reati dei quali ha nel contempo affermato
la sussistenza indiziaria.
2. A proposito del vincolo reale con facoltà d’uso del bene, la giurisprudenza,
seppure in relazione ad una diversa fattispecie, ha affermato che la esclusione
della idoneità dell’uso della cosa ad aggravare e protrarre le conseguenze

IPA.”

l’insussistenza delle esigenze cautelari sarebbe errato. Inoltre sarebbe

dannose del reato deve formare oggetto di un esame particolarmente
approfondito (cfr. SSUU., n. 12878 del 29/1/2003, dep. 20/3/2003, P.M.in
proc.Innocenti, Rv. 223722 e Sez. 3, n. 40486 del 27/10/2010, dep.
16/11/2010, PM in proc. Petrina, Rv. 248701, quanto alla facoltà d’uso di
un’opera edilizia abusiva realizzata su zona sottoposta a vincolo paesistico, si è
sottolineata la necessità di una dettagliata analisi volta ad escludere il rischio di
un ulteriore deterioramento dell’ecosistema protetto dal vincolo).
3. Nel caso di specie, una ulteriore lesione dell’ambiente,che rappresenta il bene
accerti la assoluta regolarità dell’attività dell’impianto conseguente alla libera
disponibilità della cosa. Inoltre nel caso di specie non può certo dirsi cessata la
permanenza del reato, come invece avviene nel caso di realizzazione di un’opera
abusiva, atteso che è proprio dall’esercizio dell’impianto che sorgono le esigenze
cautelari se non venga garantita una regolare gestione dello stesso.
Erroneamente, quindi, i giudici del riesame hanno presunto la compatibilità tra
libera disponibilità (e quindi esercizio dell’impianto) con i beni giuridici tutelati
dalle fattispecie incriminatrici, posto che la libera disponibilità del bene ha
“reciso”, invece, quel controllo da parte dell’autorità giudiziaria sulla gestione
dell’impianto che la facoltà d’uso, nella vigenza del sequestro preventivo,
garantiva, anche in vista di una pronta regolarizzazione dell’impianto stesso,
4. Il Tribunale del riesame non avrebbe dovuto, pertanto, escludere il permanere
ed anche l’aggravamento delle conseguenze del reato derivante dall’uso
dell’impianto senza fornire una congrua esaustiva motivazione circa le ragioni di
tale prognosi positiva. In tal modo è stato immotivatamente posto nel nulla
l’intervento di tutela cautelare reale, il quale è funzionale alle esigenze di
prevenzione, ossia ad impedire che una cosa pertinente al reato possa essere
utilizzata per estendere, nella durata o nella intensità, le conseguenze del reato
o per agevolarne il compimento di altri; nel sistema processuale penale la misura
coercitiva reale, infatti, mira ad “evitare che il trascorrere del tempo possa
pregiudicare irrimediabilmente l’effettività della giurisdizione espressa con la
sentenza irrevocabile di condanna” (così la parte motiva della già citata S.U. n.
12878).
In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di
Messina per un nuovo esame sul requisito del periculum in mora
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

protetto, per l’incidenza nell’aria delle emissioni, può essere esclusa solo ove si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA