Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17715 del 16/01/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17715 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 10/05/2017.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dottor Adriano Iasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.

Osserva:

Data Udienza: 16/01/2018

Con sentenza – ex articolo 444 del c.p.p. – del 10/05/2017, il G.I.P. del
Tribunale di Milano applicò a A.A. e a B.B. la
pena, concordata tra le parti, di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno (per
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie
indeterminata di truffe, varie truffe aggravate, svolgimento di attività riservata
agli intermediari finanziari pur non avendo tale qualifica)
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato A.A.
personalmente, sostenendo che è inadeguata la motivazione in ordine all’omessa

chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.
Ricorre altresì anche l’imputato B.B. – difeso
dall’Avvocato Silvia Zappoli – deducendo erronea applicazione della legge e vizi
motivazionali in relazione alla disposta confisca di beni non nella sua
disponibilità, bensì di terzi estranei al reato. Il difensore del ricorrente chiede,
quindi, l’annullamento senza o con rinvio della decisione di cui sopra.

motivi della decisione

1.

Il ricorso di A.A. è, da un lato, privo della specificità

prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato. Infatti, il Giudice di merito ha operato una corretta
verifica dell’insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p. e
correttamente valutato la congruità della pena. Questa Corte ha stabilito che la
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,
escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod.
proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio
di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato (Cass. pen.
sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071; Sez. 4, Ordinanza n. 30867 del
17/06/2011 Cc. – dep. 03/08/2011 – Rv. 250902; Sez. 5, Sentenza n. 31250 del
25/06/2013 Cc. – dep. 22/07/2013 – Rv. 256359).
1,1. Inoltre, si osserva che la sentenza applicativa della pena patteggiata
non può essere impugnata per Cassazione neppure con riferimento alla entità
della pena o alla ritenuta sussistenza di ulteriori attenuanti non considerate, né
possono, a maggior ragione, dedursi circostanze di fatto che non sarebbero state
considerate in sentenza, e che si vorrebbero riesaminare. (Sez. 3, Ordinanza n.
4187 del 30/11/1995 Cc. – dep. 13/01/1996 – Rv. 203284; Sez. 6, Sentenza n.
44909 del 30/10/2013 Cc. – dep. 07/11/2013 – Rv. 257152). Infatti in tema di
patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice

assoluzione, ex art. 129 del cod. proc. pen. e sulla congruità della pena. E ne

con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di
palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione
giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica
argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una modifica
dell’imputazione originaria. (Sez. 6, Sentenza n. 32004 del 10/04/2003 Cc. dep. 29/07/2003 – Rv. 228405; Sez. 3, Sentenza n. 3580 del 09/01/2009 Cc. –

– dep. 01/10/2012 – Rv. 254371; Sez. 1, Sentenza n. 48900 del 15/10/2015 Cc.
– dep. 10/12/2015 – Rv. 265429).
2.

Il ricorso di B.B. è inammissibile e per la sua

genericità e per mancanza di interesse.
2,1. Infatti per quanto riguarda la genericità del ricorso si deve rilevare
che non solo non si specifica di quali beni si parli e perché, poi, l’imputato non ne
abbia il possesso o la disponibilità. Questioni queste del possesso e della
disponibilità dei beni da parte del B.B. che evidentemente non sono state
fatte valere neppure in sede di sequestro. Infatti a pagina 18 della sentenza
impugnata si afferma che: “… Né in costanza di sequestro vi è stato versamento
da parte degli odierni imputati di somme finalizzate alla riduzione del disposto
vincolo ablativo; al contrario sia il difensore di B.B., sia il difensore di
San toro hanno dato atto, nel corso dell’udienza, di questa impossibilità di
versamento da parte dei predetti “. Quindi nulla ha detto il difensore del
B.B. sulla titolarità dei beni che viene, pertanto, proposta per la prima volta
avanti a questa Corte. Infine si osserva che la confisca (come d’altronde il
sequestro) è stata disposta per i beni immobili di titolarità di B.B. (vedi
pagina 19). E sulla corretta motivazione del perché si confiscano i predetti beni
non vi è alcuna censura.
2,2. Per quanto riguarda la mancanza di interesse si deve rilevare che se
per ipotesi si volesse aderire a quanto esposto nel ricorso e cioè che i beni sono
riferibili alla PIGIMA s.r.I., terzo estraneo al reato, e che vi è carenza di
motivazione in ordine alla ritenuta riferibilità all’imputato dei beni confiscati è
allora evidente il difetto assoluto ad impugnare. Infatti questa Corte ha più volte
affermato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per
difetto di interesse, l’impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di
un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto
una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato
formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscersi la legittimazione al
solo apparente intestatario che è l’unico soggetto avente diritto all’eventuale
restituzione del bene (Sez. 6, Sentenza n. 48274 del 01/12/2015 Cc. – dep.

dep. 27/01/2009 – Rv. 242673; Sez. 4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012 Ud.

04/12/2015 – Rv. 265767). Inoltre, nel procedimento di prevenzione, è
inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto
avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal
soggetto presunto interponente, che assuma l’insussistenza del rapporto
fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo
intestatario, in quanto la legittimazione all’impugnazione spetta solo a
quest’ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del

266141). Infine è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto
avverso la confisca di un bene da parte dell’imputato del reato in riferimento al
quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso
(Sez. 5, Sentenza n. 18508 del 16/02/2017 Ud. – dep. 13/04/2017 – Rv.
270209).
3. Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, vanno
dichiarate inammissibili le impugnazioni.
3,1. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00 ciascuno.
Motivazione semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16/01/2018.

bene (Sez. 5, Sentenza n. 8922 del 26/10/2015 Cc. – dep. 03/03/2016 – Rv.

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