Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17715 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17715 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ZIZZAMIA GIUSEPPE N. IL 27/07/1969
avverso l’ordinanza n. 6/2012 TRIB. LIBERTA’ di MATERA, del
02/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D
4e/sentite le conclusioni del PG Dott.

dit i difensor Avv.;

IS ETT ROSI;

Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 maggio 2005, il Tribunale di Matera ha rigettato il
riesame proposto avverso il decreto del GIP di convalida del sequestro
preventivo del P.M., relativo ad un immobile sito in Salandra di proprietà di
Zizzamia Giuseppe, sul quale, in difetto di qualsiasi titolo abilitativo, erano stati
eseguiti lavori di ampliamento, mediante chiusura di un preesistente terrazzo,
realizzando volumetria abitabile per circa 78, 37 mq., nonché la realizzazione di
un balcone incassato, chiuso su tre lati della residua parte esistente di tale

destinazione di uso di un locale tecnico preesistente e chiusura dell’originario
ingresso posto nel vano scale, con ulteriore volumetria aggiuntiva di 45,90 mq.,
opere realizzate in zona sismica, in violazione di quanto prescritto dall’art. 93 del
D.P.R. n. 380 del 2001 e della legge della Regione Basilicata n. 38 del 1997; fatti
accertati in Salandra, il 13 gennaio 2012.
2. Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il
tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge
ed insufficiente motivazione, dal momento che il Tribunale del riesame avrebbe
dovuto tener conto del fatto che l’intervento abusivo era stato completato ed il
PM aveva autorizzato il ricorrente all’utilizzo dell’immobile. La motivazione
dell’ordinanza risulterebbe, altresì, illogica nella parte in cui ha comunque
ritenuto sussistente il periculum in mora in considerazione della violazione delle
disposizioni che regolano l’attività edificatoria in zona sismica, posto che il
completamento dei lavori escluderebbe la protrazione delle conseguenze del
reato o l’agevolazione della commissione di altri.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. E’ principio pacifico che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di
legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo
a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (così, Sez. U, n.
25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza
Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.
226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la
mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente
apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Il controllo
operato dai giudici di legittimità, in sintesi, investe la congruenza delle

terrazzo, realizzando 20,31 mq di volumetria aggiuntiva ed infine il cambio della

argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso,
Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del
24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).
2. Ciò posto e premesso che il fumus delicti non è stato contestato, rileva questo
Collegio che in materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo anche
dell’immobile abusivamente costruito e già ultimato, quando il giudice ritenga
sussistente un concreto e attuale pericolo derivante dal libero uso della cosa.
Appare inconferente il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale effettuato dal

carico urbanistico è incompatibile con l’autorizzazione all’uso dell’immobile
stesso, dal momento che il provvedimento cautelare è stato giustificato in base
ad altre esigenze cautelari diverse dall’aggravamento del carico urbanistico.
Infatti, l’ordinanza impugnata ha esposto le ragioni significative, che hanno
sorretto il rigetto del gravame proposto ed ha affermato la sussistenza del
requisito del periculum in mora in considerazione della violazione della normativa
antisismica, evidenziando la circostanza che le opere abusive erano state
realizzate in zona sismica senza alcun controllo dei materiali impiegati. Di
conseguenza, il presupposto legittimante il mantenimento del vincolo cautelare è
stato correttamente verificato in considerazione della natura del bene e delle
altre circostanze del caso concreto.
Pertanto, attesa l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

ricorrente, secondo il quale l’esigenza cautelare di evitare l’aggravamento del

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