Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17714 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17714 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VISCONTI GIUSEPPE MAURIZIO N. IL 05/09/1968
avverso l’ordinanza n. 582/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere IllhAt. LISABETT ROS ;
liette/se ite le conclusioni del PG Dott. Ni-e

OD a

Uditi difensor Avv ;
(<12. CAAD tt-e. Data Udienza: 05/12/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame di Napoli, con ordinanza del 27 marzo 2012, ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto di sequestro preventivo (avente ad oggetto alcune unità immobiliari e rapporti assicurativi e bancari già individuati dal PM con il decreto urgente di sequestro, in relazione ad un valore del profitto pari a C 358.839,60) emesso dal Gip 1'8 marzo 2012, nell'ambito di un procedimento penale a carico di Visconti Giuseppe Maurizio, indagato del delitto di cui agli artt. 1 comma 13, legge n. 244 del 2007 e 322-ter c.p., in relazione società ed utilizzate dalle società Servizi legali srl e A.P. service srl, dietro compenso pari al 4% dei relativi importi. Il Tribunale del riesame aveva rigettato i motivi di gravame dell'instante proposti, sia in relazione alla incompatibilità nel concorso nei delitti di cui all'art. 2 - utilizzazione di fatture - e 8 - emissione di fatture - del D. Lgs. 74/2000, atteso che tale duplicità di condotte sarebbe sostanzialmente mancante nella sostanza della contestazione operata dal PM, sia in riferimento al fumus commissi delicti, stante la confessione resa dall'indagato anche in ordine alla sua retribuzione fissata nel 4% del valore portato nelle fatture procurate alle società assistite. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati che ha chiesto l'annullamento della stessa, per i seguenti motivi: a) Violazione di legge in ordine alle condizioni per l'applicabilità del sequestro preventivo in relazione al delitto di concorso nell'emissione di alcune fatture per operazioni inesistenti. Si deduce il travisamento del dato processuale, atteso che dalle stesse dichiarazioni del Visconti (rese ex art. 350, co. 7, c.p.p.) si ricaverebbe che le somme corrispondenti al 4% dell'importo delle fatture non sarebbero riconducibili al Visconti né risulterebbero allegate emergenze probatorie di segno diverso; né sarebbe legittimo ipotizzare una responsabilità di tipo solidaristico; infatti non deve essere dimenticato che la confisca cui è preordinato il sequestro deve colpire solo e soltanto il patrimonio del responsabile del fatto, con il rispetto della proporzione tra l'arricchimento del singolo compartecipe e la somma da sottoporre a sequestro; inoltre difetterebbe qualsivoglia accertamento in ordine alla reperibilità in capo all'indagato del profitto del reato contestato, stante la sussidiarietà del potere di disporre la cautela sul tantundem e la manifesta sproporzione dei beni sottoposti a sequestro (pari a complessivi C 675.167,88) rispetto al profitto ipotizzato in capo all'indagato (C358.839,60); b) Vizio di motivazione, in relazione alla motivazione apparente in ordine alle circostanze legittimanti la misura del sequestro preventivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. alla emissione di alcune fatture per operazioni inesistenti, prodotte da alcune Come è noto, in riferimento al ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, lo scrutinio di questa Corte deve limitarsi alla verifica sia degli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692). sostanziale mancanza della motivazione (apparenza della stessa) è da respingere, in quanto il provvedimento impugnato ha fornito risposta alle doglianze avanzate e risulta - sebbene sinteticamente - congruamente motivato. 2. Quanto alla sussistenza del fumus delicti, oggetto della prima censura, in riferimento all'applicabilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ex art. 321 c.p.p., in relazione all'art. 1, comma 13, legge n. 244/2007 e 322-ter c.p., anche alla condotta di concorso da parte dell'indagato nel delitto di concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la pretesa pluralità di violazioni di legge riferibili alla ricostruita non appare sussistente. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha esaminato sia l'astratta configurabilità del reato contestato, alla luce delle risultanze processuali, comprensive degli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa e delle dichiarazioni della stessa parte ricorrente (cfr., Sez. 3, n. 18532, 17/5/2010, D'Orazio, Rv. 247103), sia l'applicabilità della confisca alle somme di denaro corrispondenti alla violazione delle disposizioni in materia di dichiarazioni reddituali e di dichiarazioni IVA, somme sottratte al pagamento dell'imposta dovuta, e quindi profitto, a beneficio - certamente in misure differenziate - di tutti gli indagati. 3. La prima argomentazione della censura avanzata dai ricorrenti risulta infondata, anzitutto, nella parte in cui ritiene travisato il fatto quale risulta dalla stessa confessione dell'indagato, il quale (nelle dichiarazioni rese ex art. 350, co. 7, c.p.p.) se è vero che riferisce il compenso nella misura del 4% al Martucci, è pur vero che costruisce il proprio apporto delittuoso alla mediazione tra il Piscitelli e Terreri (beneficiari finali del vantaggio fiscale indebito) ed il detto Martucci, illecitamente retribuito con la detta percentuale. Nell'attribuire a sé medesimo il ruolo di ufficiale-pagatore di tale compenso, il Visconti afferma che «La restituzione del denaro contante, al netto del 4% del compenso pattuito, mi fu portata la prima volta presso il mio studio e successivamente a seguito di appuntamenti ed incontri effettuati in strada». Tale maneggio di denaro illecito, ben oltre la percentuale del 4% oggetto di specifica retribuzione di uno dei Pertanto la seconda delle due censure sollevate, ossia quella relativa alla concorrenti, copre - dunque - un'area ben più vasta di dazioni e indebiti profitti, che sarà cura del giudizio di merito approfondire nel corso del processo, al di là delle discrasie sulla spettanza della somma del 4% lamentate nel ricorso, anche in riferimento alle condotte di concorso nelle varie figure di reato ipotizzate. Tali rilievo rendono assorbita anche la parte della doglianza relativa al sequestro di valori patrimoniali superiori alla misura di quel 4% oggetto di specifico approfondimento investigativo. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue, in forza del spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012 Il o sigliere estensore Il Presidente disposto di cui all'art. 616 c.p.p., l'onere per il ricorrente del pagamento delle

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