Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17714 del 05/12/2012
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17714 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VISCONTI GIUSEPPE MAURIZIO N. IL 05/09/1968
avverso l’ordinanza n. 582/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere IllhAt. LISABETT ROS ;
liette/se ite le conclusioni del PG Dott. Ni-e
OD a
Uditi difensor Avv ;
(<12. CAAD tt-e. Data Udienza: 05/12/2012 RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale per il riesame di Napoli, con ordinanza del 27 marzo 2012, ha
rigettato l'appello proposto avverso il decreto di sequestro preventivo (avente ad
oggetto alcune unità immobiliari e rapporti assicurativi e bancari già individuati
dal PM con il decreto urgente di sequestro, in relazione ad un valore del profitto
pari a C 358.839,60) emesso dal Gip 1'8 marzo 2012, nell'ambito di un
procedimento penale a carico di Visconti Giuseppe Maurizio, indagato del delitto
di cui agli artt. 1 comma 13, legge n. 244 del 2007 e 322-ter c.p., in relazione società ed utilizzate dalle società Servizi legali srl e A.P. service srl, dietro
compenso pari al 4% dei relativi importi. Il Tribunale del riesame aveva rigettato
i motivi di gravame dell'instante proposti, sia in relazione alla incompatibilità nel
concorso nei delitti di cui all'art. 2 - utilizzazione di fatture - e 8 - emissione di
fatture - del D. Lgs. 74/2000, atteso che tale duplicità di condotte sarebbe
sostanzialmente mancante nella sostanza della contestazione operata dal PM, sia
in riferimento al fumus commissi delicti, stante la confessione resa dall'indagato
anche in ordine alla sua retribuzione fissata nel 4% del valore portato nelle
fatture procurate alle società assistite.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli indagati che ha
chiesto l'annullamento della stessa, per i seguenti motivi: a) Violazione di legge
in ordine alle condizioni per l'applicabilità del sequestro preventivo in relazione al
delitto di concorso nell'emissione di alcune fatture per operazioni inesistenti. Si
deduce il travisamento del dato processuale, atteso che dalle stesse dichiarazioni
del Visconti (rese ex art. 350, co. 7, c.p.p.) si ricaverebbe che le somme
corrispondenti al 4% dell'importo delle fatture non sarebbero riconducibili al
Visconti né risulterebbero allegate emergenze probatorie di segno diverso; né
sarebbe legittimo ipotizzare una responsabilità di tipo solidaristico; infatti non
deve essere dimenticato che la confisca cui è preordinato il sequestro deve
colpire solo e soltanto il patrimonio del responsabile del fatto, con il rispetto della
proporzione tra l'arricchimento del singolo compartecipe e la somma da
sottoporre a sequestro; inoltre difetterebbe qualsivoglia accertamento in ordine
alla reperibilità in capo all'indagato del profitto del reato contestato, stante la
sussidiarietà del potere di disporre la cautela sul tantundem e la manifesta
sproporzione dei beni sottoposti a sequestro (pari a complessivi C 675.167,88)
rispetto al profitto ipotizzato in capo all'indagato (C358.839,60); b) Vizio di
motivazione, in relazione alla motivazione apparente in ordine alle circostanze
legittimanti la misura del sequestro preventivo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. alla emissione di alcune fatture per operazioni inesistenti, prodotte da alcune Come è noto, in riferimento al ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse
in materia di sequestro preventivo o probatorio, lo scrutinio di questa Corte deve
limitarsi alla verifica sia degli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia di quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (così, Sez. U, n. 25932 del
26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692).
sostanziale mancanza della motivazione (apparenza della stessa) è da
respingere, in quanto il provvedimento impugnato ha fornito risposta alle
doglianze avanzate e risulta - sebbene sinteticamente - congruamente motivato.
2. Quanto alla sussistenza del fumus delicti, oggetto della prima censura, in
riferimento all'applicabilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente,
ex art. 321 c.p.p., in relazione all'art. 1, comma 13, legge n. 244/2007 e 322-ter
c.p., anche alla condotta di concorso da parte dell'indagato nel delitto di
concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la pretesa pluralità
di violazioni di legge riferibili alla ricostruita non appare sussistente. Nel caso di
specie, il Tribunale del riesame ha esaminato sia l'astratta configurabilità del
reato contestato, alla luce delle risultanze processuali, comprensive degli
elementi probatori offerti dalla pubblica accusa e delle dichiarazioni della stessa
parte ricorrente (cfr., Sez. 3, n. 18532, 17/5/2010, D'Orazio, Rv. 247103), sia
l'applicabilità della confisca alle somme di denaro corrispondenti alla violazione
delle disposizioni in materia di dichiarazioni reddituali e di dichiarazioni IVA,
somme sottratte al pagamento dell'imposta dovuta, e quindi profitto, a beneficio
- certamente in misure differenziate - di tutti gli indagati.
3. La prima argomentazione della censura avanzata dai ricorrenti risulta
infondata, anzitutto, nella parte in cui ritiene travisato il fatto quale risulta dalla
stessa confessione dell'indagato, il quale (nelle dichiarazioni rese ex art. 350, co.
7, c.p.p.) se è vero che riferisce il compenso nella misura del 4% al Martucci, è
pur vero che costruisce il proprio apporto delittuoso alla mediazione tra il
Piscitelli e Terreri (beneficiari finali del vantaggio fiscale indebito) ed il detto
Martucci, illecitamente retribuito con la detta percentuale. Nell'attribuire a sé
medesimo il ruolo di ufficiale-pagatore di tale compenso, il Visconti afferma che
«La restituzione del denaro contante, al netto del 4% del compenso pattuito, mi
fu portata la prima volta presso il mio studio e successivamente a seguito di
appuntamenti ed incontri effettuati in strada». Tale maneggio di denaro illecito, ben oltre la percentuale del 4% oggetto di specifica retribuzione di uno dei Pertanto la seconda delle due censure sollevate, ossia quella relativa alla concorrenti, copre - dunque - un'area ben più vasta di dazioni e indebiti profitti,
che sarà cura del giudizio di merito approfondire nel corso del processo, al di là
delle discrasie sulla spettanza della somma del 4% lamentate nel ricorso, anche
in riferimento alle condotte di concorso nelle varie figure di reato ipotizzate. Tali
rilievo rendono assorbita anche la parte della doglianza relativa al sequestro di
valori patrimoniali superiori alla misura di quel 4% oggetto di specifico
approfondimento investigativo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue, in forza del
spese del procedimento. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012
Il o sigliere estensore Il Presidente disposto di cui all'art. 616 c.p.p., l'onere per il ricorrente del pagamento delle