Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17713 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17713 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) IPER MONTEBELLO S.PA. SOCIETA’ UNIPERSONALE
avverso l’ordinanza n. 6357/2003 GIP TRIBUNALE di VARESE, del
06/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Rott.
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Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 giugno 2011, il GIP presso il Tribunale di Varese ha
dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna proposta
dalla società “Iper Montebello S.p.A. Società unipersonale”. Rilevava il GIP il
decorso dei termini di presentazione dell’opposizione e comunque la mancanza di
legittimazione, sottolineando che nei confronti della società non era stata
disposta la condanna quale civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. Avverso l’ordinanza, il difensore e procuratore speciale della società “Iper
chiedendone l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 197 c.p. ed
inosservanza dell’art. 461 c.p.p. Il decorso del termine per proporre opposizione
al decreto penale di condanna non rileverebbe nel caso concreto perché il
decreto non era stato notificato alla società. In realtà, a parere della ricorrente,
l’obbligazione del responsabile civile per la pena pecuniaria avrebbe natura
sussidiaria non solo nell’interesse esclusivo dello Stato, ma anche con riferimento
all’imputato, come confermerebbe la previsione contenuta nell’art. 89 c.p.p. Una
diversa interpretazione, porrebbe il disposto di cui all’art. 461 c.p.p. in contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché sia la possibilità che la pena pecuniaria sia
pagata dal responsabile civile quanto quella di evitare la conversione, sarebbero
rimesse alla discrezionalità del P.M.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e per tale motivo deve essere rigettato.
1. Rileva il Collegio che la prospettazione difensiva, secondo la quale la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria è legittimata a proporre opposizione
al decreto penale anche se il decreto penale non contiene alcuna statuizione che
la riguardi, è assolutamente priva di pregio. Giova ricordare che il fondamento
della responsabilità del civilmente obbligato deve essere ravvisato nella necessità
di garantire allo Stato il pagamento della somma dovuta dal colpevole che si sia
reso insolvibile. Ricorre, infatti, una responsabilità avente carattere sussidiario
ed eventuale, subordinata all’eventuale insolvibilità del reo. A nulla rileva la
circostanza che l’art. 89 c.p.p. consenta all’imputato di citare in giudizio il
responsabile civile, dovendosi ravvisare il fondamento di tale potere nella
parificazione del potere delle parti nel nuovo rito accusatorio.
2. Vi è però un’altra ragione di natura sostanziale che preclude al civilmente
obbligato di proporre opposizione ove non vi sia un’espressa condanna che lo
riguardi e, segnatamente, la circostanza che la legittimazione ad agire in giudizio
presuppone un interesse ad agire. Ciò è a dire che, l’impugnazione deve essere
sorretta da un valido interesse di cui può essere portatore solo il soggetto che
dall’annullamento del provvedimento impugnato abbia a conseguire un

Montebello S.p.A. Società unipersonale”, ha proposto ricorso per cassazione

vantaggio. Non si comprende, pertanto, quale sarebbe il vantaggio cui aspira il
responsabile civile, nel caso in cui il provvedimento che intende impugnare non
arrechi alcun pregiudizio alla sua sfera giuridica, essendo stato emesso solo nei
confronti dell’imputato. Infatti, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in
tanto può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla pena pecuniaria
inflitta all’imputato nel caso di insolvenza di quest’ultimo, in quanto, a sua volta,
con la sentenza o con il decreto penale sia stato condannato.
3. Le considerazioni che precedono consentono di escludere valenza alla tesi
sarebbe censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale. Invero,
dovrebbe ritenersi incostituzionale la norma che consenta al soggetto estraneo
alla vicenda processuale, quale è il responsabile civile che sia stato condannato,
di opporre un decreto penale che non sia stato opposto neppure dall’imputato,
come è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza di sottoporre lo stesso
imputato ad un giudizio che lo stesso non ha richiesto, pur avendone la facoltà.
Si deve concludere, di conseguenza, con il ritenere che il civilmente obbligato per
la pena pecuniaria sia legittimato a proporre opposizione avverso il decreto
penale solo nel caso in cui il decreto contenga un’espressa statuizione di
condanna dello stesso al pagamento.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato,
ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012
nsigliere estensore

Il Presidente

difensiva secondo la quale una diversa interpretazione delle norme in esame

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