Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17713 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17713 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
TORNELLI FRANCESCO (n. il 12/05/1970)
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Cosenza in data 31/05/2017.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dottor Adriano Iasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottor Pasquale Fimiani,
il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Osserva:

Con sentenza – ex articolo 444 del c.p.p. – del 31/05/2017, il G.I.P. del
Tribunale di Cosenza applicò a Tornelli Francesco la pena, concordata tra le parti,

Data Udienza: 16/01/2018

di anni 2 di reclusione ed € 800,00 di multa (per i reati di tentata rapina
aggravata e porto ingiustificato di coltello).
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato – difeso dall’Avvocato
Giovanni Cadavero – sostenendo che è inadeguata la motivazione in ordine
all’omessa assoluzione, ex art. 129 del cod. proc. pen; inoltre rileva che il reato
di porto di coltello è assorbito nel delitto di rapina costituendo relativa
circostanza aggravante del predetto reato. Pertanto chiede l’annullamento

dell’impugnata sentenza.

motivi della decisione

1. Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581,
lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.
Infatti, il Giudice di merito ha operato una corretta verifica dell’insussistenza di
elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p. e correttamente valutato la
congruità della pena. Questa Corte ha stabilito che la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una
delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., può essere
oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto
se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause
di non punibilità di cui all’art.129 succitato (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi
ed altro, 215071; Sez. 4, Ordinanza n. 30867 del 17/06/2011 Cc. – dep.
03/08/2011 – Rv. 250902; Sez. 5, Sentenza n. 31250 del 25/06/2013 Cc. – dep.
22/07/2013 – Rv. 256359).
1,1. Inoltre, si osserva che la sentenza applicativa della pena patteggiata
non può essere impugnata per Cassazione neppure con riferimento alla entità
della pena o alla ritenuta sussistenza di ulteriori attenuanti non considerate, né
possono, a maggior ragione, dedursi circostanze di fatto che non sarebbero state
considerate in sentenza, e che si vorrebbero riesaminare. (Sez. 3, Ordinanza n.
4187 del 30/11/1995 Cc. – dep. 13/01/1996 – Rv. 203284; Sez. 6, Sentenza n.
44909 del 30/10/2013 Cc. – dep. 07/11/2013 – Rv. 257152). Infatti in tema di
patteggiamento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice
con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di
palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione
giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica
argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una modifica
dell’imputazione originaria. (Sez. 6, Sentenza n. 32004 del 10/04/2003 Cc. dep. 29/07/2003 – Rv. 228405; Sez. 3, Sentenza n. 3580 del 09/01/2009 Cc. 2

dep. 27/01/2009 – Rv. 242673; Sez. 4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012 Ud.
– dep. 01/10/2012 – Rv. 254371; Sez. 1, Sentenza n. 48900 del 15/10/2015 Cc.
– dep. 10/12/2015 – Rv. 265429).
1,2.

Infine, per quanto riguarda la doglianza relativa al riconosciuto

concorso tra porto ingiustificato di arma e rapina aggravata dall’uso dell’arma
stessa, si deve rilevare che tale concorso è pacifico essendo gli illeciti diversi e
autonomi e posti a tutela di beni giuridici diversi. Questa Suprema Corte a

è da considerarsi arma, sia pure impropria, anche il cosiddetto “taglierino”,
quando venga utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo, e diventi,
senza giustificato motivo, uno strumento atto ad offendere; inoltre in tale caso
sussiste il concorso anche del reato di cui all’art. 4 L. 110/75 ( Sez. 6, Sentenza
n. 41358 del 29/09/2010 Ud. – dep. 23/11/2010 – Rv. 248748. Conforme: Sez.
2, Sentenza n. 5488 del 28/03/1996 Ud. – dep. 31/05/1996 – Rv. 205278).
Inoltre, nell’ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i
compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la
necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto
illegale di armi, atteso che l’ideazione dell’impresa criminosa comprende anche il
momento rappresentativo dell’impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo
delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo
di reato (Sez. 2, Sentenza n. 49389 del 04/12/2012 Ud. – dep. 20/12/2012 – Rv.
253915).
2.

Uniformandosi a tali orientamenti, che il Collegio condivide, va

dichiarata inammissibile l’impugnazione.
2,1. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.
Motivazione semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16/01/2018.

proposito di un caso eguale a quello di cui ci occupiamo ha infatti affermato che

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