Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17711 del 21/03/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17711 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PALO RAFFAELE N. IL 05/11/1954
avverso la sentenza n. 4897/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per h.
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
•
1 8 APR 2013
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. rfa vd47/.4, em.~.0,44~ 1 41,
ei, 0144. 44+0 11.004,444rdi.~444
-444
Data Udienza: 21/03/2013
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza dell’1/10/08, dichiarava Raffaele Di
Palo colpevole dei reati di cui agli artt. 349, co. 1 e 2 ( fatti accertati in
data 3/1/04 e 22/4/04, 24/5/04 e 28/10/04 ), cod.pen., 44, lett. b) e 64 e
71, 65 e 72, d.P.R. 380/01, 81 cod. pen., e la condannava alla pena di anni
demolizione delle opere abusivamente realizzate, nonché al risarcimento
dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati, equitativamente,
nella complessiva somma di euro 1.000,00.
La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza dell’11/1/2012, in
riforma del decisum di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere
nei confronti del Di Palo in ordine alla violazione dei sigilli ( fatto accertato
il 17/1/04 ) e agli illeciti urbanistici-edilizi, per estinzione degli stessi per
intervenuta prescrizione. Ha rideterminato la pena per il residuo reato ex
art. 349, co. 2, cod.pen. in anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 600,00 di
multa, con revoca dell’ordine di demolizione; conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti
motivi:
-erronea applicazione dell’istituto della prescrizione, in quanto all’atto
della emissione della sentenza impugnata, per il reato in relazione al
quale il Di Palo riportava condanna, il relativo termine risultava già
ampiamente spirato;
-nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell’avviso
di conclusione delle indagini preliminari, ritualmente eccepita nelle
questioni preliminari e nei motivi di appello, in quanto eseguita mediante
consegna di copia al portiere dello stabile, presso cui è ubildato lo studio
del difensore, in difetto di successivo invio di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, ex art. 157, co. 3, cod.proc.pen.;
1, mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa, con ordine di
-nullità del decreto di citazione per formulazione del capo di imputazione
non chiara ed imprecisa sotto il profilo temporale;
-nullità della sentenza ex art. 522 cod.proc.pen. per violazione dei diritti
della difesa in conseguenza della imprecisione del capo di imputazione;
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Rilevasi che la Corte distrettuale, relativamente alle violazioni dei sigilli,
contestate in procedimenti n. 181/04 R.G.N.R. e n. 3058/07 R.G.N.R.,
accertate il 17/1/04 ed il 25/3/04, in mancanza di elementi determinanti,
tali da fare individuare la data certa di consumazione dell’illecito,
accertato il 25/3/04, ha ritenuto, per il principio dei favor rei, di retroagire
la consumazione del reato al precedente accertamento dell’1/3/04, nel
corso del quale il manufatto fu sottoposto a sequestro e vennero apposti i
sigilli.
Conseguentemente, pur calcolando il periodo di sospensione del termine
prescrizionale, per la durata di mesi 3 e giorni 21, determinata dalla
adesione del difensore alla astensione dalle udienze, proclamata dalla
classe forense, la Corte è addivenuta, correttamente, alla pronuncia di
non doversi procedere in relazione ai capi A), 1) e 2) della rubrica, per
essersi i delitti estinti per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Di contro, immotivatamente, in relazione al reato di cui al capo 3),
contestato nell’ambito del procedimento n. 21863/04 R.G.N.R e 11456/07
RG.Trib., avente ad oggetto la violazione dei sigilli accertata il 22/4/04
(rispetto ai sigilli apposti il 25/3/04 ), il 24/5/04 ed il 20/10/04, la Corte,
erroneamente, non ha ritenuto di pervenire ad analoghe conclusioni.
E’evidente, seguendo la impostazione del decidente applicata al calcolo
della prescrizione del capo A), che la violazione accertata il 20/10/04, per
il principio del favor rei, in difetto di elementi da cui dedurre la esatta
A
individuazione temporale della consumazione del reato ( sigilli apposti il
24/5/04 ), andava retrodatata proprio al 24/5/04, con conseguente
prescrizione già al 24/11/2011, data anteriore alla pronuncia di seconde
cure ( 11/1/2012).
Peraltro, il giudice di seconde cure erroneamente ha aggiunto al computo
determinata dalla predetta astensione dalle udienze, proclamata dalla
classe forense.
Orbene sul punto, come esattamente evidenziato in ricorso, emerge dalla
sentenza di primo grado che al giudice unico, già impegnato nella
trattazione del procedimento n. 181/04 e 3058/04, perveniva solo alla
udienza del 14/4/2008 il processo n. 11456/2007 a carico del Di Palo, a
seguito di provvedimento del Presidente coordinatore; di tal chè la causa
di sospensione predetta, verificatasi alla udienza del 23/1/2008 (nel corso
del primo procedimento ) non è estensibile ai fatti-reato contestati nel
ambito del processo di cui è stata disposta la riunione.
L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame delle ulteriori
censure.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio perché il reato è
estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; conferma le
statuizioni civili.
Così deciso in Roma il 21/3/2013.
del termine prescrizionale il periodo di sospensione di mesi 3 e giorni 21,