Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17711 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17711 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari,
avverso il decreto della Corte di Appello di Bari, IV Sezione per le Misure di
Prevenzione, in data 13/07/2017 emesso nei confronti di:
CURCI LUIGI (proposto, n. 18/06/1956),
SCARDI ANGELA MARIA (terza interessata, n. il 21/05/1959)
CURCI GELTRUDE VALENTINA (terza interessata, n. il 23/07/1984)
CURCI SIMONA (terza interessata, n. il 19/05/1976)
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Piero Gaeta, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con
rinvio per nuovo esame.

Data Udienza: 16/01/2018

Osserva:

Con decreto del 13/07/2017 la Corte di appello di Bari in riforma del
decreto emesso dal Tribunale di Trani in data 22/06/2016 – che aveva disposto
la confisca dei beni specificati nel dispositivo del provvedimento impugnato rigettava la proposta di confisca in relazione a tutti i beni oggetto del predetto
decreto del Tribunale di Trani.
Avverso detto decreto ha presentato ricorso il Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte di Appello di Bari deducendo violazione di legge in
ordine: 1) alla ritenuta cessazione della pericolosità sociale di Curci Luigi a far
data dall’anno 2000. In proposito la Corte di appello applica erroneamente l’art.
4, comma 1, del D.Igs. 159/2011, gli artt. 47 ter e 54 L. 354/1975 e l’art. 176
del c.p; inoltre non tiene conto – né fornisce alcuna motivazione sul punto – che
al Curci con decreto del 30/03/2005 del Tribunale di Bari (decreto divenuto
definitivo il 22/01/2009) è stata applicata la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due.
Quindi la pericolosità sociale del Curci doveva essere considerata permanente
perlomeno fino al 2009 (data in cui interveniva il giudicato sul punto);

2) alla

motivazione omessa o apparente fornita sul punto riguardante la provvista
finanziaria per gli impieghi in investimenti immobiliari e societari effettuati da
Scardi Angela Maria; 3) alla motivazione omessa o apparente fornita sul punto
riguardante la provvista finanziaria per gli investimenti immobiliari effettuati da
Curci Geltrude Valentina e Curci Simona.
Il P.G. ricorrente conclude, dunque, per l’annullamento del provvedimento
impugnato.
In data 11/01/2018 gli Avvocati Francesco Santangelo e Tullio Bertolino
nelle rispettive qualità (come da nomine e procure speciali in atti) depositano
memoria difensiva con la quale si illustrano le ragioni per le quali il ricorso del
Procuratore Generale deve essere dichiarato inammissibile o rigettato.

motivi della decisione

1

Il ricorso è fondato in relazione alla ritenuta cessazione della

pericolosità sociale di Curci Luigi a far data dall’anno 2000 (e, ovviamente, il
ricorso è fondato anche in relazione a tutto ciò che da questa cessazione della
pericolosità consegue, in particolare con riguardo alla confisca).
1,1. In proposito, infatti, la Corte di appello fornisce una motivazione
apparente sul perché non tiene conto della circostanza che al Curci, con decreto
del 30/03/2005 del Tribunale di Bari (decreto divenuto definitivo il 22/01/2009),
2

è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con
obbligo di soggiorno per la durata di anni due. Il giudice di merito, dunque, non
spiega perché retrodata la pericolosità sociale del Curci; pericolosità che, invece,
in forza del definitivo decreto di cui sopra doveva essere considerata permanente
perlomeno fino al 2009 (data in cui interveniva il giudicato sul punto). Invero nel
provvedimento impugnato manca del tutto un’attenta e analitica motivazione in
fatto, idonea a superare la motivazione con la quale nel decreto di cui sopra si

apparente avrebbe dovuto contestare la valenza degli indizi presi in
considerazione per l’applicazione della misura di prevenzione e avrebbe dovuto,
poi, evidenziare gli elementi dai quali si ricavava il distacco del Curci dal sodalizio
originario di appartenenza (come correttamente osservato dal P.G. di questa
Corte a pagina 3 della sua requisitoria e a pagina 7 dell’impugnato
provvedimento il Curci è stato, infatti, condannato per

“essere stato egli il

riconosciuto contabile di una poderosa associazione dedita al traffico
internazionale di sostanze stupefacenti, associazione innestata, a sua volta, in un
sodalizio mafioso di cospicua e notoria consistenza il Clan Piarulli – Ferraro di
Cerignola)”. E quanto sopra vale anche a seguito della decisione delle Sezioni
Unite del 30/11/2017 evocata a pagina 8 della memoria difensiva. Infatti in tale
sentenza si afferma che ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei
confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario
accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto (in
motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi
sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile
applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo
purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto
desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento
dell’accertamento di attualità della pericolosità; Sez. U, Sentenza n. 111 del
30/11/2017 Cc. – dep. 04/01/2018 – Rv. 271511).
2.

Pertanto si deve annullare il decreto impugnato e rinviare per nuovo

esame alla Corte di Appello di Bari.
PQM
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di
Bari.

Così deciso in Roma, il 16/01/2018.

era ritenuta la pericolosità del Curci. Motivazione che per non essere considerata

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