Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17710 del 16/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17710 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
MAROTTA MARGHERITA (n. il 21/06/1971)
avverso il decreto della Corte di Appello di Catanzaro, in data 18/01/2017.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Piero Gaeta, il
quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Osserva:

Con decreto del 18/01/2018 la Corte di appello di Catanzaro confermava il
decreto emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 30/03/2016, che aveva

Data Udienza: 16/01/2018

disposto per Marotta Margherita la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di P.S. per la durata di 2 anni, con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza (Cosenza). La misura di cui sopra è stata disposta perché la Marotta
aveva due condanne definitive per furto aggravato in concorso, molteplici carichi
pendenti per reati contro il patrimonio (5, due dei quali già definiti in primo
grado con sentenza di condanna) ed “era stata attinta da varie denuncie”.
Avverso detto decreto ha presentato ricorso per Cassazione Marotta
Margherita, difesa dall’Avvocato Nicola Rendace, deducendo: violazione della

legge 159/2011. In particolare si rileva che “la Corte di appello non ha compiuto
una congrua valutazione della pericolosità del proposto omettendo di accertare e
valutare, a fronte della risalenza nel tempo delle condotte antigiuridiche poste in
essere dalla prevenuta ed in assenza di altri e più recenti sintomi, se le condotte
poste in essere in passato possano essere reiterate in futuro”.
Il difensore della ricorrente conclude, dunque, per l’annullamento del
provvedimento impugnato.

motivi della decisione

1.

Il ricorso è inammissibile.

1,1. Nel procedimento di prevenzione, infatti, il ricorso per Cassazione è
ammesso soltanto per violazione di legge in forza della disposizione della L. n.
1423 del 1956, art. 4, comma 10, che detta un principio di ordine generale,
applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965,
visto il richiamo del predetto articolo 4 operato dall’art. 3 ter, comma secondo,
della legge 575/65 (disposizioni confermate nell’art. 10, III comma, del D.L.vo
del 06.09.2011). In sede di legittimità, pertanto, non è deducibile il vizio di
motivazione, tranne che nei casi di difetto assoluto o di motivazione meramente
apparente, poiché tali vizi si traducono in realtà in violazione di legge per
mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo di provvedere
con decreto motivato, sancito dal comma 9 del citato art. 4 (cfr. art. 125 c.p.p.,
comma 3, ultima parte; v. Sez. 2, Sentenza n. 2181 del 06/05/1999 Cc. – dep.
26/05/1999 – Rv. 213852; Sez. 2, Sentenza n. 19914 del 31/01/2005 Cc. – dep.
26/05/2005 – Rv. 231873; Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. dep. 29/07/2014 – Rv. 260246). Sul punto anche la Corte Costituzionale si è
pronunziata e ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di consentire
– per i provvedimenti in materia di prevenzione – il ricorso per Cassazione
soltanto per violazione di legge (si vedano le sentenze della Corte Costituzionale
n. 321/2004 e n. 106/2015).

2

1,2. Orbene l’ampia ed esauriente motivazione del provvedimento
impugnato non può certo essere definita apparente avendo, la Corte territoriale,
affrontato in modo esaustivo tutti i punti oggetto dell’odierno ricorso ed avendo
operato una precisa e specifica ricostruzione dei dati storici sulla base dei quali
ritiene sussistente la pericolosità sociale della ricorrente (si vedano le pagine 2 e
3 dell’impugnato provvedimento nelle quali si evidenziano: le condanne
definitive, i numerosi procedimenti penali pendenti e le varie denunce a carico,

criminosa la Corte territoriale – con motivazione incensurabile in questa sede ha dedotto “la spiccata ed inarrestabile propensione a delinquere della Marotta e,
al contempo, l’attualità della pericolosità sociale della prevenuta”.
1,3.

Dunque rilevata

la correttezza della motivazione ogni ulteriore

considerazione sul punto si risolverebbe in una mera

“quaestio facti”,

inammissibile in questa sede.
2.

A fronte di quanto sopra si deve rilevare che nel ricorso non si tiene

conto di quanto affermato dai Giudici di merito e si effettuano contestazioni
generiche sulle valutazioni dei giudici di merito senza, però, indicare in cosa
realmente consista la mancanza o l’apparenza della motivazione lamentata.
3.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue,

per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso,
si determina equitativamente in Euro 2.000,00. Motivazione semplificata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16/01/2018.

due delle quali presentate nell’ottobre del 2014). Da tale sistematica attività

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA