Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17709 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17709 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIPPIELLO GUIDO N. IL 20/04/1976
CERALDI GIANLUCA N. IL 19/05/1988
BUONOCORE LUIGI
LUONGO ADRIANO N. IL 12/05/1996
avverso l’ordinanza n. 4519/2017 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
18/08/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ,

Uditi difensor Avv.;/,
“7’‘

e
,

Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO

LIPPIELLO Guido, CERALDI Gianluca, BUONOCORE Luigi, LUONGO Adriano, NAPOLITANO Mario, i primi quattro sottoposti alla misura della custodia cautelare in
carcere e l’ultimo a quella degli arresti domiciliari, tramite i rispettivi difensori ricorrono per Cassazione avverso l’ordinanza 18.8.2017 con la quale la sezione per
il riesame del Tribunale di Napoli ha rigettato le rispettive impugnazioni proposte
avverso l’ordinanza cautelare emessa il 24.7.2017 dal Giudice delle Indagini pre-

delinquere e altro come da capi di imputazione in atti
Le difese chiedono l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti
motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

LIPPIELLO Guido e CERALDI Gianluca, con separati ricorsi fra loro sovrapponibili,
denunciano:
1) Ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., violazione degli artt. 125
comma 3, 273, 292 e 309 cod. proc. pen., perché mancherebbe l’esposizione e la ricostruzione del fatto inteso come narrazione storica dei singoli
episodi delittuosi contestati, e non sarebbe stata presa in considerazione la
memoria difensiva depositata all’udienza del 18.8.2017, relativa agli illeciti
di cui ai capi F), M), N), P), B).
2) Ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt.
125 comma 3, 274, 275, 275 bis, 292, 309 cod. proc. pen. perché il Tribunale nel valutare le esigenze cautelari non avrebbe tenuto conto del
comportamento processuale e della confessione resa dai ricorrenti in merito ai delitti di cui ai capi g), i), q), s), t), così non adeguatamente apprezzando la concretezza e l’attualità delle esigenze previste dall’art. 274
comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

BUONOCORE Luigi, LUONGO Adriano e NAPOLITANO Mario, con ricorsi separati e
fra loro sovrapponibili deducono:
1) Ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. violazione ed erronea applicazione degli art. 125, 267, 270, 271, 192, 309 cod. proc. pen., nonché vizio
di motivazione in ordine al dovere di controllo ed autonoma valutazione
delle risultanze intercettive: il Tribunale non avrebbe verificato i presupposti legali dei decreti autorizzativi delle intercettazioni acquisite ex art. 270
cod. proc. pen., nè il presupposto della loro indispensabilità. La difesa [pag.
4 del ricorso] si duole inoltre del fatto che: a) i contenuti delle telefonate
non avrebbero nessun collegamento con i fatti oggetto di addebito; b)

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liminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di associazione per

mancherebbe la prova certa dell’identificazione degli utilizzatori delle utenze telefoniche intercettate.
2) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione ed erronea
applicazione degli artt. 121, 125, 292 lett. c) e c) bis cod. proc. pen.: il Tribunale non avrebbe valutato la doglianza della mancanza di un’autonoma
valutazione del GIP in ordine agli indizi di reato e alle ragioni giustificative
dell’adozione per l’adozione di misure cautelari di minore intensità. La difesa afferma inoltre che il Tribunale non avrebbe considerato il contenuto

del riesame
3) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione ed erronea
applicazione degli artt. 416 cod. pen., 121, 125, 273 comma 1, 292 cod.
proc. pen.: il Tribunale avrebbe adottato una motivazione unica in relazione ai due distinti delitti di associazione contestati rispettivamente nei capi
a) e b) dell’imputazione, pur mancando la prova dell’esistenza del sodalizio
criminoso e affermando l’esistenza del detto illecito (nella specie quello di
cui al capo a) solo all’esito della valutazione della sussistenza dei reati “fine”, senza l’indicazione dei ruoli dei singoli partecipi. In relazione alla posizione del LUONGO Adriano, in particolare, la difesa sostiene che mancherebbe la prova del suo inserimento nel gruppo criminale di cui non non
avrebbe conosciute le scelte operative. La difesa conclude che la motivazione nel complesso sarebbe carente o contraddittoria.
4) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione ed erronea
applicazione degli artt. 624, 625 cod. pen., noncilè degli artt. 121, 125,
273 cod. proc. pen. : con particolare riferimento per la posizione del
LUONGO, non sarebbe stata oggetto di valutazione la memoria depositata
ex art. 121 cod. proc. pen., con particolare riferimento al capo E) da considerarsi nell’aspetto del forma tentata e non consumata (come contestato),
e in riferimento al capo H).
5) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione ed erronea
applicazione degli artt. 125, 273, 63 e 64 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla posizione dell’indagato NAPOLITANO: il Tribunale avrebbe ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del CARAMANICA senza tenere conto della
loro chiara finalità volta alla tutela del proprio congiunto (il padre). La difesa sostiene che le dichiarazioni rese dal CARAMANICA in sede cautelare
possono riguardare la sola posizione del medesimo e non di terzi, in quanto
rese senza i crismi di legge.
6) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli art.
125, 292, 274 e 275 cod. proc. pen., carenza assoluta di motivazione ed
illogicità della stessa in relazione alla necessità, attualità, adeguatezza e

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della memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen., nel corso dell’udienza

proporzionalità delle misure cautelari adottate. La difesa eccepisce il vizio
di motivazione dell’impugnata ordinanza in merito alla valutazione dell’esistenza e concretezza ed attualità delle esigenze cautelari: la motivazione
del provvedimento, con riferimento al LUONGO sarebbe tautologica ed apparente; con riferimento al BUONOCORE sarebbe carente; con riferimento
al NAPOLITANO sarebbe assente. La difesa afferma che nella specie manca
la spiegazione delle ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 lett. c)
cod. proc. pen. non possano essere soddisfatte con misure diverse da quel-

RITENUTO IN DIRITTO

Alla analisi dei motivi di ricorso va premesso quanto segue.
La valutazione delle doglianze difensive, in materia cautelare soggiace ai noti limiti del giudizio di legittimità. Infatti in materia di provvedimenti “de libertate”, la
Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e
fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari
ed all’adeguatezza delle misure: sia nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità
evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
[Cass. SU 22.3.2011 n. 11; Cass. Sez. H 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI
12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. I ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. I
11.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. I 20.2.1998 n. 1083]. Da quanto sopra discende
che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova
rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico
giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del
materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza
o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta
l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero
l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. [v. in tal senso Cass sez. III 21.10.2010 n. 40873]. Infatti II sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve

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la adottate

essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle
regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le
affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei mo-

mente inficiata sotto il profilo logico [Cass. Sez. I 19.10.2011 n. 41738; e nello
stesso senso Cass. Sez. IV 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. VI 15.3.2006 n.
10951].
Passando al merito dei ricorsi il Collegio rileva che i ricorrenti, in tutti i loro motivi, hanno genericamente denunciato la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. L’inosservanza della suddetta disposizione ricorre nel caso in cui il provvedimento
impugnato manchi della motivazione sotto un profilo grafico; tale situazione non è
certo riscontrabile in un provvedimento giustificato con quattordici pagine di motivazione.
La suddetta censura neppure può essere considerata sotto il diverso profilo del vizio della “motivazione apparente” che ricorre solo nel caso in cui questa non faccia
riferimento alla fattispecie concreta sottoposta all’esame dei giudici di merito, richiamando per contro argomentazioni del tutto astratte ed avulse dal thema decidendum.
Nel caso in esame gli argomenti che giustificano il provvedimento attengono ad
aspetti concreti e specifici affrontati dal Tribunale del riesame secondo le deduzioni
delle parti. Di qui consegue che tutte le censure relative alla violazione dell’art.
125 cod. proc. pen. sono inammissibili.
Sono parimenti inammissibili le deduzioni relative alla violazione di norme processuali ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., quando si tratta di norme processuali la cui inosservanza non sia sanzionata dalla nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sicchè sono inammissibili sotto questo profilo le denunce
di violazione degli art. 121 e 192 cod. proc. pen.
Sono altrettanto inammissibili le doglianze relative alla violazione di norme processuali penali ricondotte, secondo lo schema difensivo, sub art. 606 comma 1
lett. b) cod. proc. pen. La fattispecie, attiene esclusivamente alla violazione delle
norme penali sostanziali, nè sarebbe logico, sul piano normativo, che possa essere
denunciata la violazione di norme processuali sub lett. b) dell’art. 606 quando la
stessa disposizione, alla successiva lett. c) vincola la deducibilità della violazione
delle norme processuali solo nel caso in cui la relativa inosservanza sia specificatamente sanzionata da nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza.
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tivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radical-

Sono poi inammissibili tutte le doglianze con le quali vengono denunciati i vizi di
motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. oltre i limiti previsti
dalla citata disposizione.
In linea generale (fatto salvo le specificazioni di cui infra) le difese hanno formulato deduzioni generiche nel contenuto con violazione dell’art. 581 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., e doglianze che comunque esulano dai limiti previsti dall’art.
606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; in particolare le difese non mettono in evidenza vizi specifici della motivazione (contraddittorietà, carenza o manifesta illo-

Va inoltre osservato che i vizi di motivazione, perchè siano validamente denunciabili, devono essere individuati dal ricorrente in modo puntuale, perché, per il principio devolutivo, il gravame deve essere specifico ex art. 581 cod. proc. pen. non
rientrando fra i compiti del giudice del gravame la selezione dei vizi specifici
dell’impugnazione o degli argomenti posti a sostegno.
Il vizi di motivazione denunciati sono aspecifici, perché non indicano il punto
dell’ordinanza ove esso sia riscontrabile, imponendo l’art. 606 comma 1 lett. e)
cod. proc. pen. che esso sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato,
siccome è preclusa, per tale aspetto, in sede di legittimità la consultazione degli
atti processuali volta ad una rilettura critica del dato probatorio.
Passando alla disamina dei ricorsi, sui punti meritevoli di ulteriore considerazione,
va osservato quanto segue.
Il primo motivo di ricorso della difesa degli indagati LIPPIELLO e CERALDI è
inammissibile. La difesa afferma che il Tribunale non avrebbe proceduto ad una
rinnovata valutazione critica dei fatti oggetto dell’imputazione, descrivendoli e ricostruendoli nella loro storicità. Dalla complessiva motivazione del provvedimento
appare del tutto evidente che il Tribunale per la ricostruzione delle vicende in fatto, ha legittimamente richiamato il contenuto dell’ordinanza genetica, apparendo
superfluo riscrivere un fatto del tutto coincidente con quello già esposto nel provvedimento cautelare. Trattasi di ipotesi di motivazione per relationem, del tutto
legittima, posto che i soggetti interessati conoscono il provvedimento genetico e
sono pertanto pienamente informati dell’accusa mossa e sono nelle condizioni di
poter muovere i rilievi ritenuti opportuni.
La difesa afferma che il Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione la memoria difensiva depositata all’udienza del 18.8.2017, relativa agli illeciti di
cui ai capi F), M), N), P), B). La doglianza è manifestamente infondata alla luce del
contenuto del provvedimento impugnato ove vengono prese in considerazione in
modo specifico e puntuale i contenuti della memoria difensiva in relazione ai singoli capi di imputazione [v. pag. 6, 7, 8 dell’ordinanza]. La doglianza inoltre è ,
aspecifica, perché non indica degli aspetti che, denunciati in modo specifico e circostanziato dalla difesa, non sarebbero stati presi in considerazione dal Tribunale.

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gicità) desumibili dal testo del provvedimento impugnato.

Il secondo motivo di ricorso di LIPPIELLO e CARALDI è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha reso specifica motivazione
in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari individuate nella lett. c) dell’art.
274 cod. proc. pen. In particolare il Tribunale, con motivazione sintetica, ma adeguata ha desunto il concreto pericolo di recidivanza della condotta criminosa: a)
dalle modalità con le quali sono state realizzate le numerose azioni criminose, reiterate e a distanza di pochi giorni l’una dall’altra sì da essere dimostrative di una
propensione al delitto; b) dall’esistenza di precedenti penali (per il LIPPIELL0); c)

Gli argomenti spesi dal Tribunale giustificano in modo adeguato il giudizio di persistente e concreta attualità delle esigenze cautelari. Parimenti è giustificata con
motivazione adeguata la scelta della misura cautelare.
I ricorsi di BUONOCORE Luigi, LUONGO Adriano e NAPOLITANO Mario sono inammissibili per le ragioni retro indicate nonché per le seguenti ed ulteriori considerazioni. Le difese dubitano [primo motivo di ricorso] dell’utilizzabilità delle risultanze
delle intercettazioni telefoniche [questione puntualmente esaminata dal Tribunale
del riesame – pag. 3 dell’ordinanza]; sul punto il Collegio osserva quanto segue.
Sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche, disposte a seguito di captazione eseguita in un diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l’originario provvedimento autorizzativo nè sia stato effettuato alcun
deposito ex art.270 cod. proc. pen. [Cass. sez. 2 n. 30815 del 26.4.2012 in Ced
Cass. Rv 253415] e non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo,
essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il “diverso” procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime [Cass. SU n. 45189 del 17.11.2004 in Ced Cass. rv 229244], nè è necessario
che il Giudice del procedimento ad quem proceda ad una rinnovata valutazione
della legittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni trattandosi di valutazione che è già stata fatta nel procedimento a quo.
Le censure relative alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche
e dell’identificazione delle voci degli interlocutori attengono ad aspetti di merito
valutativo che sfuggono al giudizio di legittimità; si tratta comunque di aspetti che
sono stati presi in considerazione dal Tribunale per il riesame [v. pag. 4 della motivazione].
Con riferimento alle esigenze cautelari [secondo e sesto motivo di ricorso BUONOCORE, LUONGO, NAPOLITANO] va osservato che la motivazione resa dal Tribunale
del riesame (pp. 13 e 14) appare del tutto adeguata sia nella indicazione delle ragioni del ritenuto pericolo di recidiva, sia in relazione alla scelta della misura cautelare adottata.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso di BUONOCORE, LUONGO e NAPOLITANO sono
inammissibili, perché lungi dal denunciare uno specifico vizio di motivazione o
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da un recente arresto per il delitto di furto aggravato (per il CERALDI).

una specifica violazione di una norma penale sostanziale, la difesa deduce considerazioni di merito valutativo in ordine alle prove esaminate dal Tribunale.
Il quinto motivo di ricorso formulato nell’interesse del solo NAPOLITANO denuncia
la violazione degli artt. 63 e 64 cod. in riferimento alle dichiarazioni rese dal CARAMANICA. Il motivo è inammissibile. Trattasi di aspetto che è stato puntualmente apprezzato e risolto dal Tribunale per il riesame [v. pag. 10 della motivazione].
La difesa non ha qui formulato valide considerazioni in diritto idonee a confutare la
motivazione dell’ordinanza. La difesa (pag. 17 del ricorso) si duole inoltre del

NICA sarebbero “interessate”. Nella specie si tratta di censura che attiene alla valutazione della prova e non già alla sua utilizzabilità. Sotto questo diverso profilo il
Tribunale ha dato adeguata risposta nel momento in cui ha accertato che quanto
affermato dal dichiarante fosse corroborato da riscontri esterni obbiettivi ed individualizzanti. Trattasi di valutazione idonea e sufficiente tenuto anche conto della
fluidità della fase processuale preordinata alla acquisizione delle prove per il successivo giudizio. Va inoltre osservato che la difesa, nel sostenere la tesi (infondata) della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal CARAMANICA ex art. 63 e 64
cod. proc. pen., non svolge neppure alcuna argomentazione circa la prova di resistenza delle restanti prove a carico dell’imputato.
Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti vanno condannati
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa
prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli
estremi della responsabilità ivi stabilita. Si manda al sign. Cancelliere per le comunicazioni di legge ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 9.1.2018

mancato apprezzamento della circostanza che le dichiarazioni rese dal CARAMA-

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