Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17708 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17708 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ENNA
nei confronti di:
CAMMARATA SALVATORE N. IL 17/02/1926
avverso l’ordinanza n. 28/2017 TRIB. LIBERIA’ di ENNA, del
12/07/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere tt. UGO DE CRESCIENZO;
(.2
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ?,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO

Il procuratore della Repubblica ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 12 luglio 2017 con la quale il tribunale di Enna, ex art. 324 del codice di rito ha annullato il sequestro preventivo disposto il 12 giugno 2017 del giudice delle indagini
preliminari nei confronti di Salvatore Cammarata indagato per la violazione degli
articoli 61 n. 2, 81 cpv., 483, 110, 640 bis cod. pen.
L’ufficio ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i

pen.
1) ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’omessa applicazione degli artt. 40, 110, 493, 640 bis, 640 quater e 322 ter cod. pen. Il
pubblico ministero ricorrente censurando la motivazione del provvedimento
impugnato afferma che il tribunale non ha tenuto conto del meccanismo
normativo disciplinante le erogazioni comunitarie per la agricoltura.
2) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. L’ Ufficio ricorrente sostiene
che il tribunale di Enna ha errato nell’affermare la mancanza del fumus
commissi delicti di truffa senza tenere conto della complessiva condotta
dell’indagato emergente dagli atti processuali, essendo sufficiente nella
specie la sussistenza di indizi relativi all’astratta configurabilità della fattispecie contestata e non già la prova del commesso reato il cui accertamento è ancora in una fase fluida.
3) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., violazione dell’art. 125 del codice di rito essendo meramente apparente la motivazione con la quale il
Tribunale per il riesame ha revocato la misura cautelare in atto, per essere
stati omessi punti decisivi per l’accertamento del fatto in relazione alla effettiva disponibilità dei terreni in domanda alla luce delle attestazioni rilasciate dal Comune di Morano Calabro

RITENUTO IN DIRITTO

Dalla lettura del capo di imputazione (riportato nel ricorso proposto dalla procura
della Repubblica presso il tribunale di Enna) emerge che il nucleo centrale della
condotta contestata all’indagato sarebbe consistita nell’avere riscosso illegittimamente contributi comunitari, falsamente attestando di essere affittuario comodatario di terreni siti nei Comuni di Marano Calabro e Viggianello (Cap 1, 3, 4, 6
dell’imputazione) utilizzati ai fini di pascolo.
Il tribunale per il riesame, invece di procedere ad una valutazione del fumus
commissi delicti, si è limitato ad affermare che il giudice delle indagini preliminari

seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.

avrebbe nella sostanza modificato l’oggetto della contestazione formulata nel capo
di imputazione dal Pubblico Ministero, così disponendo la misura cautelare reale
per un fatto diverso da quello contestato, con conseguente nullità della misura
cautelare reale.
Il ricorso del pubblico ministero va accolto.
Con il primo motivo l’Ufficio ricorrente denuncia in particolare che il Tribunale per
il riesame, anzichè valutare la sussistenza del fumus commissi delicti sotto il profilo indiziario per i reati contestati si sarebbe soffermato su elementi spuri di valuta-

Giudice per le indagini preliminari, in realtà appare coerente con i fatti contestati e
con il meccanismo di erogazione dei contributi comunitari. Si tratta all’evidenza da
parte del Tribunale per il riesame di una motivazione apparente in quanto elusiva
del tema relativo al fumus commissi delicti, come tale integrante il vizio di violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. la cui inosservanza comporta la sanzione della
nullità, apprezzabile ex art. 325 cod. proc. pen. Il vizio in esame ricorre sia nel
caso di mancanza materiale (in senso grafico) della motivazione del provvedimento impugnato, sia nel caso in cui la motivazione sia meramente apparente, non
fornendo una risposta compiuta e concreta sugli aspetti essenziali sottoposti all’esame del giudicante.
Nella specie il Tribunale (ai fini di una compiuta verifica del fumus commissi delicti) non ha esaminato, in modo puntuale e specifico (sulla base dell’attività di indagine effettuata dall’Ufficio della Procura della Repubblica), se la Società semplice Agricola Valle Piro abbia avuto, in modo certo e reale, la disponibilità dei fondi
agricoli così come dichiarati all’AGEA (Il pubblico Ministero denuncia la mancata
verifica dell’annotazione n. 276 del Comune di Morano Calabro), e non ha accertato, sulla base della documentazione di indagine, così come indicato nell’imputazione, che i fondi rustici dichiarati fossero “effettivamente” condotti dalla società richiedente l’erogazione dei contributi agricoli; in altri termini il Tribunale, come
emerge dal testo del provvedimento, nonLa~1 accertato, sulla base degli atti
di indagine allegati a fondamento della richiesta misura cautelare reale, se i fondi
agricoli indicati dalla società semplice Agricola Valle Piro, fossero “effettivamente”
utilizzati (nell’imputazione provvisoria si fa riferimento al concetto di “conduzione
effettiva”) nei modi e nelle forme previste dalla legge, perché la società istante
potesse legittimamente ottenere i suddetti contributi. L’omessa verifica di tali
aspetti incide sulla valutazione del fumus commissi delicti, sicché la motivazione
con la quale il Tribunale ha escluso la sussistenza del detto presupposto processuale è meramente apparente.
Per le suddette ragioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Enna, sezione per il riesame per una
nuova valutazione.

zione. La censura è fondata in quanto la lettura degli elementi indiziari operata dal

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Enna, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali per nuovo esame.

Il giudice eS

re

Ugo De/Cr-

o

Così deciso in Roma il 9.1.2018

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