Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17706 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17706 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

CURT FLORIN N. IL 16/04/1988
avverso l’ordinanza n. 321/2017 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
11/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
-_’

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

CURT Florin, sottoposto a procedimento penale in stato di detenzione per la violazione dell’art. 648 cod. pen., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso
l’ordinanza 11.9.2017 con la quale il Tribunale di Ancona ex art. 310 cod. proc.
pen. ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere.
La difesa richiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti

1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla indicazione delle esigenze di cui all’art. 274 lett. b) cod. proc.
pen. e violazione di legge in relazione alla ritenuta applicazione del c.d.
“braccialetto elettronico.

RITENUTO IN DIRITTO

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge quanto segue:

il CURT FLORIN, unitamente ad altre persone, nel mentre era alla guida di
un mezzo diretto in Romania, è stato sottoposto a fermo di PG per la violazione dell’art. 648 cod. pen., essendo state rinvenuti, nella sua disponibilità, numerosi oggetti di provenienza furtiva.

Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato il fermo applicando la misura della custodia cautelare in carcere.

Adito dall’indagato, il Tribunale in data 28.4.2017 rigettava la richiesta di
riesame.

Il 29.6.2017 la difesa chiedeva quindi la revoca o la sostituzione della misura cautelare contestando i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, allegando la disponibilità di un alloggio presso la propria moglie

Il giudice delle indagini preliminari rigettava l’istanza e con ordinanza del
24.7.2017. il Tribunale (quale giudice dell’appello) rigettava l’impugnazione
respingendo la richiesta degli arresti domiciliari dando atto della mancanza
concreta di dispositivi di controllo.

In data 11.8.2017 la difesa riproponeva al GIP la istanza di applicazione
della misura degli arresti domiciliari con o senza mezzo di controllo. Il Giudice delle indagini preliminari rigettava la istanza e il Tribunale, successivamente adito confermava la decisione, oggi in questa sede impugnata con
ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari si
è formato giudicato essendo il quadro cautelare cristallizzato nell’ordinanza genetica divenuta definitiva il 28.4.2017
Quando all’asserita modificazione delle esigenze incentrate sul pericolo di fuga
(art. 274 lett. b) cod. proc. pen.) reiteratamente sostenuta dalla difesa, il Tribunale ha posto in evidenza come gli elementi e le circostanze di fatto esposte dalla difesa (rinvenimento di un’abitazione ove poter eseguire gli eventuali arresti donniciliari e l’iscrizione dei figli alla scuola italiana per l’anno 2017/2018) non siano ido-

genetica) in modo tale da potersi escludere l’adozione di mezzi di controllo su un
eventuale regime degli arresti domiciliari, avendo il Tribunale sottolineato che il
fatto di cui è accusato l’indagato, non sarebbe occasionale stando alla lettura del
suo certificato penale.
Si tratta di valutazione di merito non sindacabile in questa sede e comunque corretta in diritto.
Circa la mancanza di disponibilità di strumenti elettronici di controllo va osservato
poi, che il giudice, investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della
custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in
caso di esito negativo, dato atto dell’impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto [Sez.
U, n. 20769 del 28/04/2016 – dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665001]. Nel caso
in esame, avendo il Tribunale esposto le ragioni per le quali ritiene insoddisfacente
la soluzione dell’applicazione della sola misura cautelare degli arresti domiciliari,
l’onere di motivazione risulta congruamente adempiuto.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi
della responsabilità ivi stabilita.
Si manda al sign. Cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.

nee a far ritenere mutato il quadro cautelare (già disegnato dal GIP nell’ordinanza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 alla Cassa delle Ammende. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter. Disp. att. cod. proc.
pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il giudice estensore
Ugo De

rienzo

il Presidente
Pierca illo DAVIGO

Così deciso in Roma il 19.12.2017

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