Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17704 del 19/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17704 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA A MOTIVAZIONE

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
FERRARO ALBERTO N. IL 19/05/1967
avverso l’ordinanza n. 19/2017 TRIB. LIBERTA’ di PARMA, del
06/09/2017

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 19/12/2017

RITENUTO IN FATTO

FERRARO Alberto, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza
6.9.2017 con la quale il Tribunale del riesame di Parma, ex art. 324 comma 8 cod.
proc. pen. ha rimesso la risoluzione della controversia concernente la proprietà del
camper tg. ER 910 WW (oggetto di sequestro preventivo) al giudice civile.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti
motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

263 comma 2 324 comma 8 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe disposto
la rimessione degli atti al giudice civile senza che sussistesse un’effettiva
controversia in ordine alla proprietà.
2) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e
324 comma 7 cod. proc. pen.: il Tribunale dle riesame, riprendendo la sintetica motivazione del Giudice delle indagini preliminari, non ha valutato la
posizione giuridica del ricorrente quale terzo, estraneo al giudizio penale.

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Ex art. 325 cod. proc. pen., il ricorso
per Cassazione avente ad oggetto provvedimenti cautelari reali, è limitato alle sole ipotesi integranti violazioni di legge, fra le quali, per costante giurisprudenza di
questa Corte non rientrano i vizi di motivazione disciplinati dall’art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen.
La censura di violazione di norme penali sostanziali, richiamata nella intitolazione
del motivo è priva di qualsiasi motivazione, sicchè sotto questo profilo a doglianza
è inammissibile ex art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Sotto il diverso profilo della corretta applicazione delle norme processuali, va
rammentato quanto segue. Secondo la prevalente e qui condivisa giurisprudenza
di legittimità, l’art. 263, comma 3 cod.proc. pen., (richiamato dall’art. 676, comma 2, e riprodotto nell’art. 324 comma 7 codice di rito) si applica anche in assenza di formale pendenza della lite avanti il giudice civile, purchè in tale ipotesi, il
giudice penale dia adeguato apprezzamento, in motivazione, della serietà della
potenziale controversia [Cass. sez. 1 n. 23333 del 16.4.2014 in Ced Cass. rv
259917; Cass. sez. 2 n. 38418 dell’8.7.2015 in Ced Cass. rv 264532].
Nel caso in esame il Tribunale ha affermato che “…tanto Maurizio CAIA quanto il
ricorrente Alberto FERRARO hanno chiaramente manifestato la volontà di ottenere
in restituzione il camper oggetto del decreto di sequestro preventivo…”
L’affermazione, non smentita dal ricorrente dimostra la contemporanea presenza
di due diverse ed opposte istanze di restituzione del bene, fondate su titoli diversi,

1) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento agli artt.

come è desumibile dalla ampia ed esaustiva esposizione della vicenda in fatto.
Trattasi di motivazione idonea a dimostrare la serietà della potenziale controversia
sulla proprietà del bene.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente afferma che nel provvedimento di sequestro preventivo non sarebbe stata valutata la sua posizione (quale di terzo di buona fede) e che il Tribunale avrebbe illegittimamente integrato il
provvedimento genetico.
Dall’esame dell’ordinanza impugnata si evince che il provvedimento genetico, an-

colare il Tribunale ha riscontrato l’esistenza di una motivazione inerente al fumus

commissi delicti (delitto di truffa commesso in danno del CAIA) al periculum in
mora (pericolo di ulteriore protrazione della condotta illecita e la commissione di
ulteriori illeciti) e alla pertinenzialità del bene sequestrato con il fatto illecito oggetto di investigazione e di contestazione.
Il Tribunale ha compiuto una esaustiva disamina degli elementi utili ad una valutazione di legalità del provvedimento, sicché nessuna carenza è rilevabile.
Va inoltre rilevato che al momento dell’emissione del provvedimento di sequestro
preventivo (1.6.2017) il ricorrente non aveva presentato alcuna denuncia, sicché
nessuna motivazione poteva e doveva essere resa in quella sede relativamente alla posizione del preteso “terzo acquirente” che afferma di avere acquistato in buona fede il veicolo per l’importo di 28.500,00 C pagati asseritamente in contanti. La
motivazione dell’ordinanza qui impugnata è correttamente motivata sulla base
delle circostanze di fatto e di diritto portate alla sua conoscenza.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 2.000 alla
Cassa delle ammende, ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente gli
estremi della responsabilità prevista dall’art. 616 cod. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19.12.2017

Sentenza a motivazione semplificata.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

corchè succintamente motivato risponde ai requisiti richiesti dalla legge. In parti-

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