Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17704 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17704 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PETRELLI LUIGI N. IL 06/01/1940
avverso la sentenza n. 254/2010 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
del 27/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona del I ott.
che ha concluso per
k k~,
.e

1cidito, per la parte civile, l’Avv

7

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 settembre 2011, il Tribunale di Ascoli Piceno ha
condannato Petrelli Luigi alla pena di euro 3.000 di ammenda, dichiarandolo
responsabile del delitto di cui all’art.5, lett. d) e g), della legge n. 283 del 1962,
per avere quale legale responsabile della ditta “Petrelli Carni” s.r.I., prodotto e
posto in vendita kg 80 circa di salsiccia di carne suina per il quale veniva
riscontrata presenza di “Listeria Monocytogenes” oltre i limiti legalmente
consentiti; fatto accertato in Acquasanta Terme, il 3 dicembre 2008.

tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento per inosservanza di
legge e difetto di motivazione. La responsabilità dell’imputato sarebbe fondata
esclusivamente sulle dichiarazioni della teste Mazzocchi Rosa Maria, tecnico della
prevenzione, la quale aveva riferito di 80 kg di carne bovina, laddove nel caso
concreto risultava rilevante la modica quantità di 1,2 kg di salsiccia di suino.
Inoltre, il campionamento sarebbe stato effettuato senza le opportune
sterilizzazioni. Poiché la merce è stata mai sottoposta a sequestro, ma anzi è
stata venduta senza allarme e senza lamentele, non vi sarebbe stato alcun
danno concreto, con la conseguenza che l’imputato avrebbe dovuto essere
assolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso non sono fondati.
Questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1568 del 20/11/2002, Menza, Rv. 223225) ha
affermato che, ai fini dell’accertamento della contravvenzione di cui all’art. 5,
lett. d), della legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica delle sostanze
alimentari), qualora i prodotti utilizzati per la preparazione di generi alimentari
posti in vendita appaiano ictu oculi invasi da parassiti, non è richiesto alcun
accertamento di laboratorio, essendo la fattispecie accertabile mediante semplice
ispezione, senza necessità di alcun esame di laboratorio.
Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, in cui la presenza del batterio è
stata rilevata dai verbalizzanti, i quali hanno riferito che il controllo era stato
effettuato su un quantitativo di carne di 80 kg, ed i campioni analizzati secondo
le procedure previste erano risultati tutti contagiati da Lystenia Monocitigenes.
A nulla rileva la pretesa violazione delle norme sul campionamento sostenuta dal
ricorrente, perché è pacifico che l’eventuale violazione delle norme sul
prelevamento dei campioni, inquadrandosi lo stesso nell’ambito di un’attività
preliminare e pre-processuale attinente al dovere di vigilanza amministrativa che
la legge attribuisce a determinati organi per la tutela della salute pubblica, non
determina, di per sè, nullità alcuna della valutazione espressa con motivazione
congrua dal giudice di merito sulla base delle dichiarazioni rese dal teste

2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il

qualificato (cfr. Sez. 3, n. 14250 del 21/03/2006, Cilia, Rv. 234121). Di
conseguenza, il giudice del merito ha correttamente affermato la responsabilità
dell’imputato, avendo dato conto, con motivazione priva di smagliature logiche,
di avere accertato, attraverso l’escussione del tecnico della prevenzione, che
sulle cinque unità campionarie di carne ispezionate era presente la “Lystenia
Monocitogenes”.
2. Del pari deve essere rigettata la prospettazione difensiva secondo la quale non
sussisterebbe il reato perché non vi sarebbero state conseguenze per la salute
le fattispecie di reato previste dalli art. 5, comma 1, della legge n. 283 del 1962,
sono reati di pericolo e non di danno e si perfezionano, tra l’altro, anche con la
sola preparazione o distribuzione per il consumo di alimenti contenenti sostanze
nocive (cfr. Sez. 3, n. 17549 del 25/3/2010, Di Mauro, Rv. 247489, nonché sez.
6, n. 3146 del 18/4/1973, Di Stefano, Rv. 123873).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato,
ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012
Il onsigliere estensore

Il Presidente

della persona: come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità

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