Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17703 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17703 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) INCOGNITO DANIELE N. IL 15/04/1974
avverso la sentenza n. 378/2011 TRIBUNALE di VERBANIA, del
11/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Gq,n ale in per . . -1 Dott.
che ha concluso per
7/\ I o E.*

U o, per la patte civile, l’Avv
dit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11 novembre 2011, il Tribunale di Verbania ha condannato
Incognito Daniele alla pena di euro 4.000,00 di ammenda dichiarandolo
responsabile: a) del reato di cui all’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008,
perché nella sua qualità di datore di lavoro della ditta omonima, esercente
attività di pulitura metalli, ometteva di agganciare la cuffia inferiore della mola
durante le operazioni di lucidatura, cosicché le polveri prodotte da tale attività si
diffondevano nell’ambiente di lavoro e si depositavano su pavimenti, pareti e

sicura degli stessi carrelli manuali utilizzati nella pulitura per la movimentazione
dei materiali in lavorazione; b) del reato di cui all’art. 64, comma 1, del d.lgs. n.
81 del 2008, perché nella sua qualità di datore di lavoro, in attività che danno
luogo a produzione di polveri, ometteva l’adozione di provvedimenti atti a
ridurne lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro e di procedimenti atti
ad impedire la dispersione, favorendo l’aspirazione, operazione che deve essere
effettuata vicino al luogo di produzione polveri; perché ometteva di sottoporre i
locali di lavoro, gli impianti, ed i dispositivi a pulizia, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate all’ambiente di lavoro; fatti accertati in Omegna, il 10
febbraio 2009.
2.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione

chiedendone l’annullamento per inosservanza di norme processuali, in
particolare, per omesso avviso di cui all’art. 408 c.p.p. e nullità del decreto di
citazione a giudizio. Il ricorrente ha lamentato la circostanza che il giudice di
merito aveva adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio
abbreviato condizionato, formulata in sede di opposizione a decreto penale di
condanna, senza nulla disporre in ordine al giudizio conseguente all’opposizione
medesima, in violazione del disposto di cui all’art. 464, comma 1, c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è infondato, in quanto, secondo quanto previsto dall’alt
438, comma 6, c.p.p., in caso di rigetto del giudizio abbreviato la richiesta può
essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le
conclusioni. La Corte Costituzionale (sent. n.169 del 2003) ha dichiarato
l’incostituzionalità di tale norma nella parte in cui non prevede che, in caso di
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione
probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice possa disporre il giudizio
abbreviato. La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata estesa, in virtù
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, negli stessi termini, anche all’art.
464, comma 1, secondo periodo, c.p.p, in relazione alla richiesta di giudizio

soffitti di lavoro; perché ometteva di dotare di maniglie per una movimentazione

abbreviato presentata dall’opponente a decreto penale. Come ha chiarito la
Consulta, la possibilità che l’imputato rinnovi la richiesta al giudice del
dibattimento consentendogli di celebrare il giudizio abbreviato – e quindi di
usufruire del relativo scontro di pena – è conforme alle finalità di economia
processuale che connotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al
dibattimento in conformità all’art. 111 Cost.
2. Orbene, nel caso di specie risulta che l’imputato aveva proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del GIP, che aveva respinto la richiesta di giudizio
abbreviato innanzi al giudice del dibattimento.
Di conseguenza, la decisione del giudice di merito che ha ritenuto infondata la
doglianza difensiva risulta corretta: infatti il giudice di merito ha affermato che,
in seguito al diniego del giudizio abbreviato condizionato, non fosse necessaria la
fissazione dell’udienza prevista dall’art. 464, comma primo c.p.p. e che
l’imputato ben avrebbe potuto avanzare una nuova richiesta di giudizio
abbreviato in sede dibattimentale, prima delle formalità di apertura del
dibattimento, ottenendo così la possibilità di accedere alla riduzione della pena
prevista per il rito. Come ha chiarito questa Corte (Sez. 1, n. 16237 del
30/01/2008, Cancellato, Rv. 239574), infatti, in tema di procedimento per
decreto, l’eventuale inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato,
formulata unitamente all’opposizione al decreto, non rende a sua volta
inammissibile anche quest’ultima ma comporta l’emissione del decreto di giudizio
immediato, proprio ai sensi dell’art. 464, comma primo, ultima parte, c.p.p.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato,
ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012
Il consigliere estensore

Il Presidente

abbreviato condizionato, senza avanzare alcuna nuova richiesta di accesso al rito

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