Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17702 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17702 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:
1) PAGLIARONI GIOVANNI N. IL 11/03/1953 * C/
avverso la sentenza n. 306/2011 TRIBUNALE di ANCONA, del
27/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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‘4U).

Udit , per la parte civile, l’Avv
dit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ancona con sentenza del 27 ottobre 2010 ha condannato
Pagliaroni Giovanni alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all’art.
10 D.Igs n. 74 del 2000, perché, al fine di evasione fiscale, nella qualità di legale
rappresentante della ditta individuale, occultava le scritture contabili e le fatture
indicate specificamente nel capo di imputazione, in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi e del volume di affari, fatti accertati in Ancona il 15
marzo 2006.

c.p.p., il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, chiedendo
l’annullamento della stessa limitatamente alla omessa applicazione delle pene
accessorie previste dall’art. 12 del D.Igs n. 74 del 2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, in quanto il giudice di merito non
hanno disposto la condanna del Pagliaroni anche alle pene accessorie previste
per in caso di condanna per il reato al medesimo ascritto, stabilite dall’art. 12 del
D.Igs n. 74 del 2000 e cioè: “a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore
a tre anni; b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un
periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l’interdizione
dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo
non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) l’interdizione
perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; e)

la

pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 c.p.”
2. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che quando la durata di una pena
accessoria temporanea è determinata dalla legge nella misura minima ed in
quella massima, non trova applicazione il principio dell’uniformità temporale tra
pena accessoria e pena principale previsto dall’art. 37 c.p., ma spetta al giudice
determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all’art. 133 c.p.
(Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008, dep. 18/11/2008, P.G. in proc. Di Vincenzo,
Rv. 241538, in riferimento alla pene accessorie dei reati tributari; in senso
difforme, quanto alla nozione di pena accessoria non determinata: cfr Sez. 3, n.
41874 del 9/10/2008, dep. 10/11/2008, Azzani e altro, Rv. 241410 e,
parzialmente, Sez. 5, n. 29780 del 30/6/2010, dep. 28/7/2010, Ramunno e
altro, Rv. 248258, la quale ha peraltro disposto l’annullamento con rinvio della
sentenza).
Questo Collegio condivide, e ribadisce, il principio di diritto espresso dalla
sentenza n. 42889 del 2008: la menzionata interpretazione risulta
costituzionalmente orientata alla luce dello sfavore che, da sempre, il Giudice

2

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cessazione ex art. 569

t

delle Leggi ha mostrato in relazione alle previsioni sanzionatorie rigide, volte ad
_escludere la possibilità, da parte del giudice di merito, di valutare le circostanze
concrete con riferimento alla condotta dell’imputato; risulta pertanto
indispensabile, anche in materia di pene accessorie, interpretare le disposizioni
vigenti alla luce del principio di individualizzazione della sanzione e della funzione
rieducativa della pena di cui all’art. 27, c.3, Cost.; pertanto, non può questa
Corte statuire direttamente ed individuare tali sanzioni accessorie, le quali
necessitano comunque di un giudizio di merito che le è precluso.
omessa applicazione delle pene accessorie, con rinvio ex art. 569, c 4 c.p.p. alla
Corte di appello di Ancona

PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione delle
pene accessorie, con rinvio alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla

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