Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17702 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17702 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MELIGRANA ANTONIO nato il 19/05/1964 a SANTERAMO IN COLLE

avverso la sentenza del 22/09/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI
PRATOLA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv.to Luigi Giarratana che si riporta ai motivi chiedendo
l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 22/09/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE SEZIONE DISTACCATA di PUTIGNANO, in
data 19/01/2012, nei confronti di MELIGRANA ANTONIO in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP.
1.2 Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 603 commi 1 e 2 e dell’art. 6 CEDU in relazione al mancato accoglimento della
richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale costituita dalla audizione di tre testimoni che
avevano assistito allo svolgimento dei fatti e potevano riferire in ordine ai rapporti tra il ricorrente
ed il Giancola;

dell’imputato;

– violazione dell’art. 648 cod.pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità

– violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al capoverso
dell’art. 648 cod.pen. ed all’omessa concessione delle attenuanti generiche.

2.1 Il ricorso è inammissibile perché manifestamente non fondato.

Quanto al primo motivo va ricordato come per costante interpretazione di questa corte nel giudizio
d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603 comma primo cod.

proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla

conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una

rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito,

incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv.
229666). E nel caso in esame il giudice di appello con le approfondite argomentazioni compiute
nella motivazione della sentenza impugnata ha adeguatamente spiegato per quale ragione ritenere
del tutto superflua l’audizione dei testi, citati solo con i motivi nuovi di appello, posto che ha

ricostruito i fatti affermando esplicitamente la certa colpevolezza del Miligrana alla luce delle sue

dichiarazioni e della successiva ricostruzione anche da parte del correo Giancola contestualmente
assolto in primo grado.

Né si ravvisa violazione alcuna del principio stabilito dall’art. 6 CEDU e cioè del diritto di difendersi

provando, posto che il ricorrente ove a conoscenza della presenza di altri soggetti consapevoli delle

modalità di svolgimento dei fatti avrebbe certamente dovuto e potuto indicarli prima dello
svolgimento dell’istruzione dibattimentale di primo grado ove il proprio potere non incontrava

limitazione alcuna, senza potere fare affidamento su una loro escussione in grado di appello che ha
presupposti e condizioni del tutto differenti.
Peraltro, i testi indicati non risultano rientrare nel concetto di prova sopravvenuta non essendo

proprio emerso la loro sopravvenienza rispetto alla emissione della sentenza di primo grado ed
essendo anzi, secondo il postulato difensivo, la loro identità nota sin dall’origine e mai peraltro
riferita dal Miligrana sia nella fase delle indagini preliminari alle forze dell’ordine che lo avevano
fermato in possesso degli oggetti furtivi e neppure alla autorità giudiziaria che procedeva in primo
grado attraverso la rituale indicazione nella lista testimoniale.
2.2 Quanto al secondo motivo, la Corte di appello si e’ correttamente conformata – quanto alla
qualificazione giuridica del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte,
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV.
268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilita’
del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo puo’ essere raggiunta anche sulla b se
dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’

sicuramente rivelatrice della volonta’ di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in
mala fede. Non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma
soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime,
assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero
costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che
comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del
libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).
Peraltro l’elemento psicologico della ricettazione puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale,
che e’ configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta
possibilita’ della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U,
n.12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, RV. 246324), mentre la semplice mancanza di

cose di sospetta provenienza.

diligenza nel verificare la provenienza della cosa connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di

2.3 Quanto al mancato riconoscimento della attenuante del capoverso il giudice di appello ha
correttamente fatto riferimento alla gravità della condotta desunta dal valore dei beni ricettati

mentre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione

esente da manifesta illogicità, individuata nel negativo comportamento processuale, che, pertanto,
è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche

considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di

merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma

è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo

disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 05/04/2018
Il (Consigliere Estersre

GtIRt) (f2:4

) .

i
Il Presidente
ENICO G70

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