Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17700 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17700 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
GRASSO TIZIANO nato a Milano il 18 dicembre 1969
avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Data Udienza: 05/04/2018

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gianluigi Pratola che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv.to Ennio Arnodio che si riporta ai motivi e chiede l’accoglimento del
ricorso.

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RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 30 gennaio 2017 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma
della pronuncia del 13 maggio 2015 del Tribunale di Milano, riduceva la pena inflitta a
Grasso Tiziano ad anni 3 di reclusione perché colpevole di due distinte ipotesi del delitto di
cui all’art. 12 quinquies L.356/92 allo stesso contestate ai capi B) ed R) della rubrica in
relazione ad attività di fittizia intestazione di beni in realtà riconducibili a Primerano
Nazareno. Riteneva il tribunale, dovere affermare la colpevolezza del Grasso in relazione ad

riguardavano, nel primo caso, l’assunzione della carica di amministratore unico della
Monzoro Gestione Patrimoni Immobiliari s.r.l. nel febbraio 2010, e, nel secondo,
l’acquisizione del 50% dal Primerano delle quote della Immobiliare Palazzetta s.r.l. per
l’importo di 5.000 euro.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il proprio
difensore di fiducia, avv.to Ennio Amodio, deducendo:

erronea applicazione dell’art. 12 quinquies L. 356/92 in relazione al capo b)

dell’imputazione per insussistenza di fittizia intestazione in capo all’imputato; difatti dalla
ricostruzione dei fatti risultava che nel caso della Monzoro non vi era stata alcuna attività di
fittizia intestazione essendo tale società controllata dalla Raimbow s.a. di Nazareno
Primerano, sicchè la continuità ed identità del soggetto proprietario escludevano che fosse
stata creata una realtà giuridica apparente per mascherare la reale proprietà dei beni.
Inoltre, si sottolineava che l’amministratore di società di diritto o di fatto non risulta per ciò
solo punibile ex art.12 quinqueis e la sentenza impugnata aveva completamente omesso di
affrontare tale tema;
– mancanza, di motivazione in ordine alla fittizietà della intestazione relativa alle quote della
Immobiliare Palazzetta, non sussistendo elementi per ritenere che alla cessione del 50%
delle quote corrispondeva il mantenimento del potere di controllo delle stesse in capo al
Primerano, come doveva ricavarsi da tutti gli elementi probatori che venivano singolarmente
analizzati per negarne valenza accusatoria;
– violazione di legge per non configurabilità del dolo di elusione con riguardo ad entrambe le
imputazioni di cui ai capi b) ed r), non potendo ricavarsi tale dato dallo stato di detenzione
del Primerano che rimontava al 1996, e cioè a 14 anni prima i fatti, e non essendovi
elementi specifici positivi atti a dimostrare tale consapevolezza elusiva in capo al Grasso;
– mancanza di motivazione sulla determinazione dell’aumento di pena ex art. 81 cod.pen. e
sulla mancata concessione delle attenuanti generiche;

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entrambe le intestazioni finalizzate ad eludere le misure di prevenzione patrimoniali che

- violazione di legge per inapplicabilità della confisca ex art. 12 sexies L.356/92 disposta
sull’immobile sito in Cusago e di proprietà della moglie dell’imputato. Al proposito si
rappresentava che la misura era stata disposta senza riferimento a quale dei reati contestati
ed in relazione ad una presunta somma indebita e senza alcuna verifica concreta del
quantum concreto di ablazione per un immobile dal valore di 795.600 euro. Si rilevava
l’assenza di accertamento circa il nesso di pertinenzialità tra reato ed immobile confiscato e
la illegittima quantificazione della confisca in violazione del canone di proporzionalità di cui

ad ammettere la natura di misura di sicurezza e non sanzionatoria della disposta confisca,
doveva comunque accertarsi una relazione con il reato presupposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 n primo motivo è fondato e deve pertanto essere accolto. E difatti a fronte della
contestazione del capo b), strutturata sotto il profilo della fittizia intestazione della s.r.l.
Monzoro a Grasso Tiziano (vedi rubrica), i giudici di primo e secondo grado hanno
individuato la condotta materiale punibile ex art. 12 quinquies L.356/92 nella attività di
amministratore unico della predetta s.r.l. svolta dal ricorrente. Sul punto è inequivocabile la
sentenza di secondo grado che, a pagina 4 della motivazione, espressamente afferma “che
non già di intestazione fittizia (di quote) si è trattato nel caso di Monzoro, bensì di
accettazione della carica di amministratore da parte di Grasso Tiziano”.
In tal modo però la corte di appello non ha risposto, quantomeno per il capo b) della
imputazione, alla questione, anche prospettata nei motivi di gravame avverso la sentenza di
condanna di primo grado, se l’amministratore di una società a responsabilità limitata
risponde di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies. Posto, infatti, che l’attività di
amministratore di una società di capitali non è di per sé indice di fittizia intestazione, ben
potendo essere possibile che titolari delle quote rimangano i soggetti nei cui confronti è
proponibile la misura di prevenzione patrimoniale, deve essere escluso l’automatismo
secondo cui al ruolo di amministratore unico o delegato di una società di capitali corrisponda
sempre un’attività di fittizia intestazione, dovendosi invece indagare se le attività in
concreto poste in essere da quella compagine sociale abbiano oggettiva e soggettiva finalità
elusiva.
A tal proposito la giurisprudenza di questa corte ha già affermato che integrano il delitto di
di cui all’art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356, sia
la condotta di chi, titolare di quote di società, le intesti direttamente a terzi, al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, sia quella di chi, non
essendo titolare delle quote, si adoperi in qualsiasi modo – eventualmente nella veste di
amministratore di fatto o di diritto – per favorire la realizzazione della condotta elusiva (Sez.

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all’art. 49 comma 3 della carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, sicchè, anche

2, n. 41433 del 27/04/2016, Rv. 268631). E si è ancora precisato, quanto al rapporto tra
attività societarie e delitto de quo, che integra il reato di cui all’art. 12 quinquies D.L. n. 306
del 1992 (conv. in I. n. 356 del 1992) la fittizia intestazione di quote di una società, al solo
fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, in favore di soggetto
che rimanga di fatto estraneo alla società medesima e che risulti privo sia di capitali
costitutivi sia di capacità organizzativa e gestionale (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, Rv.
265620). Appare pertanto evidente che alla sola carica di amministratore, privo di qualsiasi

intestazione e, sarà allora necessario, accertare il tipo di attività svolta dallo stesso al fine di
individuare eventualmente operazioni elusive. Nel caso di specie quindi l’affermazione di
responsabilità non può conseguire al solo ruolo di amministratore della srl Monzoro Gestione
Patrimoni Immobiliari s.r.l. ma, eventualmente, all’accertata attività di intestazione fittizia di
beni compiuta dalla società. E posto che dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella
impugnata sentenza e nel ricorso risulta anche che la Monzoro era società riconducibile al
Primerano e come tale aggredibile direttamente anche in sede di eventuale procedimento di
prevenzione, la sola carica di amministratore unico non configura la contestata condotta. Lo
svolgimento di tale ruolo, infatti, ove coincida con l’impiego di denaro od altri beni provento
di illeciti nelle attività sociali, può comportare eventualmente il delitto di riciclaggio ex art.
648 bis cod.pen. o di reimpiego ex art. 648 ter cod.pen. nella misura in cui l’attività di
amministrazione attua la condotta di sostituzione o trasformazione del provento illecito ma
non anche quella di fittizia intestazione.
Alla luce delle predette considerazioni pertanto l’impugnata sentenza deve essere annullata,
sussistendo il dedotto vizio di violazione di legge, senza rinvio limitatamente al capo B)
della rubrica perché il fatto non sussiste.

2.2 Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente non fondato; va ricordato
come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione,
nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia
nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di
gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando
entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze
probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in
termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le
sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti
(Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul
vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda
con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,
allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri
omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico
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titolarità di quote sociali, la giurisprudenza di questa corte non faccia corrispondere la fittizia

giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di
prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di
appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze
proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico
travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di
merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa

probatorio a carico del Grasso è costituito da una molteplicità di elementi probatori
analizzati compiutamente e logicamente dalla corte di appello, con valutazione conforme al
primo grado, tutti idonei a denotare la natura puramente fittizia della cessione di quote dal
Primerano al Grasso. In particolare, nella ampia motivazione esposta alle pagine 18 e
seguenti della impugnata sentenza, il giudice di appello richiama, come elementi significativi
del carattere fittizio della cessione predetta, le dichiarazioni rese da Paolo Cattaneo, il
risibile ammontare del prezzo della cessione del 50% di una società che possedeva un
rilevante patrimonio immobiliare, il contenuto di un file rinvenuto, la conversazione
ambientale del 3 ottobre 2011 proprio intercorsa tra il Grasso ed il Rebuscini, la
dichiarazione del teste Scotti. Si tratta di un vasto compendio probatorio logicamente
valutato ed a fronte del quale il ricorrente prospetta una lettura alternativa di dati di fatto
non deducibile nella presente sede di legittimità.
2.3 Anche il terzo motivo con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo e
dello scopo elusivo appare inammissibile per manifesta infondatezza limitatamente alla
condotta di cui al capo r) della rubrica; a pagina 21 della motivazione il giudice di appello ha
adeguatamente spiegato come il lungo periodo di detenzione del Primerano e l’entità delle
operazioni immobiliari nelle quali questi era coinvolto, rendeva notorio al Grasso l’intento
elusivo perseguito dal primo attraverso l’intestazione delle quote sicchè consapevolmente
l’imputato concorse in tale illecita condotta.
2.4 Con le osservazioni svolte a pagina 33 della sentenza impugnata la corte di appello
fornisce adeguata giustificazione della mancata concessione delle attenuanti generiche e
della determinazione della pena anche quale aumento per continuazione; pur diminuendo la
pena inflitta, in accoglimento del preciso gravame difensivo, la corte non smentisce la
congruenza del ragionamento seguito dal primo giudice ed evidenzia l’assenza di qualsiasi
elemento positivo per concedere le attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. pur a fronte di
condotte poste in essere da un soggetto dotato di particolari capacità professionali. Tali
ragioni risultano avere anche giustificato l’aumento per continuazione.
Avuto riguardo all’intervenuta assoluzione dal delitto di cui al capo B), che nel calcolo della
sanzione inflitta risultava determinato quale reato più grave, gli atti vanno trasmessi ad

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dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio

altra sezione della corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al
residuo reato di cui al capo R).
2.5 Altresì manifestamente infondate appaiono le doglianze proposte in relazione alla
disposta confisca che questa corte deve comunque procedere ad analizzare avuto riguardo
alla definitiva declaratoria di responsabilità in ordine al capo r) della rubrica.
Rilevato innanzi tutto che le doglianze in punto di confisca risultano proposte solo con i
motivi nuovi di appello, va comunque evidenziato come i pur pregevoli motivi sul punto,

paiono in evidente contrasto con l’orientamento giurisprudenziale di questa corte, con la
struttura del reato di cui all’art. 12 quinquies per il quale è intervenuta condanna definitiva,
con la struttura della misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall’art. 12 sexies
L.356/92.
Quanto al primo aspetto, va infatti rilevato che secondo l’orientamento di questa corte (Sez
2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269657) in tema di confisca ai sensi dell’art. 12-sexies,
D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356,
essendo irrilevante il requisito della “pertinenzialità” dei beni rispetto al reato per cui si è
proceduto, la confisca non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca
anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il
provento del medesimo reato. Correttamente, pertanto, i giudici di merito non
approfondivano in alcun modo il requisito della funzionalità dei beni rispetto all’attività
illecita oggetto di contestazione, non ravvisandosi alcuna violazione di legge in tale
conclusione; difatti questa Corte aderisce all’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite
secondo cui la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8
giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356
(modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato,
allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui
dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e,
dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché,
essendo irrilevante il requisito della “pertinenzialità” del bene rispetto al reato per cui si è
proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti
in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore
superi il provento del medesimo reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Rv. 226490). E tale
principio risulta ribadito da altre affermazioni di questa Corte che hanno pure escluso come
per la confisca ex art. 12 sexies D.L.vo 203/92, e conseguentemente anche per il sequestro
preventivo anticipatamente disposto, non sia necessario individuare un nesso temporale tra
data di acquisizione dei beni e momento consumativo dei fatti di reato, trattandosi di
requisito che non risulta dal testo del citato art. 12 sexies ed estraneo alla funzione della

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c.d. “confisca allargata” tendente appunto alla sottrazione di tutti i beni di cui il soggetto
responsabile di gravi fatti di reato risulti anche per interposta persona titolare
ingiustificatamente. Si è difatti affermato che il sequestro e la confisca ex art. 12-sexies
D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito in I. 7 agosto 1992, n. 356) possono avere ad
oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta
condanna indipendentemente dall’effettivo valore del profitto o provento di quest’ultimo
(Sez. 6, n. 22020 del 22/11/2011 Rv. 252849). Il legislatore ha, quindi, ritenuto di

condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato
rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso (Corte Cost., ord. 29
gennaio 1996, n. 18).
La confisca e il sequestro dei singoli beni non possono essere, perciò, esclusi per il fatto che
essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta
condanna o che il loro valore superi il provento dei medesimi reati e ciò in ragione della
natura giuridica della confisca “estesa” di cui all’art. 12 sexies cit., che consente una
attenuazione dell’ordinario nesso di pertinenzialità tra reato e bene che ne rappresenta il
profitto. Sul punto si sono chiaramente espresse le Sezioni Unite affermando che il
legislatore, nell’individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non
ha presupposto la derivazione di tali beni dall’episodio criminoso singolo per cui la condanna
è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di
quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all’attitudine
criminale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non
deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha
pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l’attività criminosa del
condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la
condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l’esistenza di una
sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il
reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una
giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. Con il corollario che, essendo la
condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la
confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è
certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al
reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è
intervenuta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Rv. 22649). Il presupposto di tale
ipotesi particolare di confisca è infatti l’avvenuta commissione di un reato. Non si tratta però
di un “qualsiasi” reato, ma di un reato-spia, teso a rendere legittima l’alterazione e la
dilatazione (come affermato, incisivamente, da C.Cost. n. 18 del 1996 all’alba della riforma)
dell’ordinario nesso di pertinenzialità tra il reato e le res dallo stesso direttamente prodotte
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presumere l’esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il

o allo stesso direttamente ricollegabili secondo il paradigma “classico” dell’art. 240 cod.
pen.. Nel compiere tale dilatazione dell’area della confiscabilità (e sequestrabilità) penale il
legislatore del 1992 utilizza, pertanto, il reato come indice rivelatore di particolare
pericolosità soggettiva ed adotta il modello descrittivo (disponibilità anche indiretta dei beni,
mancata giustificazione della provenienza, sproporzione di valore con il reddito dichiarato o
con i risultati dell’attività economica svolta) dei presupposti della confiscabilità, in modo del
tutto coincidente con quello già elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale. Si

del precedente o contestuale accertamento (Sez. U. n. 920 del 17.12.2003, cit.) ma che, in
presenza degli indicatori di cui sopra, possono ritenersi ragionevolmente ricollegati (e da qui
confisca allargata con affievolimento del nesso pertinenziale) all’azione e al livello di
pericolosità, anche patrimoniale espresso dal soggetto condannato. In ciò la normativa
italiana del ’94 risulta, peraltro, aver sostanzialmente anticipato i contenuti della Decisione
Quadro n. 212 del 2005 del Consiglio dell’Unione Europea (relativa alla confisca di beni,
strumenti e proventi di reato) li’ dove, all’art. 3, comma 2 si prevede l’adozione di misure
necessarie a realizzare la confisca estesa quando il giudice ritiene che il bene sia prodotto di
attività criminose commesse dal condannato in relazione al medesimo reato nel periodo
anteriore alla condanna o in relazione ad attività criminose analoghe o ancora, in presenza
di sproporzione con il reddito legittimo, il giudice sia convinto che il bene sia provento di
attività criminose, in quanto tali. In tale accezione, il fondamento logico e giuridico della
confisca “estesa” risiede essenzialmente nella fondata presunzione di “derivazione” del bene
non già dallo specifico reato commesso ma, comunque, dall’attività illecita realizzata dal suo
autore e ciò in virtù della esistenza degli indicati parametri (il reato accertato è di
particolare gravità, vi è sproporzione tra valore del bene e reddito, con assenza di
dimostrazione della legittima provenienza). Da ciò deriva che anche beni acquistati in
periodo non coincidente con la specifica condotta di reato giudicata, ovvero non
strettamente pertinenti o funzionali all’illecito, sono passibili di confisca “estesa”, in
presenza degli indicati presupposti, non ravvisandosi dal testo del citato articolo la
indispensabilità di un criterio di collegamento temporale tra acquisizione dei beni e
consumazione del reato ovvero di collegamento funzionale.
Deve pertanto essere escluso che secondo la giurisprudenza di questa corte, della Corte
costituzionale e della normativa europea di riferimento, la confisca ex art. 12 sexies L.
356/92 debba essere proporzionata al reato per cui è intervenuta condanna sotto i differenti
profili del prezzo o del profitto ingiusto, così come invece dedotto in ricorso.
Inoltre, sussiste un ulteriore e fondamentale ragione per ritenere la manifesta infondatezza
del motivo di ricorso relativo alla confisca, proposto nell’interesse del Grasso. Invero va
sottolineato come la tesi della necessaria strumentalità del bene confiscabile rispetto al
reato e della conseguente proporzionalità della entità della confisca stessa rispetto al
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vanno, infatti, a confiscare beni che non derivano necessariamente da “quel reato” oggetto

profitto del reato ha, come postulato necessario, che il reato c.d. spia e cioè quello in
relazione all’accertamento del quale viene disposta la misura di sicurezza patrimoniale di cui
al 12 sexies abbia capacità di produrre profitto. Solo in tale senso, infatti, si potrebbe
spiegare ed ammettere quale requisito della confisca ex 12 sexies quello della
proporzionalità, poiché si assume quale necessario presupposto che la consumazione del
reato abbia cagionato un profitto illecito ed i beni da sottrarre al patrimonio dell’imputato
siano appunto quelli che, oltre a non avere giustificazione lecita, abbiano valore

nel motivo di gravame specificamente riferito alla disposta confisca, trova decisa e sicura
smentita proprio con riguardo alla astratta struttura del delitto di cui all’art. 12 quinquies
L.356/92 che per sua natura non è reato produttivo di profitto; difatti consistendo la
condotta punibile nella semplice intestazione fittizia di beni finalizzata ad eludere le misure
patrimoniali, la colpevolezza è indipendente e del tutto sganciata dalla eventuale
realizzazione di profitti o proventi illeciti e sussiste pure, e con evidenza, a fronte di
condotte di fittizia intestazione che alcun profitto illecito abbiano causato. Appare pertanto
evidente che la tesi della necessaria proporzionalità tra confisca ex 12 sexies e delitto
presupposto trova una chiara smentita proprio nella struttura e funzione del delitto previsto
dal 12 quinquies che essendo indipendente ed autonomo dalla realizzazione di profitti
impedirebbe di adottare una confisca “proporzionata” ad esso.
E tale conclusione, che nega in radice la validità della tesi della proporzionalità quale
necessario requisito della confisca ex art. 12 sexies, trova ulteriore conforto nell’analisi di
altri delitti presupposto della confisca allargata, tra i quale spiccano ulteriori ipotesi
criminose che essendo del tutto inidonee alla realizzazione di “profitti” illeciti, ovvero
indipendenti da un evento di tal genere, confermano la volontà legislativa di “agganciare” la
confisca allargata non tanto alla realizzazione di profitti ingiusti quanto alla sola
consumazione di fatti che denotano spiccata capacità criminale ed inserimento in contesti di
delinquenza professionale. Così paiono del tutto indipendenti dal profitto illecito le ipotesi di
riduzione in schiavitù (art. 600 cod.pen.), la pornografia minorile (600 ter), il disastro
ambientale (452 quater), che pure costituiscono tutti presupposti per l’applicazione della
confisca allargata ex art. 12 sexies e dimostrano, pertanto, la precisa volontà legislativa di
sganciare la misura ablatoria dal presupposto della proporzionalità rispetto al profitto
illecito.
Ancora, va rilevato come la tesi della proporzionalità quale elemento costitutivo della
confisca ex 12 sexies finirebbe per svilire il contenuto della suddetta forma di confisca
rendendola un “doppione” rispetto alla generale ipotesi prevista dall’art. 240 cod.pen. che,
appunto, già prevede quale misura di sicurezza patrimoniale ordinaria la sottrazione del
profitto illecito al condannato per qualsiasi reato produttivo di tali eventi di arricchimento
patrimoniale.
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proporzionato rispetto al primo fattore (l’illecito profitto). E però tale tesi, pure sostenuta

Alla luce delle predette considerazioni pertanto anche i motivi di ricorso relativi alla disposta
confisca vanno dichiarati inammissibili.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo b) perché il
fatto non sussiste e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ordina la trasmissione degli atti
ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al
residuo reato di cui al capo R).

CONSIGLIER
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IL PRESIDENTE
Dott

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