Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1770 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1770 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROVIGO
nei confronti di:
LIU JIANLI N. IL 21/12/1966
avverso l’ordinanza n. 226/2013 TRIBUNALE di ROVIGO, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/arab le conclusioni del PG Dott. -RaythiCr-ScO sA. (22.3 i,4 eoVF
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Data Udienza: 10/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Rovigo non
convalidava l’arresto in flagranza eseguito a carico di Liu Jianli, imputato del
delitto di cui agli artt.624,625 n.7 c.p. per essersi impossessato della somma in
contanti di euro 31,42 composta di banconote e monete che asportava dalla
Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, in località San Pietro Polesine, luogo
di culto aperto al pubblico; condotta consistita, in particolare, nel sottrarre una
busta di carta con l’intestazione ‘offerte di Pasqua’ contenente la somma di euro

offertori presenti all’interno dell’edificio.
2. Ad avviso del Tribunale non sussistevano i requisiti della gravità del fatto,
costituito dal furto di una modestissima somma, e della pericolosità del soggetto,
che risultava incensurato, prescritti per l’arresto facoltativo.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Rovigo denunciando violazione di legge penale e vizio di motivazione in
riferimento alla valutazione di pericolosità dell’arrestato. Il ricorrente censura il
provvedimento per aver compiuto un’incompleta disamina degli atti in quanto,
con riferimento alla pericolosità del soggetto, non ha tenuto conto dei precedenti
di polizia specifici – in particolare un recente arresto in flagranza per un fatto
delittuoso sostanzialmente identico – e delle condizioni di vita dell’arrestato,
privo di documentata attività lavorativa, ovvero della sua inclinazione criminosa
specifica, a voler ritenere corrispondenti al vero le dichiarazioni da lui rese in
sede di udienza di convalida circa lo svolgimento di attività lavorativa presso un
bar di Verona.
4.

Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Francesco Mauro

Iacoviello, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. Con riferimento al
vaglio cui è chiamato il giudice della convalida dell’arresto in flagranza di reato,
questa Corte ha affermato che questi deve operare un controllo di mera
ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto per
verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di
procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia
giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità
del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica
dei presupposti per l’affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini della
legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza
congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo

2

20,42 e nell’impossessarsi del restante denaro (euro 11,10) contenuto in due

sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (Sez. 5, n. 10916 del
12/01/2012 – dep. 20/03/2012, P.M. in proc. Hraich, Rv. 252949).
2.

Nel caso che occupa, la valutazione operata dal Tribunale circa

l’insussistenza delle condizioni per l’arresto fa leva sulla modestissima gravità del
fatto, desunta dall’entità della somma sottratta, e sull’assenza di indici della
pericolosità sociale dell’indagato, desunta dallo stato di incensuratezza
dell’arrestato e dalle circostanze del fatto che, secondo il Tribunale, non risultano
sintomatiche della pericolosità dello stesso.

presi in esame, oltre ai precedenti penali, anche le informazioni e i dati raccolti
presso il C.E.D. istituito presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.8 1.1
aprile 1981, n.121, ai quali i funzionari di polizia giudiziaria hanno accesso (art.9
1.121/81) per finalità di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di
prevenzione e repressione della criminalita’ (art.6, comma 1, lett.a) 1.121/81), i
c.d. precedenti di polizia, i quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
concorrono a mettere in luce la personalità del soggetto ai fini della
determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n.21838 del
23/05/2012, Giovane, Rv. 252881) e, quindi, anche ai fini della valutazione della
pericolosità ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., che sugli stessi
criteri va calibrata.
2.2. Va, in proposito, precisato che l’omesso esame dei c.d. precedenti di
polizia concerne un passaggio logico della motivazione tanto più imprescindibile
quanto più sia necessario esaminare la pericolosità sociale dell’indagato alla luce
delle modalità della condotta tenuta in occasione del reato
(Sez. 2, n. 18290 del 12/04/2013, Molisso, Rv. 255755), dovendosi escludere la
necessità di tale valutazione nelle ipotesi nelle quali, secondo un criterio di
ragionevolezza, le modalità del fatto siano valutate in termini di tale tenuità da
consentire di escludere la pericolosità dell’indagato.
2.3. Quanto alle condizioni di vita dell’arrestato, con specifico riferimento
all’assenza di attività lavorativa, il Tribunale non era tenuto ad esaminare mere
deduzioni, incombendo sul pubblico ministero l’onere di fornire in proposito
elementi, quantomeno indiziari, a sostegno della domanda di convalida.
3. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata non risulta affetta dal vizio
dedotto nel ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 10/12/2013

2.1. Quanto alla pericolosità dell’indagato, nel provvedimento non sono stati

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