Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 177 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 177 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO MAURIZIO N. IL 14/04/1964
avverso l’ordinanza n. 5849/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 11/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino
respingeva l’istanza di differimento della pena avanzata da Russo Maurizio,
condannato ad anni trenta di reclusione per associazione per delinquere di
stampo mafioso, omicidio aggravato e reati connessi.
L’ordinanza richiamava la relazione di sintesi ed osservava che le numerose
patologie di cui il detenuto soffre erano attentamente seguite in carcere,

non emergeva alcuna incompatibilità assoluta o relativa con il regime detentivo,
mentre il detenuto rifiutava ripetutamente il cibo per diabetici nonostante fossero
in corso accertamenti anche per tale patologia.

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Maurizio Russo, deducendo

violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza e manifesta
illogicità della motivazione.
I sanitari dell’Istituto Penitenziario avevano elencato le numerose patologie
dalle quali il detenuto è affetto, ma avevano mantenuto un doveroso silenzio in
ordine alla compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo; per
questo motivo la difesa aveva chiesto che il Tribunale di Sorveglianza disponesse
una perizia medicolegale: richiesta del tutto tralasciata dal Collegio, circostanza
da cui si ricavava la superficialità del giudizio espresso.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi.

In effetti, il ricorrente non sostiene nemmeno che le condizioni di salute del
detenuto siano assolutamente incompatibili con il regime detentivo, limitandosi a
censurare il mancato espletamento di una perizia medicolegale, così risultando il
ricorso generico avverso la opposta valutazione del Tribunale di Sorveglianza in
ordine alla compatibilità di tali condizioni con il carcere; il ricorso tace, altresì, su
un ulteriore elemento evidenziato dall’ordinanza: il comportamento
ostruzionistico del detenuto, che rifiuta le cure o il vitto speciale fornitogli con
riferimento al diabete.

La motivazione, poi, non è affatto mancante: il Tribunale ha logicamente

nonostante le azioni di protesta messe in atto da Russo; dalla relazione sanitaria

interpretato il silenzio della relazione sanitaria circa una eventuale incompatibilità
delle condizioni di salute con il regime carcerario come indicativa di una
compatibilità e ha verificato che il soggetto è attentamente seguito e curato,
anche con ricorso ai ricoveri esterni ex art. 11 ord. pen..

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015
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ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

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