Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 177 del 18/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 177 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Bartolozzi Giuseppe, n. a
Giulianova (TE) il 08/02/1964, rappresentato e assistito dall’avv.
Massimo Galasso, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d’appello
dell’Aquila, n. 3646/2013, in data 18/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto
Aniello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Massimo
Galasso, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18/12/2014, la Corte d’appello
dell’Aquila confermava la pronuncia di primo grado resa nei confronti
di Giuseppe Bartolozzi dal Tribunale di Vasto in data 06/06/2012

4/)

Data Udienza: 18/11/2016

all’esito di giudizio abbreviato con la quale lo stesso era stato
condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 120,00 di
multa per il reato di ricettazione.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Giuseppe Bartolozzi
viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
– primo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 2, comma 4
cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile,

procedimento con messa alla prova dell’imputato ex I. n. 67/2014;
– secondo motivo: difetto di motivazione in ordine al diniego delle
circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – con riferimento ad entrambi i motivi di doglianza
proposti – appare manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
2. Afferma la giurisprudenza di legittimità che, nel giudizio di
appello, l’imputato non può chiedere la sospensione del procedimento
con la messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., attesa
l’incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e
la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (cfr., Sez. 4, n.
43009 del 30/09/2015, Zoni, Rv. 265331: in motivazione la Corte ha
precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.
236 del 2011, la mancata applicazione della disciplina della
sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di
impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non
implica alcuna lesione del principio di retroattività della “lex mitior” da
riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le
pene).
3. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza vanno tratte
con riferimento al secondo motivo, in presenza di un giustificato
motivo (esistenza di precedenti penali specifici) di diniego per il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: trattasi di
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e
altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa

7(

attesa la fase processuale in corso, la richiesta di sospensione del

v

Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609

16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento della
somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2016.
Sentenza a motivazione semplificata.

del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA