Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17699 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17699 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARCAURELIO PINO MAURO nato il 25/03/1980

avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI
PRATO LA
che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 La CORTE di APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 11/04/2016, parzialmente riformando
la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA in data 07/10/2014, nei confronti di
MARCAURELIO PINO MAURO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP.
1.2 Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed in relazione alla omessa
concessione della attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod.pen..

2.1 Il motivo è inammissibile perché manifestamente non fondato.

ritenersi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli
di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il
modulo di assegno bancario in bianco e’ documento che, per sua natura e destinazione, e’ in
possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (Sez. 2,

Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte in tema di delitto di ricettazione, deve

n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, RV. 22555; Sez.
3, n. 8536 del 14/09/1993, Costanzo, RV. 194791; Sez. 2, n. 1493 del 20/04/1988, Balzarotti, RV.
180365; n.6685 del 11/03/ 1981, Sequani RV. 149660).
E quanto all’elemento soggettivo la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato
orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265),
per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo
può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza
della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa,
Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha
consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza,
non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che
invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.
Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire
una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere
probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di
un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere
valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal
senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
2.2 Quanto alla seconda doglianza, va ricordato che in tema di ricettazione, la circostanza
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del
delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio
sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673).
E poiché nel caso in esame la corte di appello ha motivato il riconoscimento della attenuante del
capoverso dell’art. 648 cod.pen. con riferimento proprio al danno patrimoniale di scarso rilievo non
vi era spazio per l’ulteriore riconoscimento della attenuante di cui al 62 n.4 cod.pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 05/04/2018
Il. Consigliere Estensore
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Il Presidente
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