Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17698 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17698 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

Data Udienza: 20/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) UBALDINI ERALDO N. IL 04/01/1957
avverso la sentenza n. 97/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
24/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore G7e,rale in persona del D tt
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t<0 aP ae it4e:--" 5•4' , Ritenuto che Ubaldini Eraldo era stato dichiarato responsabile dal Tribunale di Perugia per il reato di cui all'art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché nella sua qualità di legale rappresentante della lavanderia Pulipelle s.n.c., effettuava scarichi di acque reflue industriali superando i valori limite fissati nell'allegato 5 del suddetto decreto; fatto accertato in Magione, il 12 novembre 2004; che, con sentenza del 24 maggio 2011, la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, ha dichiarato non doversi prescrizione e lo ha condannato al pagamento delle spese di difesa sostenute dalle parti civili Comune di Magione, che ha liquidato in complessivi euro 1.000 oltre CNA, IVA e rimborso forfettario come per legge e della parte civile Dogana - Becchetti che ha liquidato in complessivi euro 1.200 oltre CNA, IVA e rimborso forfettario come per legge; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) Manifesta illogicità della motivazione dovuta al travisamento del fatto, per avere la Corte territoriale ritenuti i fatti accertati, nonostante le contrarie risultanze probatorie. In particolare, per quanto riguarda l'esatto numero delle lavatrici a secco ed in umido, nonché per quanto riguarda la natura continua o istantanea dello scarico, i dati presi in considerazione dai giudici di merito sarebbero in contrasto con le risultanze istruttorie. Il ricorrente ha censurato, inoltre, le modalità di prelievo dei campioni degli impianti di lavanderia per aver seguito la modalità istantanea in luogo di quella normale; 2) Difetto di motivazione, perché la Corte territoriale ha ritenuto assorbite tutte le altre questioni trattate nella sentenza di primo grado, erroneamente ritenute di contorno, omettendo di rispondere alle doglianze difensive relative alla rilevanza che il primo giudice aveva attribuito alla valutazione olfattiva riportata dalla Becchetti; che, con memoria depositata il 2 novembre 2012, nell'interesse delle parti civili costituite, i difensori hanno sostenuto l'inammissibilità del ricorso presentato dall'Ubaldini, atteso che il reato contestato è stato dichiarato prescritto in appello e l'imputato non aveva proposto alcun motivo di doglianza con riferimento alle statuizioni della sentenza relative agli interessi civili. Considerato che, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che le censure prospettate dal ricorrente tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, che devono essere rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito, mirando a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte procedere nei confronti di Ubaldini Eraldo per essere il reato estinto per (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili. La lettura della motivazione della sentenza impugnata impone una seconda osservazione di ordine generale: deve condividersi il principio, secondo cui quando le sentenze di primo e secondo fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente" (Sez. 4, Sentenza n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Da tale principio discende, nel caso in esame, che i motivi di ricorso possano essere esaminati alla luce della complessiva motivazione adottata da entrambe le decisioni di merito, tenendo conto del fatto che i motivi di ricorso proposti dal ricorrente tentano di riproporre censure già puntualmente disattese dai giudici del merito, le cui motivazioni non presentano errori giuridici o manifeste illogicità; che, nel caso di specie, è stato accertato che la lavanderia Pulipelle di proprietà dell'Ubaldini aveva un ciclo correlato al funzionamento sia di lavatrici ad acqua sia di lavatrici a secco e che lo scarico, anche se non sempre attivo, era in funzione al momento dell'ispezione da parte dei tecnici incaricati; inoltre, in corrispondenza di tale pozzetto si trovava una pompa che rilasciava i liquami nella pubblica fognatura, in corrispondenza dell'abitazione delle parti civili; che, con motivazione congrua, i giudici di merito hanno escluso la fondatezza della prospettazione difensiva circa la irregolarità dei prelievi effettuati ed alla luce delle risultanze dibattimentali hanno spiegato come il prelievo istantaneo era stato dettato dalla esigenza di accertare la presenza di solventi clorurati derivanti dall'uso del percloetilene, sicché l'accertamento non poteva che avvenire nel momento in cui lo scarico della lavatrice a secco era in funzione, poiché altrimenti, a causa di un diverso ciclo di lavaggio o per l'interruzione dello stesso funzionamento della lavatrice a secco, si sarebbe corso il rischio di non poter accertare il livello di determinate sostanze provenienti, per loro natura e qualità, proprio dallo scarico della lavatrice a secco; che, comunque, è risultato che dalle analisi successive al primo prelievo, debitamente precedute dai prescritti avvisi, era emerso che dallo scarico erano presenti solventi organici clorurati in misura nettamente eccedente il limite previsto per gli scarichi in fognatura dalla tabella 3 dell'allegato 5 del digs. n. 152 del 1999; grado "concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a che risulta manifestamente infondata anche la doglianza relativa all'assorbimento delle censure avanzate in grado di appello quanto alla valutazione della testimonianza della Becchetti (a proposito della "valutazione olfattiva"), atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori acquisiti di carattere oggettivo ed ha valutato l'assenza di elementi che potessero condurre ad un proscioglimento dell'imputato, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve mille in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese isymuite Dogana Alfiero e Becchetti Dina sostenute nel grado dalle parti civiliw co 't che liquida in euro duemila e a pa e civile Comune di Magione che liquida in euro duemila oltre IVA ed accessori di legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite Dogana Alfiero e Becchetti Dina c dira in euro 2:)0 e della parte civile Comune di Magione che liquida in eurnFe -IVA accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012 Il consigliere estensore Il Presidente essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

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