Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17698 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17698 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALFIERI ANTONINO N. IL 23/04/1958
avverso l’ordinanza n. 1783/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
24/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
fette/sentite le conclusioni del PG Dott. k t4k Ce4
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Data Udienza: 16/04/2014

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5720/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Antonino Alfieri aveva chiesto il riesame dell’ordinanza custodiale carceraria
emessa dal GIP di Catania il 7.10.2013 per reato associativo (capo a) e di porto e
detenzione in luogo pubblico di armi comuni da sparo aggravato ex art. 7 di 152/91
(capo d). Il Tribunale di Catania con ordinanza del 24.10.13.13.1.14 ha annullato

arresti domiciliari.

2. Alfieri ricorre ora contro tale ordinanza, enunciando a mezzo del difensore
unico motivo di “illogicità” della motivazione e violazione dell’art. 7 dl 152/91, sui
punti della sussistenza dell’aggravante e della consapevolezza e volontà di
agevolare l’associazione. La circostanza aggravante sarebbe stata applicata con una
sorta di immotivato automatismo, contraddittorio con la contestuale negazione della
gravità indiziaria per la partecipazione associativa: in concreto sarebbe stata estesa
al ricorrente l’appartenenza mafiosa delle armi, desunta dalla presunta mafiosità del
loro proprietario.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3.

Il ricorso è inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 in
favore della Cassa delle ammende.
Il motivo è generico, perché svolge censure in termini del tutto astratti, senza
alcun confronto argomentativo con le specifiche ragioni per le quali il Tribunale ha
giudicato sussistente l’aggravante de qua. A pag. 7 il Giudice collegiale ha spiegato
che il ricorrente aveva eseguito un ordine del Navanteri – capo dell’associazione
criminosa – recandosi a recuperare, e recuperando effettivamente, armi che
trasferiva in luogo sicuro, nell’interesse del suo ruolo associativo (come si evinceva
dalle conversazioni intercettate presso l’ospedale dove Navanteri era ricoverato,
essendovi anche altre persone coinvolte nella gestione di tali armi). Non vi è
contraddizione con la soluzione relativa al reato associativo, perché il Tribunale ha
solo escluso la prova indiziaria grave della continuità dell’apporto di Alfieri
all’associazione capeggiata da Navanteri.
Anche sulle esigenze cautelari vi è motivazione specifica (p. 9).

l’ordinanza quanto al capo associativo e sostituito la custodia carceraria con gli

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2

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16.4.2014

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