Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17698 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17698 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERLEKA ARMANDO nato il 02/10/1986

avverso la sentenza del 28/02/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI
PRATOLA
che ha concluso per per l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 28/02/2017, confermava la condanna
alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 27/06/2016, nei
confronti di PERLEKA ARMANDO in relazione al reato di cui all art. 628 CP
1.2 Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di rapina impropria in
luogo della sola ipotesi tentata ovvero del meno grave reato di tentato furto con strappo.
2.1 II motivo è inammissibile perché reiterativo di questioni già devolute al giudice di appello e da
questi adeguatamente risolte oltre che fondato su una alternativa ricostruzione dei fatti del tutto
priva di qualsiasi riscontro.

Ed infatti, la corte di appello, ha ampiamente sottolineato come la colluttazione con il Butters sia
avvenuta dopo l’impossessamento della borsa e fosse finalizzata ad ottenere l’impunità; in tal modo

il giudice di merito si è esattamene attenuto al principio di diritto secondo cui ai fini della
configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l’agente, dopo aver compiuto la

sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il

possesso della “res”, mentre non è necessario che ne consegua l’impossessamento, non costituendo
quest’ultimo l’evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 11135
del 22/02/2017, Rv. 269858).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 05/04/2018
Il Con igliere Ester

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Il Presidente

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