Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17697 del 29/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17697 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Colizza Nicola, nato a Avezzano 1’01/09/1943,
avverso la sentenza del 26/02/2016 della Corte di Appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Roberto Verdecchia, che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la
sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva condannato il ricorrente alla pena
di giustizia in relazione ai reati di truffa, ricettazione di un assegno e sostituzione
di persona.
2. Ricorre per cassazione Nicola Colizza, a mezzo del suo difensore e con unico
atto, deducendo violazione di legge e ,vizio della motivazione in ordine alla
1

Data Udienza: 29/03/2018

ritenuta responsabilità ed alla mancata Concessione dell’attenuante di cui all’art.
648, comma 2, cod.pen., in ordine al più grave reato di cui al capo B).
Il ricorrente eccepisce, altresì, l’intervenuta prescrizione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce generici argomenti di puro

sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la responsabilità sulla base
del fatto che l’imputato si fosse qualificato al telefono con la persona offesa come
Colizza Giuseppe e non Nicola, ricevendo la merce presso il suo luogo di
residenza, per mano della propria sorella, la quale, senza fornire alcuna
giustificazione, l’aveva ricevuta pagandola con l’assegno di provenienza furtiva
indicato al capo B).
Elementi che, complessivamente considerati, non lasciavano alcun dubbio alla
Corte sulla riconducibilità del fatto all’odierno imputato, secondo l’insindacabile
giudizio espresso, privo di vizi logici rilevabili in questa sede.
2. La Corte ha, poi, correttamente negato la concessione dell’attenuante del fatto
di ricettazione di speciale tenuità, tenuto conto non solo del valore intrinseco
dell’assegno, ma anche della personalità dell’imputato, in quanto soggetto attinto
da precedenti penali specifici che ne dimostravano la propensione a tale genere
di delitti.
Con una valutazione di insieme degli elementi di cui all’art. 133 cod.pen.,
propria del giudizio in ordine alla concessione di siffatta attenuante (cfr., tra le
tante, Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli, Rv. 242667).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Quanto alla eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che tutti i reati sono stati
commessi prima della entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251.
Ciò rende più favorevole per l’imputato l’applicazione delle regole normative
antecedenti, posto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, la recidiva
specifica reiterata era stata bilanciata con le circostanze attenuanti, la qual cosa
impedisce, secondo la normativa vigente all’epoca del fatto, la sua
considerazione ai fini del calcolo dei termini prescrizionali.
Per il che, il reato di ricettazione di cui al capo B) – commesso il 15.11.2004 non risulta essersi prescritto alla data odierna, maturandosi il termine in quindici
anni, tenuto conto della proroga.
Si sono, invece, prescritti i reati di cui ai capi A) e C) – anche tenuto conto che ai
sette anni e sei mesi quale termine prorogato devono essere aggiunti due anni e
2

merito, con i quali non si confronta adeguatamente con la motivazione della

sedici giorni, che costituiscono la somma di tutti i periodi in cui il termine di
prescrizione è rimasto sospeso lungo il giudizio di primo grado, come risulta dai
verbali di udienza (dall’udienza del 4.3.2009 a quella del 24.9.2010; dall’udienza
del 16.12.2011 a quella del 9.3.2012; dall’udienza dell’11.7.2013 a quella del
14.10.2013).
La prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi
A) e C), perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena inflitta in
aumento, pari ad anni uno di reclusione ed euro 234 di multa, determinando la
pena finale in anni due di reclusione ed euro 516 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29.03.2018.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
Zenico Gallo

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA