Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17696 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17696 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO GIUSEPPE N. IL 17/02/1967
avverso la sentenza n. 410/2011 TRIBUNALE di ANCONA, del
06/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Gemrale in Tona del Do t.
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che ha concluso per ,r
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U to, per la parte civile, l’Avv
IUd(it i difensor Avv.

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 ottobre 2011, il Tribunale di Ancona ha condannato Di
Benedetto Giuseppe alla pena di euro 450,00 di ammenda, in relazione al reato
di cui all’art. 4, comma 7, della legge n. 628 del 1961, perché nella sua qualità di
amministratore unico della ditta Goldfish s.r.l. ometteva di fornire alla Direzione
Provinciale del Lavoro di Ancona, che gliene faceva richiesta, notizie e documenti
legalmente dovuti in materia di lavoro, fatto commesso in Ancona, nel novembre
del 2007.

tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Intervenuta prescrizione del reato, poiché i fatti risalgono al mese di
novembre 2007, sicché il termine di prescrizione di quattro anni sarebbe
compiuto; 2) Violazione di norme processuali e conseguente nullità della
sentenza per violazione del diritto di difesa, in quanto il difensore aveva
presentato tramite fax istanza di differimento per legittimo impedimento
dell’udienza del 6 ottobre 2011, istanza non considerata dal giudice né in senso
positivo né in senso negativo, a differenza di quanto era accaduto per il
precedente impedimento in relazione all’udienza del 12 maggio 2011 comunicato
con le stesse modalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Dalla consultazione degli atti e dei documenti allegati in copia al ricorso non
risulta che il Giudice monocratico del Tribunale di Ancona abbia preso in esame
l’istanza di legittimo impedimento in relazione all’udienza del 6 ottobre 2011,
inviata dal difensore via fax il 3 ottobre 2011 allo stesso numero di fax
dell’Ufficio giudiziario anconetano destinatario con esito positivo della precedente
Istanza di rinvio in relazione all’udienza del precedente 12 maggio, unitamente
all’attestazione di impegno presso altro ufficio giudiziario (citazione da parte del
Tribunale di sorveglianza di Napoli per l’udienza del 6 ottobre 2011, ore 9, 30, in
relazione alla procedura per l’affidamento in prova al servizio sociale di un
assistito), né che abbia esplicitato le ragioni per le quali non abbia ritenuto di
accordare il richiesto differimento dell’udienza.
La mancata decisione sul punto, in uno con la celebrazione del procedimento
penale, integra la violazione dell’art. 420 ter c.p.p., con conseguente violazione
del diritto di difesa dell’imputato, sicché deve concludersi per la nullità del
giudizio ex art. 178, lett. c), c.p.p.
2. Il reato non è prescritto, come asserito dalla difesa, posto che al termine
lungo di prescrizione per la contravvenzione (di cinque anni) deve inoltre essere

2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il

aggiunto il periodo di sessanta giorni in relazione al primo rinvio del dibattimento
concesso per legittimo impedimento del difensore.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di
Ancona per un nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il consigliere estensore

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Ancona.

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