Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17695 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17695 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

Data Udienza: 23/03/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PALMIERI GIUSEPPE, nato il 27/07/1986, contro la sentenza del 21/02/2017
della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

FATTO e DIRITTO

1. Palmieri Giuseppe – condannato per il reato di ricettazione – a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in
epigrafe deducendo la violazione degli artt. 62 bis cod. pen. per avere la Corte
Territoriale omesso di motivare sulla richiesta di concessione delle suddette
attenuanti.
_
2. Il ricorso è inammissibile in quanto tiori=è=3;rgrq-zae la Corte non abbia
motivato sul rigetto delle attenuanti generiche (pag. 3 sentenza impugnata).

3. Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al

-4?

versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 23/03/2018
Il Consigliere stensore
Geppino Rag

sidente
Gio

i

I

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