Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17695 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 17695 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ORVIETO
nei confronti di:
CECCANTONI FRANCO N. IL 21/12/1950
CECCANTONI FULVIO N. IL 20/08/1952
avverso la sentenza n. 236/2011 TRIBUNALE di ORVIETO, del
20/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Gqiin rsona del ott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
.

Udit i difensor Avv.
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Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 settembre 2011, il Tribunale di Orvieto ha assolto – ex
artt. 129 e 469 c.p.p. perché il fatto non sussiste – Ceccantoni Franco e
Ceccantoni Fulvio, imputati ex artt. 208 e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, per
avere gestito senza autorizzazione, nella qualità di soci della s.n.c. Fratelli
Ceccantoni, rifiuti consistenti in fanghi di risulta da lavaggio di inerti.
2. Avverso la sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Orvieto ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per i

legittimità ha escluso l’applicabilità dell’art.

129 c.p.p. nel caso di

proscioglimento predibattimentale, poiché la sentenza può essere emessa solo
nei casi espressamente previsti. Nel caso in esame, la specie dei fanghi prodotti
non avrebbe potuto essere ricompresa nell’attività di cui all’allegato 1 sub. 1, del
D.M.A. 5 febbraio 2008, poiché avendo subito un trattamento chimico – fisico, la
gestione dei rifiuti non sarebbe potuta avvenire con autorizzazione semplificata
come rilasciata dalla Provincia di Terni. 2) Violazione ed erronea applicazione
degli artt. 208 e 256 del digs. n. 152 del 2006 in relazione al D.M.A. 5 febbraio
2008, atteso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i
fanghi provenienti dalle cave sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti solo nel caso
in cui gli stessi derivino direttamente dallo sfruttamento e restino nel ciclo
produttivo dell’estrazione e della connessa pulitura, atteso che l’attività di
sfruttamento del materiale di cava è distinta da quella della sua lavorazione
successiva. Quindi, nel caso di specie, i fanghi avrebbero dovuto essere
considerati rifiuti poiché la s.n.c. dei Fratelli Ceccantoni esercita attività di
estrazione, produzione e vendita di inerti lavati con processi fisico- chimici e
produzione e commercializzazione di calcestruzzi preconfezionati. Inoltre, i rifiuti
speciali erano utilizzati per le operazioni di ritombamento e rimodellamento di
aree, quindi non avrebbero potuto essere ricompresi nell’autorizzazione
semplificata che riguarda il recupero ambientale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Infatti, la sentenza di proscioglimento
predibattimentale di cui all’art. 469 c.p.p. può essere emessa solo ove ricorrano i
presupposti in esso previsti e, segnatamente, la mancanza di una condizione di
procedibilità dell’azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del
reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento, e sempre
che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto
non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell’art. 129 c.p.p.,
che presuppone necessariamente l’instaurazione di un giudizio in senso proprio
(cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 6657 del 13/1/2010, Spadi, Rv. 246188, Sez. 5, n.

seguenti motivi: 1) Violazione degli artt. 129 e 469 c.p.p. La giurisprudenza di

40832 del 20/9/2004, P.M. in proc. Polacco, Rv. 229924, nonché Sez. U, n. 3027
del 19/12/2001. P.G. in proc. Angelucci, Rv. 220555).
Del resto, l’argomentazione svolta del giudice, che ha dato atto del rilascio di
un’autorizzazione al recupero e gestione di rifiuti, definiti non pericolosi,
dimostra che nel concreto lo stesso ha svolto una valutazione di merito, che è
legittima solo all’esito di un dibattimento.
Pertanto, dovendo considerare assorbito il secondo motivo, la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Orvieto per nuovo

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Orvieto.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012
Il consigliere estensore

Il Presidente

giudizio

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