Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17695 del 16/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17695 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMODIO ANNA N. IL 12/08/1944 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 4806/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
29/03/2012

Data Udienza: 16/04/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/site le conclusioni del PG Dott. vi2 ›…9.4.; v..t ,e i z, t44.4„tatitset,w,ter

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N:

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i- \%<4...: (‘t, el-40-; 4)11' 48199/13 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. A mezzo del difensore, Anna Amodio ricorre avverso il decreto con cui il GIP di Salerno in data 29.3.2012 ha archiviato de plano e senza sostanzialmente motivare il procedimento penale contro ignoti, originato da una sua querela, nonostante la sua opposizione indicasse nuovi elementi di prova su cui svolgere le investigazioni suppletive. l'annullamento senza rinvio del decreto, con restituzione degli atti (tuttavia apparentemente equivocando sulla censura del ricorso, che non è quella dell'omesso avviso - argomentata nelle conclusioni della parte pubblica - bensì quella della mancata fissazione dell'udienza camerale in esito ad atto di opposizione che si assume ammissibile). RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Ancorché il procedimento risulti pendente contro ignoti, a fronte di un atto di opposizione che comunque commentava le ragioni di una dedotta identificazione dell'autrice del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, negata nella richiesta di archiviazione, indicando specifici elementi di prova (documenti del giudizio possessorio e indicazione di persone informate sui fatti da escutere), il GIP avrebbe espressamente dovuto argomentare le ragioni della evidentemente ritenuta inammissibilità, unico presupposto che consentiva di non fissare l'udienza camerale. Invece, il provvedimento del GIP, che consta di un timbro nel quale si fa riferimento alla richiesta del p.m., nulla argomenta sul punto. Inevitabile l'annullamento senza rinvio del decreto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma, il 16.4.2014 2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per

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