Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17694 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17694 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAVANESE GIULIO N. IL 24/11/1963
avverso la sentenza n. 3555/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/12/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona deteott.
che ha concluso per 2.
4z J _Le
o Q.J* 0 CO-4. ‘eu., (2.-

9.3.N ->: eru

e civile, l’Avv

Udit i i ensor Avv.

G.0 vu.t.4.,

ttA.–eeVe.f(2._

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato,
limitatamente all’affermazione di responsabilità, la sentenza emessa in data 8 ottobre 2010
dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l’imputato GIULIO ZAVANESE, in atti
generalizzato, colpevole della ricettazione di moduli di assegni di provenienza delittuosa,
accertata nel febbraio 2008, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte
d’appello ha ridotto per effetto dell’esclusione della in precedenza configurata continuazione

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti
motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – inosservanza di norme processuali, quanto alla ritenuta inutilizzabilità delel
dichiarazioni rese dall’imputato in data 13.5.2008;
H/M – inosservanza dell’art. 648 c.p. per quanto concerne la ritenuta sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato contestato, con carenza e contraddittorietà della
motivazione per quanto concerne la conclusiva affermazione di responsabilità;
IV – violazione dell’art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la
parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha
deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. I primi tre motivi, riguardanti – sotto profili diversi – la conclusiva affermazione di
responsabilità, sono, nel complesso, infondati.
1.1. La Corte d’appello (f. 6 della sentenza impugnata), preso atto che la tesi difensiva
dell’asserita buona fede dell’imputato quanto alla provenienza delittuosa degli assegni che si
assumevano ricettatfrfondava sul contenuto delle sommarie informazioni dallo stesso rese alla
P.G. in data 13.5.2008 in qualità di persona informata sui fatti, ha osservato che le predette
dichiarazioni erano affette da inutilizzabilità c.d. patologica, poiché rese da soggetto che
avrebbe dovuto essere sentito come persona indagata, con le relative garanzie difensive)

c.d. “interna”.

quindi, come già ritenuto dal primo giudice, esse non erano valutabili, neppure – in ipotesi in favore dell’imputato.
1.2. Tale affermazione, pur ineccepibile quanto allo status del dichiarante, è tuttavia
errata quanto alle conseguènze che da quest’ultimo si è inteso trarre, trascurando di
considerare la funzione della sanzione dell’inutilizzabilità.
1.2.1. A coronamento di un lungo e travagliato percorso culturale e normativo, scaturito
in epoca risalente da una sentenza della Corte costituzionale (sentenza 6 aprile 1973, n. 34),

potessero risultare gravemente compromessi, se “a carico dell’interessato potevano valere,
come indizi o prove, attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino”,

il

nuovo codice di procedura penale, attraverso la previsione, nell’art. 191, della sanzione della
«inutilizzabilità>> delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, ha
inteso attuare una più efficace tutela giurisdizionale della prova nel processo penale, a tal fine
predisponendo un’articolata disciplina normativa che quell’ambita finalità consentisse di
realizzare.
La Relazione al progetto preliminare del nuovo codice espressamente precisa, in
argomento, che la sanzione dell’inutilizzabilità colmava una

“lacuna del precedente

ordinamento processuale”, in relazione a tutti i “divieti probatori” che, se fossero stati ancora
affidati soltanto alla tutela sanzionatoria assicurata dalle nullità, avrebbero continuato a fruire
delle possibili sanatorie, con la conseguenza che il giudice poteva assumere e motivare la sua
decisione utilizzando “prove vietate”, sia pure soltanto nei casi in cui nessuna tempestiva ed
appropriata iniziativa processuale fosse stata assunta dalle parti ai fini dell’accertamento e
della declaratoria di nullità della prova, illegittimamente formata, acquisita ed utilizzata.
Pur operando entrambe nell’area della patologia della prova, le categorie della nullità e
della inutilizzabilità risultano, infatti, distinte ed autonome, perché correlate a diversi
presupposti (Sez. U, sentenza n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644):
– la nullità attiene sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione
della prova, vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di
fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi
peculiari presupposti;
– l’inutilizzabilità, come sanzione di carattere generale, presuppone la presenza di una
prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del
procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo pone completamente al di fuori del
sistema processuale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l’istituto della <

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