Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17693 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17693 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORBELLI GIORGIO N. IL 17/07/1955
avverso la sentenza n. 1111/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/10/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona dott. NstleQ- f-A-C4.2Qche ha concluso per Lt
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Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato
integralmente la sentenza emessa in data 26 giugno 2014 dal Tribunale della stessa città, che
aveva dichiarato l’imputato GIORGIO CORBELLI, in atti generalizzato, colpevole
dell’appropriazione indebita aggravata di 34 beni mobili antichi di vario genere, ricevuti in
conto vendita nella qualità di legale rappresentante di FINARTE CASA D’ASTE s.p.a.,
commessa in Milano il 3 ottobre 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente
motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – nullità della sentenza per violazione dell’art. 646 c.p. e degli artt. 1341 e 1703 ss. c.c.,
nonché per illogicità manifesta della motivazione, risultante dal contratto di mandato a
vendere e dalla deposizione dei testi LOCATELLI e MONTI.
In data 28 dicembre 2017 è pervenuta una memoria con motivi nuovi.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le
parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio,
ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. Il ricorrente lamenta, in ricorso, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato
contestato.
La Corte di appello avrebbe sostenuto che la società mandataria, e per essa l’imputato
(che ne era, all’epoca dei fatti, legale rappresentante), non appena ricevuto il denaro
costituente corrispettivo della vendita all’asta dei beni mobili

de quibus, avrebbe dovuto

rimetterlo alla proprietaria che ne aveva fatto richiesta, di tal che le successive difficoltà
economiche e la sopravvenuta messa in liquidazione di FINARTE CASA D’ASTE s.p.a.
sarebbero irrilevanti.
Argomentando in tal senso, peraltro, la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare
che:

1

statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile.

- dal contratto di mandato a vendere stipulato inter partes emergerebbe che la somma
incassata per la vendita doveva essere corrisposta decorsi 45 giorni lavorativi dalla data di
formale aggiudicazione;
– le difficoltà economiche sopravvenute (comprovate, in particolare, dalle dichiarazioni del
teste LOCATELLI sulla gravissima crisi di liquidità che FINARTE CASA D’ASTE s.p.a. si era
trovata a dover affrontare), sfociate nella messa in liquidazione della società, sarebbero
idonee ad elidere gli effetti penali della condotta posta in essere.

di essere stato condannato per essersi appropriato di una somma di denaro in realtà di sua
proprietà, menzionando a sostegno plurimi precedenti giurisprudenziali, in particolare di
giurisprudenza civile.

2. Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, in virtù del combinato disposto
degli artt. 585, comma 4, c.p.p. e 167 disp. att. stesso codice, la presentazione di motivi
nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già oggetto
dell’atto originario di gravame, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p. e consistano in
un’ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
l’originaria richiesta rivolta al giudice dell’impugnazione, non anche quando essi consistano in
deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della
primitiva impugnazione, poiché, in caso contrario, risulterebbero aggirati i termini prescritti
dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con
l’inammissibilità del gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259; Sez. 1, n. 40932
del 26/05/2011, Rv. 251482; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980).
2.1. Questa Corte (Sez. U., n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975) ha anche

chiarito, proprio con riferimento al delitto di cui all’art. 646 c.p., che il difetto di “altruità”
comporta la mancanza di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato
(nel caso esaminato, al ricorrente era contestata l’appropriazione di denaro altrui sull’erroneo
presupposto che le somme da lui trattenute, come datore di lavoro, sullo stipendio della
lavoratrice, dovessero per ciò solo considerarsi trasferite in proprietà di questa, e questa
Corte ha ritenuto che difettasse l’elemento dell’altruità del bene, costitutivo, sotto il profilo
della materialità, della fattispecie astratta di appropriazione indebita, ed ha
conseguentemente dichiarato che il fatto reato contestato non sussiste).
2.2.

Risulta, pertanto, non consentita la doglianza formulata con i motivi nuovi,

riguardante il presunto difetto di “altruità” del denaro del quale l’imputato si sarebbe
appropriato, e, quindi, attinente al profilo della materialità del reato, laddove il ricorso
originario censurava unicamente la configurazione dell’elemento soggettivo di esso.

3. Le doglianze dell’imputato sono, comunque, nel complesso infondate.

2

1.1. Con la menzionata memoria, il ricorrente ribadisce il suo assunto, lamentando altresì

3.1. Tradizionalmente discussa in dottrina e giurisprudenza è l’interpretazione da dare,
nell’ambito dei reati contro il patrimonio, alle nozioni di derivazione privatistica, ovvero ai
numerosi concetti che il legislatore, per descrivere le singole fattispecie tipiche, mutua dal
diritto civile (oltre ‘allo stesso «patrimonio», si pensi alla «cosa», al «danno», al
«profitto», all’«altruità», al «possesso», alla «detenzione», ai «rapporti di
famiglia» posti a fondamento della disciplina di cui all’art. 649 c.p.):
(a)

secondo la c.d. tesi pancivilistica, dovrebbe attribuirsi esclusivo rilievo alle

(b) secondo la c.d. tesi autonomistica, il diritto penale avrebbe, al contrario, natura
costitutiva, e ciascun concetto andrebbe interpretato autonomamente, senza attribuire
decisivo rilievo alle interpretazioni civilistiche.
La disputa risulta ormai priva di attualità; l’orientamento assolutamente dominante
propende, infatti, per una tesi intermedia, osservando che «il problema … non può essere
risolto in via generale e aprioristica alla stregua di premesse generali di natura astrattamente
dogmatica o politico-ideologica. Si tratta, più semplicemente, di un tipico problema di
interpretazione che va risolto caso per caso, e cioè in relazione alle diverse figure di reato e
alle rispettive finalità di tutela»; naturalmente, tenuto conto dell’unità dell’ordinamento, non
può negarsi che, tendenzialmente, il significato civilistico e quello penalistico di ciascun
termine coincidano, «ma si tratta soltanto di una presunzione “semplice” (e non assoluta),
la quale potrà ben essere superata in presenza di specifiche ragioni che inducano l’interprete
ad attribuire al termine in questione un autonomo significato penalistico».
3.2. Il concetto di «altruità» è riferito dal legislatore alla «cosa» (ad es., artt. 624,
628, 635, 646 c.p.: quest’ultima disposizione evoca anche la possibile “altruità” del denaro)
od al «danno» (ad es., artt. 629, 640, 643 c.p.), ed indica, in primo luogo,

«che la

“cosa” non deve essere: a) né nullius o communis omnium; b) né propria, cioè nella piena ed
esclusiva signoria dell’agente. In breve: che deve essere legata da una relazione di interesse
con altro soggetto. E, similmente, sta ad indicare che il “danno” deve riguardare persona
diversa dall’agente».
Se è pacifica la “funzione negativa” del concetto, non altrettanto può dirsi della sua
“funzione positiva”: si discute, in particolare, se “cosa altrui” sia quella sulla quale un
soggetto diverso dall’agente abbia soltanto il diritto di proprietà, oppure anche un diverso
diritto reale di godimento (o di garanzia).
La dottrina dominante ritiene che il concetto non si presti ad una definizione valida in
assoluto: «l’individuazione delle posizioni giuridicamente rilevanti, che risultano riconducibili
alla nozione di “altruità”, non può in realtà essere compiuta in generale una volta per tutte. Si
tratta piuttosto di un problema interpretativo che può essere risolto in maniera diversa in
rapporto alle caratteristiche delle varie fattispecie incriminatrici nelle quali l’altruità figura
come elemento costitutivo esplicito del fatto di reato».

3

interpretazioni elaborate in ambito civilistico, stante la mera accessorietà del diritto penale;

3.3.

A parere del collegio, va senz’altro condivisa l’impossibilità di addivenire

all’individuazione di una nozione di “altruità” valida in assoluto.
3.4. Ciò premesso, a norma dell’art. 646 c.p. commette il delitto di appropriazione
indebita il soggetto che, avendo a qualsiasi titolo il possesso del denaro o della cosa mobile
altrui, se ne appropri al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
3.5. Come tradizionalmente osservato dalla dottrina, «il possesso può essere derivato
da un mandato o da altra autorizzazione a ricevere da terzi la cosa, la proprietà della quale

riscuotere denaro, o di ricevere altre cose, per conto del mandante, che faccia suo quel che
ricevette. E poiché non occorre che il possesso sia conferito all’agente dal proprietario, il reato
sussiste anche quando eal consegna avvenga per parte di chi che sia, in modo che, per i
rapporti esistenti tra il consegnatario e l’avente diritto su quella cosa, il primo sia obbligato a
rimetterla al secondo. Il possesso non deve essere considerato in relazione a chi ha compiuto
materialmente la traslazione del medesimo, ma a chi ha il diritto di proprietà o altrro diritto
sulla cosa».
3.6. Nel medesimo senso la giurisprudenza, sin da epoca risalente e senza voci contrarie,
ha ritenuto che, nell’ipotesi di mandato a vendere, commette il reato di appropriazione
indebita aggravata (ex artt. 646 e 61, comma 1, n. 11 c.p., quest’ultima circostanza
aggravante dell’abuso .di relazione d’opera configurabile ogni qual volta l’agente approfitti
della particolare fiducia in lui riposta attraverso l’affidamento, a qualsiasi titolo, nel
disimpegno di un’attività – come accade, ad es., proprio in presenza di un mandato a vendere
una cosa mobile – che lo ponga in condizioni di commettere più facilmente il reato) il
mandatario che, venduta la merce, si rifiuti ingiustificatamente di versare il prezzo al
mandante (Sez. II, n. 304 del 24/04/1973, dep. 1974, Sgotto, Rv. 125950).
Nel caso esaminato dalla S.C. (in fatto sovrapponibile a quello oggetto dell’odierno
giudizio), il ricorrente si doleva di essere stato rinviato a giudizio per appropriazione indebita
di alcuni quadri e di essere stato condannato per non aver versato la somma ricavata dalla
vendita dei quadri stessi, e la S. C. ha ritenuto che, anche nel caso di rifiuto di versamento
del prezzo ricavato, sia l’atto di disposizione

uti dominus, a cui il rifiuto stesso deve

ricollegarsi obiettivamente affinché possa sussistere il reato in questione, sia la volontà di
convertire il possesso in proprietà allo scopo di trarne profitto ingiusto, hanno pur sempre per
oggetto la cosa affidata, la quale, nella struttura del reato, del reato stesso costituisce
l’oggetto materiale, di cui l’agente si è indebitamente appropriato.
3.7. E’ noto al collegio l’orientamento della giurisprudenza civile (copiosamente evocato
nella memoria contenente motivi nuovi), secondo il quale il contratto di mandato produce
effetti meramente obbligatori, il che comporterebbe, con specifico riferimento al caso in
esame, che il denaro ricevuto quale corrispettivo della vendita dei beni mobili oggetto dello
stipulato contratto di mandato a vendere o di affidamento in conto vendita, apparterrebbe al

4

spetta al mandante o autorizzante. Perciò, commette appropriazione indebita l’incaricato di

mandatario, che sarebbe soltanto obbligato iure civili a versarlo al mandante con le modalità
pattuite (Sez. I civ., sentenze n. 7510 del 2011 e n. 9775 del 2016).
3.8. Peraltro, il riferimento al concetto civilistico di “altruità” così delineato non può
trovare applicazione, in ambito penalistico, per delimitare la materialità del delitto di
appropriazione indebita, e ciò anche nell’ipotesi in cui oggetto della interversio possessionis
sia un bene fungibile come il denaro.
La ratio dell’art. 646 c.p. deve essere, infatti, individuata nella volontà del legislatore di

quanto più specificamente rileva in questa sede – di una somma di denaro, dia ad esso/essa
una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso.
3.8.1. Ciò premesso, posto che, nella vicenda in esame, le somme di denaro delle quali
l’imputato si era “impossessato” erano in sua disponibilità unicamente in vista della
successiva consegna alla proprietaria dei beni mobili della cui vendita la predetta somma
costituiva corrispettivo, e considerato, dunque, che esse erano state consegnate all’imputato
dai terzi acquirenti dei predetti beni con obbligo, a carico dell’imputato stesso, di procedere
all’espletamento di una successiva attività, ovvero la consegna all’odierna p.o., può
immediatamente rilevarsi che sussistono, all’evidenza, tutti i presupposti per ritenere
integrato il contestato delitto.
3.9.

Una ineludibile conferma della correttezza di tale affermazione è data dalla più

ampia disamina della questione in oggetto operata dalle Sezioni Unite con la già citata
sentenza n. 37954 del 25/05/2017, in motivazione.
3.9.1. Secondo le Sezioni’ Unite, in linea di principio

«quando la fattispecie penale

utilizza per la designazione di un fatto, o di un istituto, un “termine” che ha in altro ramo del
diritto una propria configurazione “tecnica”, dovrebbe presumersi che anche il diritto penale lo
assuma con analogo significato, giacché il diritto richiede certezze e riconoscibilità, e dunque
l’uso di elementi normativi deve conformarsi quanto più possibile ai canoni della
determinatezza e tassatività. Per accogliere ai fini penali una diversa accezione del termine,
occorre trovare nella stessa legge penale una ragione, ovverosia quella che autorevole
dottrina definisce “una giustificazione conveniente”, per “segni certi”, della diversa accezione.
Tali segni, o indicatori, vanno ricercati, secondo le regole generali sull’interpretazione delle
leggi, oltre che nella formulazione della disposizione, nel confronto con altre disposizioni e
nella funzione della norma: sulla base, in altri termini, delle “finalità perseguite
dall’incriminazione e del più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca”, come
costantemente ricorda il Giudice delle leggi segnalando la necessità di verificare il rispetto del
principio di determinatezza mediante il ricorso al criterio, altresì, dell’offesa».
Non può negarsi, al contrario, che «alcuni termini che hanno uno specifico significato
tecnico-giuridico in altra branca del diritto, siano impiegati nella legge penale attribuendo loro
un significato tratto dal “linguaggio comune”, fatto proprio e utilizzato dalla norma penale ai
propri fini. Esempi di questa duplicità di accezioni sono per l’appunto tradizionalmente
5

sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità di un bene o – per

individuati nell’uso, nelle fattispecie penali, delle locuzioni di “possesso” e “detenzione”, di
“altruità” e “proprietà”, per le quali è opinione risalente e consolidata che esse non designano
l’esatto equivalente degli omonimi concetti propri del diritto civile».
Al riguardo, una stabile tradizione interpretativa, esercitata nel rispetto del principio di
legalità, può d’altra parte confluire a conformare le norme assicurando al sistema
sanzionatorio quel livello di prevedibilità che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU (cfr.,
ad ésempio, sentenze 5 aprile 2011, Sarigiannis c. Italia; 17 maggio 2010, Kononov e.

destinatari dei precetti sia per l’ordinamento obiettivo, poiché anche l’effetto di prevenzione
generale degli illeciti presuppone che il testo normativo sia uniformemente interpretato e reso
così riconoscibile dai consociati.
3.9.2.

Con riguardo all’individuazione della portata normativa del termine “altrui”

impiegato nell’art. 646 cod. pen. per definire l’oggetto della “appropriazione” penalmente
rilevante, posta in essere dal “possessore”, su denaro o bene fungibile, le Sezioni Unite hanno
osservato che,

«nella struttura della norma la condizione di “altruità” del bene si

contrappone dunque a quella di mero “possessore” dell’agente, che, appropriandosene, pone
in essere, per usare una definizione usuale, una interversione del possesso. La nozione di
“altruità” non può per conseguenza prescindere, in primo luogo, dalla nozione di possesso».
Può ritenersi pacifico, in giurisprudenza e dottrina, che

«il termine “possesso” è

numerosissime volte adoperato nel codice penale con significato del tutto equivalente a quello
di “detenzione”. La promiscuità dell’uso è particolarmente evidente in tutte le disposizioni che
si riferiscono ad ipotesi di detenzione o possesso in sé illegali o sanzionati per la provenienza
illecita dei beni cui si riferiscono. Parimenti, nell’ambito dei reati che hanno a specifico
oggetto la tutela del patrimonio, pubblico o privato che sia, il “possesso” non appare
distinguibile, secondo l’esegesi oramai tradizionale, dalla “detenzione”, purché autonoma. I
due termini, correlati a quelli di “altruità” e di “patrimonio”, lungi dal connotare di significati
civilisti le condotte cui si riferiscono, fungono così piuttosto da criteri denotativi, e vanno letti
in funzione della delimitazione in negativo, prima ancora che della perimetrazione in positivo,
delle condotte incriminate».
3.9.3. Può ritenersi altrettanto pacifico, in giurisprudenza e dottrina, che,

«come la

sottrazione a chi autonomamente detiene la cosa é elemento costitutivo del • furto; così,
specularmente, l’autonoma detenzione non derivante da sottrazione integra il possesso
rilevante per l’appropriazione indebita. Nella nozione di possesso rilevante per
l’appropriazione indebita possono rientrare vari casi di detenzione, ma, perché resti saldo il
confine tra fattispecie, il minimo richiesto è che si tratti di detenzione in nome proprio e non
in nome altrui, ossia in virtù di un rapporto di dipendenza con il titolare del diritto
d’altra parte, significativo (…) che,in relazione al peculato, figura omologa all’appropriazione
indebita nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, il legislatore, con la riforma
del 1990, abbia affiancato nell’art. 314 cod. pen. alla nozione di “possesso” quella di
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Estonia; 3 novembre 2009, Sujagic c. Bosnia-Erzegovina), costituisce garanzia sia per i

”disponibilità”, così espressamente riconducendo il rapporto dell’agente con la cosa
nell’ambito “di un ampio potere autonomo, che gli consenta di disporne, con obbligo tuttavia
di rispettarne la destinazione”, in linea con l’interpretazione già consolidata in relazione ad
entrambe le fattispecie appropriative>>.
3.9.4. Allo stesso tempo, proprio la considerazione del denaro, che è bene fungibile per
eccellenza, come possibile oggetto dell’appropriazione di cosa altrui, «rende palese che il
legislatore non ha inteso utilizzare la nozione di “altruità” nel senso, strettamente civilistico,

si trasferisce, per specificazione e separazione, con il trasferimento del possesso, e il denaro è
perciò destinato a confondersi con il patrimonio di chi lo possiede, né in relazione ad esso
sono configurabili diritti reali di terzi. Anche nel caso che taluno abbia ricevuto da altri una
somma, per custodirla o per impiegarla in un certo modo, incombe sull’accipiente soltanto
l’obbligo di rendere o di impiegare l’equivalente, a scadenza, secondo pattuizione, non il
divieto di farne, nel frattempo, uso. Il riferimento, nell’art. 646 cod. pen., al possessore di
denaro altrui, è invece indice certo che, per il diritto penale, la regola della indistinguibilità tra
disponibilità e proprietà di cose fungibili non può valere indiscriminatamente.
Deve, peraltro, rammentarsi che, se, nel diritto civile,

«”proprietà” e “diritti reali”

consistono nella signoria sulla cosa che si acquista nei modi stabiliti dalla legge, mentre il
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della
proprietà o di altro diritto reale (esercitabile direttamente o per mezzo di chi ha la
detenzione), non suscettibile di trasferimento per atto tra vivi disgiuntamente dalla proprietà
o dal diritto reale del quale costituisce l’esercizio (…), va •da sé che tali nozioni legali
interessano poco il diritto penale patrimoniale in generale, e la fattispecie recata dall’art. 646
cod. pen. in particolare, che guarda invece, e sanziona, proprio la rottura unilaterale delle
relazioni di subordinazione o derivazione, secondo diritto, tra poteri di fatto e titolo legittimo
per l’esercizio di essi poteri sulle cose».
Ciò comporta, tuttavia, che, ferma l’autonomia dell’accezione con la quale le nozioni di
“possesso” e di “bene altrui” sono adoperate dalle norma penale incriminatrice in esame,

di proprietà distinguibile dalla disponibilità. Per il diritto civile la proprietà delle cose fungibili

«l’individuazione delle situazioni che realizzano una rottura degli schemi delle relazioni legali
tra titolo e potere esercitato, tanto grave per l’ordine economico da essere punibile a titolo di
appropriazione indebita, non può prescindere dal considerare la relazione violata e, perciò, la
diversità di natura, nell’ambito del diritto civile, dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra le
parti».
3.9.5. Nonostante l’ampliamento della nozione di “altruità”, si è ritenuto che nulla
consenta di ricondurre ad essa qualsivoglia diritto di credito, fosse anche liquido ed esigibile:
«Impedisce, al contrario, di considerare costitutiva di appropriazione indebita ogni condotta
di inadempimento di un’obbligazione che veda come prestazione o controprestazione, seppure
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“vincolata”, la dazione a un terzo di una somma di denaro, se non altro il fatto che
l’inadempimento di una mera obbligazione è già sanzionata penalmente – e più lievemente 7

dall’art. 641 cod. pen., ma esclusivamente nell’ipotesi in cui essa sia stata assunta, ab
origine, con il proposito di eluderla e dissimulando lo stato d’insolvenza>>.
In altri termini, è la stessa formulazione normativa ad imporre all’interprete di considerare
il denaro, al quale l’agente ha dato una destinazione diversa da quella dovuta, come se fosse
una qualsiasi altra cosa mobile infungibile:
– «se denaro o cosa facevano parte del patrimonio dell’inadempiente quando ha assunto
l’obbligo di impiegarli o destinarli a favore di un terzo, egli sarà senz’altro responsabile con

rivendicazione né potrà imputarglisi alcuna interversione del possesso o condotta
appropriativa>>;
– <>.
3.9.6. Si è, pertanto, concluso, che <

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