Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17692 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17692 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATTANEO LUCIANO N. IL 15/03/1946
avverso la sentenza n. 1028/2016 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/06/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
CALlik
Udito il Procuratore Generale in persona detOott.
covx, .
che ha concluso per Le – c,z. yitto
,0

/1.A2/444.4.03
rt.2124A-Q..

Udito, per la pa

Zee2Q..

civile, l’Avv

Udit i s ensor Avv.

dtei,k„.

■.?•(.7(
et

\10

lyv.■

kle t;

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato
integralmente la sentenza emessa in data 10 novembre 2015 dal Tribunale della stessa città,
che aveva dichiarato l’imputato LUCIANO CATTANEO, in atti generalizzato, colpevole del reato
di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p., per avere invaso, al fine di occuparla, un’unità abitativa
destinata a pubblica finalità di proprietà dell’ALER, sita in Milano alla via Cilea n. 56 (condotta
accertata il 24.5.2011), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti
motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione dell’art. 633 c.p. e/o omessa motivazione quanto al requisito
dell’arbitrarietà dell’invasione (sarebbe stata acquisita unicamente la prova della mera
occupazione dell’abitazione, nella quale l’imputato conviveva con la compagna DI MOLFETTA,
non anche della previa invasione; non si è accertato quando l’occupazione da parte
dell’imputato avrebbe avuto inizio; nulla sul punto che fosse riferibile all’imputato
emergerebbe dall’unilaterale rapporto redatto dagli ispettori dell’ALER in data 24.5.2011;
l’imputato non era al corrente dell’effettiva posizione abitativa della ex convivente, cui
pervenivano bollettini di affitto regolarmente saldati, ed abitava da tempo immemore
nell’alloggio della ex convivente, madre di sua figlia: la donna aveva precedentemente
acquisito, sia pure illegittimamente, il possesso dell’appartamento, il che esclude che
all’imputato possa essere ascritta la necessaria condotta di invasione);
Il – violazione dell’art. 133 c.p. e vizi di motivazione quanto alla determinazione dellIka
pena.
In data 4.1.2018 è pervenuta nell’interesse dell’imputato una memoria.
All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la
parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha
deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è integralmente inammissibile.

2

accessorie, anche in favore della parte civile costituita.

1. Va preliminarmente rilevato che la memoria depositata nell’interesse dell’imputato
presso la Cancelleria della Corte di cassazione in data 4 gennaio 2018, non può essere
esaminata, perché depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l’odierna
udienza, fissato dall’art. 611 c.p.p.
1.1. Un orientamento tradizionale ed univoco di questa Corte ritiene, infatti, che il termine
di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611 c.p.p.
relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in

in esame le stesse (cfr. Sez. V, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez.
I, n. 853 del 27/11/1995, dep. 1996, Coppolaro; Sez. I, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata,
Rv. 243799; Sez. VI, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. I, Sentenza n.
19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618; Sez. III, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv.
265935), in particolare osservando che la disposizione dell’art. 611 c.p.p. «si applica anche
per (il procedimento) in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e
dell’effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il
giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate».
Si è, condivisibilmente, precisato anche che, ai sensi dell’art. 585, comma 4, c.p.p., la
presentazione dei motivi nuovi, ma anche delle memorie, deve avvenire nel numero di copie
necessarie per tutte le parti (oltre che, ovviamente, per i componenti del collegio giudicante),
e che le predette

«copie sono in cancelleria, a disposizione delle controparti che,

conoscendo i termini, sono in grado di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del
principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o
notificazione»: a detta disposizione va riconosciuto valore generale in tema di impugnazioni,
anche in considerazione della piena salvaguardia del contraddittorio, doverosa sia nell’uno, sia
nell’altro tipo di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

2. Ciò premesso, in ordine al primo motivo deve rilevarsi che il corrispondente motivo
d’appello era all’evidenza privo della necessaria specificità (essendosi l’appellante limitato a
dedurre che

«il CATTANEO deteneva l’alloggio in virtù del (mffiantato) titolo per

l’occupazione regolare dell’immobile da parte della ex compagna; solo a seguito del suo
allontanamento e del sopralluogo effettuato dagli incaricati dell’ALER, il CATTANEO prendeva
coscienza dell’illegittimità della propria condotta»: cfr. penultimo foglio, non numerato,
dell’atto di appello).
L’inammissibilità in parte qua dell’appello, per la genericità del predetto motivo di
gravame, va rilevata in questa sede ai sensi dell’art. 591, comma 4, c.p.p., e rende non
consentito l’odierno motivo.

3

udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere

2. Anche il secondo motivo non è consentito, poiché nell’atto di appello la relativa
richiesta era stata meramente enunciata all’atto della precisazione delle conclusioni, senza
essere sorretta da una pur minima argomentazione; peraltro, la pena conclusivamente
ritenuta di giustizia, pari a mesi uno e giorni dieci di reclusione, è ben lontana dal possibile
massimo edittale (anni uno e mesi quattro di reclusione, tenuto conto della riduzione per il
rito abbreviato), il che renderebbe la relativa determinazione incensurabile in questa sede.

c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – apparendo
evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa
d’inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto
dell’entità di detta colpa come desumibile dalla rilevata causa d’inammissibilità – della somma
di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 17 gennaio 2018
Sentenza con motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore

Il

Sergio Beltrani

Gi

ente
iotallevi

3. La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA