Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1769 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1769 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FERRARESI ANTONELLA N. IL 14/11/1960
avverso la sentenza n. 6192/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Presidente Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C A.t
is e AZ h.; ec
che ha concluso per G. el.:.41 ,1; ALA 1-Z.0 1.5,c. 44: 1 44 A, 4, AM: 4.■ i«P■

Udito, per la parti civile, l’Avv
Uditi difenso Avv.

Data Udienza: 11/12/2012

I motivi dedotti sono o manifestamente infondati o non deducibili in sede di giudizio di
legittimità. Manifestamente infondato è quello relativo alla qualificazione giuridica del fatto.
Integra invero gli estremi del reato di cui all’art. 368 c.p. e non già quelli del reato meno grave
previsto dall’art. 367 c.p. il fatto di chi denunci falsamente lo smarrimento di un titolo di credito,
trattandosi di comportamento idoneo a provocare l’apertura di indagini a carico di persona che, se
pure non indicata nominativamente nella denuncia, è comunque agevolmente identificabile nel
soggetto che risulti prenditore del titolo e quindi autore dei possibili reati collegati col suo possesso
illegittimo. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,
sufficientemente motivato anche attraverso il generico richiamo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p.
specie quando, come nel caso, la pena si discosti di pochissimo dal minimo edittale. La somma di E
12.000 liquidata in favore della parte civile comprende sia il danno patrimoniale, sia quello non
patrimoniale; e la sua determinazione non appare quindi né irrazionale, né illogica. I rilievi della
ricorrente sul punto risultano inoltre privi di qualsiasi specificità.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di
inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
E 1000, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza dell’il dicembre 2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ricorre Ferraresi Antonella, per il tramite del proprio difensore, avverso sentenza della
Corte d’Appello di Milano in data 31.5.2011, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui
all’art. 368 c.p., ascrittole perché, dopo aver consegnato a Banfi Marco un assegno in pagamento di
prestazioni professionali, ne denunciava falsamente ai Carabinieri lo smarrimento, con ciò
incolpando indirettamente il Banfi di possibili reati (furto, appropriazione indebita o ricettazione
dell’assegno denunciato smarrito). Deduce erronea applicazione dell’art. 368 c.p., sostenendo che il
fatto addebitatole poteva integrare al più gli estremi del reato di cui all’art. 367 c.p., nonché vizio di
motivazione in ordine sia alla qualificazione giuridica del fatto, sia al trattamento sanzionatorio, sia
alla quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA