Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17688 del 17/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17688 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Maisto Giovanni, nato il 23.01. 1972
Maisto Giuseppe nato il 01.03.1944
Perrella Carmine nato il 14.02.1957
avverso la sentenza n.1525/2012 del 15.05.2015 della Corte d’appello di Napoli, I
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina
Casella , che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

1

Data Udienza: 17/11/2017

uditi per l’imputato Maisto Giovanni, gli avv.ti Giovanni Aricò e Gennaro Malinconico
, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
uditi per l’imputato Maisto Giuseppe, gli avv. Gustavo Pansini e Giuseppe Pellegrino
, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato Perrella Carmine , l’avv. Giovanni Abbate, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
sentenza del GUP del Tribunale di quella città, che ha dichiarato MAISTO Giovanni
colpevole dei delitti ascritti ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), p), q), r), s), t)
unificati ex art. 81 cpv. c.p.;MAISTO Giuseppe colpevole dei delitti ascritti ai capi d), i),
1) unificati ex art. 81 cpv. c.p.;PERRELLA Carmine colpevole dei delitti ascritti ai
capi b) ed h) unificati ex art. 81 cpv. c.p.,secondo le imputazioni di seguito indicate :
MAISTO Giovanni e STANZIONE Vincenzo

a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 cpu. c.p. perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in concorso e riunione tra loro, il primo nella qualità di effettivo gestore
del Centro Commerciale Giugliano, il secondo quale sindacalista delegato alla firma dei verbali
di conciliazione presso la C.G.I.L. di Giugliano, mediante la minaccia di licenziamento
esercitata materialmente da MAISTO Giovanni, costringevano BUONO Alfredo,_dipendente della
predetta società, a sottoscrivere nel verbale di conciliazione redatto dallo STA NZIONE, che lo
stesso svolgeva attività lavorativa in modo saltuario e autonomo, laddove lo stesso aveva
prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione e in via continuativa dal
giugno 2001 al dicembre 2005, senza aver mai usufruito di ferie, riposi settimanali, recuperi e contributi
previdenziali, procin,,,,nn.,, un ingiusto profitto con altrui danno. In Giugliano e Qualiano
114.9.2005
MAISTO Giovanni e PERRELLA Carmine

b) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 cpv. c.p. perché, in concorso
violenza e minaccia consistita nell’intimare u BUONO Alfredo . ,

riunione tra loro, con

che si trovava a bordo della

sua autovettura con moglie e figlio minore, di fermare l’auto e di scendere, compivano atti idonei
diretti in modo non equivoco a costringere il predetto a sottoscrivere un foglio già compilato
con il quale il medesimo ritirava la denuncia presentata presso l’Ispettorato del Lavoro al fine di
procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. In Pozzuoli il 19.2.2006
MAISTO Giovanni e STANZIONE Vincenzo

C)del delitto p. e p. dagli a.rtt. 110, 629 cpu. c.p. perché, in concorso e riunione tra loro, il primo
nella qualità di effettivo gestore del Centro Commerciale Giugliano, il secondo quale sindacalista
delegato alla firma dei verbali di conciliazione presso la C.G.I.L. di Giugliano, mediante la
minaccia di licenziamento esercitata materialmente da MAISTO Giovanni, costringevano

2

MOTIVI della DECISIONE

GATTI Bruno,

dipendente della predetta società, a sottoscrivere un verbale di conciliazione

redatto dallo STANZIONE, nel quale si asseriva che il GATTI svolgeva attività lavorativa in modo
saltuario e autonomo, laddove lo stesso aveva prestato la propria attività lavorativa CON
vincolo di subordinazione e in via continuativa dall’agosto 2000 al settembre 2005, senza aver mai
usufruito di ferie, riposi settimanali, recuperi e contributi previdenziali, procurandosi un ingiusto
profitto con altrui danno. In Quciliano il 12.4.2001
MAISTO Giovanni e MAISTO Giuseppe

d)del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 cpv. c.p. perché, in concorso e riunione tra loro, mediante la
Bruno a sottoscrivere un verbale di conciliazione presso la C.G.I.L. di Giugliano con il quale lo stesso

ribadiva di svolgere la sua attività lavorativa in modo saltuario e autonomo e di non aver nulla
da pretendere dagli stessi, non realizzandosi l’evento per cause indipendenti dalla loro
volontà e, segnatamente, per il rifiuto del GATTI che, a seguito dell’intimidazione, si
dimetteva. In Giugliano i118.9.2005
MAISTO Giovanni

e) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 56, 629 c.p. perché, minacciando ripetutamente GATTI Bruno, a
mezzo del telefono, di attenderlo “giù al palazzo”, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco

a

costringere il predetto GATTI a ritirare le denunce presentate all’Ispettorato del Lavoro al fine di
procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. In San Giorgio a Cremano dal dicembre 2005 al febbraio
2006
MAISTO Giovanni e STANZIONE Vincenzo

f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 cpu, c.p. perché, in concorso e riunione tra loro, il primo nella qualità
di effettivo gestore del Centro Commerciale Giugliano, il secondo quale sindacalista delegato alla firma dei
verbali di conciliazione presso la C.G.I.L. di Giugliano, mediante la minaccia di licenziamento esercitata
materialmente da MAISTO Giovanni, costringevano

D’AMATO Immacolata,

dipendente della predetta

società, a sottoscrivere, nel verbale di conciliazione redatto dallo STA NZIONE, che la predetta lavoratrice
svolgeva attività lavorativa in modo saltuario e autonomo, laddove la stessa aveva prestato la propria
attività lavorativa con vincolo di subordinazione e in via continuativa dal marzo 2003 all’ottobre 2005, senza

aver mai usufruito di ferie, riposi settimanali, recuperi e contributi previdenziali, procurandosi un ingiusto
profitto con altrui danno. In Qualiano il 10.9.2005
MAISTO Giovanni, MAISTO Giuseppe., STANZIONE Vincenzo

g) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 cpv. c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in concorso e riunione tra loro, IVIAISTO Giovanni e Giuseppe nella qualità di effettivi
gestori del Centro Commerciale Giugliano, lo Stanzione quale sindacalista delegato alla firma dei verbali di
conciliazione presso la C.G.I.L. di Giugliano, mediante la minaccia di licenziamento, costringevano
CACCIAPUOTI Umberto,

dipendente della predetta società, a sottoscrivere, nel verbale di conciliazione

redatto dallo STA NZIONE, la dichiarazione secondo la quale il CACCIAPUOTI svolgeva attività lavorativa in
modo saltuario e autonomo, laddove lo stesso aveva prestato la propria attività lavorativa con vincolo di
subordinazione e in via continuativa dall’agosto 2000 al gennaio 2006, senza aver mai usufruito di ferie,
riposi settimanali, recuperi e contributi previdenziali, procurandosi un ingiusto profitto cori altrui danno In
Giugliano il 12.4.2001 e in Qualiano il 12.9.2005
MAISTO Giovanni e PERRELLA Carmine
h) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 cpv. c.p. perché, in concorso e riunione tra loro, mediante violenza e

3

minaccia di licenziarlo, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GATTI

minaccia consistite nel tentare di investire CACCIAPUOTI Umberto che si trovava a piedi nei pressi della suo
abitazione e che, per evitare l’impatto, urtava violentemente contro un muro e nello scendere entrambi
dall’auto con fare intimidatorio, costringevano il predetto a sottoscrivere un foglio già integralmente
compilato e indirizzato all’Ispettorato del Lavoro con il quale ritirava la denuncia presentata pochi giorni
prima procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.ln Giuliano il 16.02.2006
MA !STO Giuseppe e MAISTO Giovanni
del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 cpv. c.p. perché, in concorso e riui lionc tra loro, mediante
minaccia e violenza nei confronti del f RUGGIERO Claudio, consistita nel prospettare il suo

non equivoco a costringere il predetto dipendente a ritrattare la denuncia presentata presso l’Ispettorato del
Lavoro pochi giorni prima con la quale rivendicava i suoi diritti, spettanze e contributi mai percepiti dai
MAISTO, non realizzandosi l’evento per cause indipendenti dalla loro volontà, e segnatamente per il rifiuto
opposto dal RUGGIERO a sottoscrivere tale atto. In Giugliano H16.2.2006
1i del delitto p. e p. dagli arti. 110, 629 cpv. c.p, perché, in concorso e riunione tra loro, dopo aver licenziato
RUGGIERO Claudio, mediante la minaccia di percuoterlo e di licenziare anche i suoi colleghi di lavoro,
costringevano il predetto RUGGIERO a sottoscrivere l’atto con il quale ritrattava la denuncia presentata in
precedenza all’Ispettorato del Lavoro, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. In Giugliano il
17.2.2006
MAISTO Giovanni e STANZIONE Vincenzo

p) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 c.p. perché, in concorso e riunione tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di effettivo gestore del Centro Commerciale
Giugliano s.r.1., il secondo quale sindacalista delegato alla firma dei verbali di conciliazione presso la
C.G.I.L. di Giugliano, mediante la minaccia di licenziamento esercitata materialmente da MAISTO Giovanni,
costringevano NAPPA Ciro, dipendente della predetta società:
– a scrivere sotto dettatura di MAISTO Giovanni, in tempi diversi, quattro dichiarazioni allegate ad altrettanti
verbali di conciliazione, attestanti che il predetto lavoratore svolgeva attività lavorativa in modo saltuario e
autonomo, laddove lo stesso aveva prestato il proprio lavoro presso la società con vincolo di subordinazione
e in via continuativa, dal 2001 al 2008, senza mai essere inquadrato e quindi senza mai aver fruito di ferie,
riposi settimanali, recuperi e contributi previdenziali;
– ad accettare gli accordi transattivi contenuti nei verbali di conciliazione del 12.9.2003 e 9.11.2006 redatti
da STANZIONE Vincenzo, attestanti quanto riportato nelle rispettive dichiarazioni e il versamento delle
somme di euro 500

300, la prima delle quali mai effettivamente versata al predetto lavoratore;

-ad accettare gli accordi transattivi contenuti nei verbali di conciliazione del 3.10.2003 e 2.22008 redatti
dallo Stanzione, sottoscritti con firma apocrifa di NAPPA Ciro, attestanti quanto riportato nelle rispettive
dichiarazioni e il versamento delle somme di euro 300 e 400 in realtà mai corrisposte al lavoratore. In tal
modo gli imputati si procuravano ingiusto profitto con altrui danno.
In Giugliano, il 3.10.2003, il 12.9.2005, il 9.11.2006 e il 2.2.2008
q) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 c.p. perché, in concorso e riunione tra loro, cori più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di effettivo gestore del Centro Commerciale
Giugliano s.r.I., il secondo quale sindacalista delegato alla firma dei verbali di conciliazione presso la
C.G.I.L. di Giugliano, mediante minaccia implicita di licenziamento esercitata materialmente da MAISTO
Giovanni, costringevano NOCERETO Gennaro, dipendente della predetta società:
-a scrivere, su indicazione dello Stanzione, quattro dichiarazioni allegate ad altrettanti verbali di

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licenziamento e nell’allontanarlo definitivamente dal posto di lavoro, compivano atti idonei diretti in modo

conciliazione, attestanti che il predetto lavoratore svolgeva attività lavorativa in modo saltuario e autonomo,
laddove lo stesso aveva prestato il proprio lavoro presso la società con vincolo di subordinazione e in via
continuativa, dal 2000 al 2007, senza mai essere inquadrato e quindi senza mai aver.fn.iito di ferie, nposi
settimanali, recuperi e contributi previdenziali;
-ad accettare gli accordi transattivi contenuti nei verbali di conciliazione del 27.2.2004, 12.9.2005,
9.11.2006 e 2.2.2008 redatti da STANZIONE Vincenzo, sottoscritti con firma apocrifa del NOCERETO
Gennaro, attestanti quanto riportato nelle rispettive dichiarazioni e il versamento delle somme,
rispettivamente, di euro 800, 500, 300 e 400, somme in realtà mai corrisposte al predetto lavoratore.

i112.9.2005, il 9.11.2006 e il 2.2.2008
del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 c.p. perché, in concorso e riunione tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di effettivo gestore del Centro Commerciale
Giugliano s.r.1., il secondo quale sindacalista delegato alla firma dei verbali di conciliazione presso la
C.G.I.L. di Giugliano, mediante la minaccia di licenziamento esercitata materialmente da MAISTO Giovanni,
costringevano MAGLIONE Vittorio, dipendente della predetta società:
– a scrivere sotto dettatura dello Stanzione quattro dichiarazioni allegate ad altrettanti verbali di
conciliazione, attestanti che il predetto lavoratore svolgeva attività lavorativa in modo saltuario e autonomo,
laddove lo stesso aveva prestato il proprio lavoro presso la società con vincolo di subordinazione e in via
continuativa, dal 1997 al 2008, senza mai essere inquadrato e quindi senza mai aver fruito di ferie, riposi
settimanali, recuperi e contributi previdenziali;
– ad accettare gli accordi transattivi contenuti nei verbali di conciliazione del 5.3.2004, 12.9.2005, 9.11.2006
e 2.2.2008, redatti da STANZIONE Vincenzo, attestanti quanto riportato nelle rispettive dichiarazioni e il
versamento delle somme, rispettivamente, di euro 800, 500 e 300, in realtà mai percepite dal – lavoratore al
quale veniva corrisposta per ciascun verbale la somma di euro 150.
In tal modo gli imputati si procuravano ingiusto profitto con altrui danno. In Giugliano, il 5.3.2004,
1112.9.2005, il 9.11.2006 e il 2.2.2008
s) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 c.p. perché, in concorso e riunione tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di effettivo gestore del Centro Commerciale
Giugliano s.r.1., il secondo quale sindacalista delegato alla firma dei verbali di conciliazione presso la
C.G.I.L. di Giugliano, mediante minaccia implicita di licenziamento esercitata materialmente da MAISTO
Giovanni, costringevano DELL”AVERSANO Silvia, dipendente della predetta società:
– a scrivere sotto dettatura di 11/1AISTO Giovanni una dichiarazione attestante che la predetta lavoratrice
svolgeva attività lavorativa in modo saltuario e autonomo, laddove la stessa aveva prestato il proprio lavoro
presso la società con vincolo di subordinazione e in via continuativa, dall’inizio del 2002 al 2005, senza mai
essere inquadrata, e quindi senza mai aver fruito di ferie, riposi settimanali, recuperi e contributi
previdenziali;
– ad accettare l’accordo transattivo contenuto nel verbale di conciliazione redatto da STA NZIONE Vincenzo e
sottoscritto con firma apocrifa della parte lesa, attestante quanto riportato nella dichiarazione di cui si è
detto, oltre al versamento della somma di euro 500 in realtà mai effettivamente versata alla DELL
“AVER SANO;
lui no), I()

gli imputati si procuravano ingiusto profitto con altrui danno In ( ;+1

). il 16.9.2005

0,1,•/ oulith , p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 c.p. perché, in concorso e riunione tru loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo in ipi(ilitn di effettivo gestore del Centro Commerciale

5

In tal modo gli imputati si procuravano ingiusto profitto con altrui danno. In Giugliano, i127.2.2004,

Giugliano s.r.1., il secondo ■ iuul,’ sindacalista delegato alla firma dei verbali di conciliazione presso
C.G.I.L. di Giugliano, mediante la minaccia implicita di

esercitata materialmente da MAISTO

Giovanni, costringevano GENOIESE Vincenzo, dipendente della predetta società:

i .,,ono dettatura di MAISTO Giovanni due dichiarazioni allegate ad altrettanti

di

conciliazione, attestanti che il predetto lavoratore svolgeva (;/!,, m+ lavorativa in modo saltuario e autonomo,
laddove lo stesso aveva prestato il proprio lavoro presso la società con vincolo di

L in via

continuativa, dal 1997 al 2008, senza mai essere inquadrato e (p,,t, h senza filai aver fruito di ferie, riposi
settimanali, recupen e contributi previdenziali;
redatti da STANZIONE Vincenzo, attestanti quanto riportato nelle rispettive dichiarazioni, oltre che il
versamento delle somme di euro 300 e 400, mai effettivamente versate al predetto lavoratore che riceveva

iii

realtà, al momento della prima transazione, euro 150.
In tal modo gli imputati si procuravano ingiusto profitto con altrui danno.
In Giugliano, il 9.11.2006 e il 2.2.2008

Avverso la sentenza indicata in epigrafe , che ha confermato la sentenza del GUT’ del
Tribunale di Napoli ,del 28.05.2010 propongono ricorso gli imputati, per mezzo dei
difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

Maisto Giuseppe — Avv. Pansini
1) Violazione degli artt. 533.1, 546.1 lett. e), 603 .1, .2 e .3, in relazione all’art. 606
c.p.p., lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
nonché per illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione della sentenza
impugnata, relativamente al rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione parziale
dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. Il ricorrente si duole che, procedendo
da una interpretazione restrittiva della norma, era stata respinta la richiesta difensiva
di rinnovazione parziale dell’istruttoria , che consentisse 1′ ingresso nel panorama
probatorio , di quegli elementi di prova , che, acquisiti in altro procedimento penale in
corso, avevano comportato l’assoluzione del sindacalista Stanzione benché ,nella
prospettazione dell’accusa, egli avesse partecipato, in concorso con i Maisto, in modo
determinante al configurarsi delle condotte estorsive..
2) Violazione degli artt. 533.1, 546.1 lett. e), in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed
e), per assoluta mancanza, contraddittorieta’, e, in ogni caso, per manifesta illogicita’
della motivazione, risultando il vizio denunziato dal testo stesso della sentenza
impugnata e dagli atti del processo, per quanto attiene al rigetto della richiesta
difensiva di assoluzione dell’imputato.
3) Violazione degli artt. 533.1, 546.1 lett. e C.p.p., 133 e 62 bis C.p.p., in relazione
6

– ad accettare gli accordi transattivi contenuti nei verbali di conciliazione del 9.11.2006 e del 2.2.2008

all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per assoluta mancanza, contraddittorieta’, e, in ogni
caso, per manifesta illogicita’ della motivazione, risultando il vizio denunziato dal testo
stesso della sentenza impugnata e dagli atti del processo, per quanto attiene al rigetto
della richiesta difensiva di rideterminazione della entità della pena.

Maisto Giovanni : Avv.Malinconico e avv. Aricò
1) violazione degli artt. 533.1, 546, lett. e), 603.1, .2 e .3 c.p.p., in relazione all’art 606,

penale, nonche per mancata assunzione di una prova decisiva, nonche’, comunque,
per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione della
impugnata sentenza, risultando il vizio denunziato dal testo stesso della sentenza
impugnata e dagli atti del processo specificatamente indicati nei motivi di
gravame,relativamente al rigetto dellarichiesta difensiva di rinnovazione parziale
dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. per mezzo dell’acquisizione di dati
documentali costituiti dai verbali stenotipici (gia’ versati in atti a corredo dei motivi di
appello aggiunti) contenenti le dichiarazioni -divergenti rispetto a quelle valutate nel
presente procedimento penale, definitosi in primo grado con il rito abbreviato- rese in
un procedimento penale, ancora in corso all’epoca dell’innanzi detta richiesta, a carico
di Stanzione Vincenzo, originario coimputato del ricorrente Maisto Giovanni,
trattandosi di prove nuove e decisive, indiscutibilmente, necessarie ed utili ai fini del
decidere.
2) violazione degli artt. 533.1., 546. 1, lett. e), c.p.p., in relazione all’art. 606, lett. e),
stesso codice ed all’art. 530, comma 1 e cpv, c.p., per assoluta mancanza,
contraddittorieta’, ovvero manifesta illogicita’ della motivazione, risultando il vizio
denunziato dal testo stesso della sentenza impugnata e dagli atti del processo
specificatamente indicati nei motivi di gravarne, per quanto attiene al rigetto della
richiesta difensiva di assoluzione dell’imputato perche’ il fatto non sussiste, ovvero per
non aver commesso il fatto, ovvero perche’ il fatto non costituisce reato.
3) violazione degli artt. 533.1, 546.1, lett. e), e.p.p., in relazione all’art. 606, lett. e),
stesso codice ed agli artt. 629 e 610 c.p., per assoluta mancanza, contraddittorieta’,
ovvero manifesta illogicita’ della motivazione, risultando il vizio denunziato dal testo
stesso della sentenza impugnata e dagli atti del processo specificatamente indicati nei
motivi di gravame, relativamente al rigetto della richiesta difensiva di derubricazione
dei contestati reati di estorsione consumata e tentata, aggravati dal numero delle
persone, in quello di violenza privata.
7

lett. b), d) ed e), stesso codice, per inosservanza ed erronea applicazione della legge

4) violazione degli artt. 533.1, 546, lett. e), c.p.p., in relazione all’art. 606, lett. e),
stesso codice ed agli artt 629 e 640 c.p., per assoluta mancanza, contraddittorieta’,
ovvero manifesta illogicita’ della motivazione, risultando il vizio denunziato dal testo
stesso della sentenza impugnata e dagli atti del processo specificatamente indicati nei
motivi di gravame, relativamente al rigetto della richiesta difensiva di derubricazione
dei reati di estorsione consumata e tentata, aggravati dal numero delle persone,
contestati ai capi p), q), r) e t), in quello di truffa aggravata.

e), stesso codice, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonche’
per illogicita’ e manifesta contraddittorieta della motivazione della sentenza
impugnata, risultando il vizio denunziato dal testo stesso della sentenza
impugnata e dagli atti del processo specificatamente indicati nei motivi di
gravame, relativamente al rigetto della richiesta difensiva di esclusione dell’aggravante
dell’avere, il ricorrente Maisto Giovanni, commesso i reati contestatigli congiuntamente
e, quindi, in concorso, con altra persona e, piu’ nello specifico, con Maisto
Giuseppe, con Stanzione Vincenzo e con Perrella Carmine.
6) violazione degli artt. 533.1, 546.1, lett. e), c.p.p. in relazione all’art. 606, lett. b) ed
e), stesso codice ed all’art. 99, co. iv, c.p., per inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, nonche’ per assoluta mancanza, contraddittorieta’, ovvero
manifesta illogicita’ della motivazione, risultando il vizio denunziato dal testo stesso
della sentenza impugnata e dagli atti del processo specificatamente indicati nei motivi
di gravame, relativamente al rigetto della richiesta difensiva di esclusione della
recidiva reiterata e specifica contestata.
7) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62 n. 6, 62 bis, 81 e
133 c.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonche’ per
illogicita’ e manifesta contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata,
risultando il vizio denunziato dal testo stesso della sentenza impugnata e dagli atti del
processo specificatamente indicati nei motivi di gravame, relativamente al rigetto della
richiesta di concessione delle attenuanti del risarcimento del danno, delle attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza rispetto ad eventuali residue aggravanti, con
correlativa riduzione della pena nel minimo edittale previsto, anche ai fini della
continuazione.

Maisto Giuseppe, Perrella Carmine : Avv.Abbate
1) Violazione dell’art. 606 co 1, lett. e, c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione,
8

5) violazione degli artt. 533.1, 546.1, lett. e) c.p.p., in relazione all’art. 606, lett. b) ed

quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Lamenta il ricorrente
che non sia stato, in alcun modo, individuato l’elemento della minaccia, elemento
essenziale per il configurarsi dell’ipotesi delittuosa della estorsione
2) Violazione degli artt. 530 commi 1 e 2, 533 c. 1, c.p.p., in relazione agli
artt.110,56,629 cod.pen.Lamenta il ricorrente che è mancato,da parte della Corte di
merito, una valutazione specifica dell’attendibilità delle dichiarazioni delle persone
offese

attenuanti generiche procede da una motivazione non in linea con la giurisprudenza di
legittimità e comunque carente a fronte di uno specifico motivo di appello circa la
mancata motivazione del diniego del primo giudice.

I ricorsi dei due Maisto,che si dipanano sui medesimi motivi di censura, sono fondati
nei limiti di seguito indicati.
Il punto focale della vicenda è sicuramente l’ipotizzato reato di estorsione consumata
, posta in essere secondo la prospettazione accusatoria, dai Maisto e dal sindacalista
Stanzione, in concorso tra loro .
Nelle imputazioni, le condotte , che si ripetono pressocchè uguali per i diversi
lavoratori/persone offese, sono costruite in termini di concorso necessario dove i
Maisto assumono il ruolo di datori di lavoro quali gestori del Centro
Commerciale Giugliano e lo Stanzione quello del sindacalista delegato alla
firma dei verbali di conciliazione della controversia di lavoro presso la
C.G.I.L. di Giugliano. La minaccia di licenziamento è esercitata
materialmente da Maisto Giovanni ed il costringimento è finalizzato ad
ottenere la sottoscrizione del verbale di conciliazione ,redatto dallo
Stanzione. E’ di tutta evidenza che nella logica dell’azione ,la partecipazione del
sindacalista è un elemento fondamentale perché consente di fornire piena
legittimazione alle mistificanti dichiarazioni rese dai lavoratori.
Sul concorso di persone si sono pronunciati sia il primo giudice, ( pagine 39 e sgg)
sia la Corte di appello, ( pag.17/18 )attribuendo,entrarnbi , nell’atteggiarsi
dell’illecito, un valore di rilievo determinante alla condotta dello Stanzione,
In particolare,i1 primo giudice ha affermato che :”…

la complicità palese e

sistematica del sindacalista STANZIONE che avrebbe dovuto sincerarsi della
genuinità e della spontaneità delle dichiarazioni dei lavoratori e che invece senza aver ricevuto dagli stessi un vero mandato e comportandosi piuttosto da
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3) Violazione degli artt. 62 bis, comma 3 e 2 c.p. La mancata concessione delle

protettore degli interessi datoriali – incoraggiò la redazione di quegli atti (vedi sulla
consapevole complicità di STANZIONE le ordinanze cautelari emesse nei suoi
confronti e il provvedimento adottato dal Tribunale del Riesame in data 8.6.2009,
decidendo sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione in data 11.2.2009). La
complicità del sindacalista valse per i lavoratori come un tradimento del quale non può
non cogliersi la rilevanza in termini di neutralizzazione di ogni conato autodifensivo dei
lavoratori condotti a sottoscrivere verbali e dichiarazioni ”
di bisogno dei propri dipendenti i quali, a fronte della palesata minaccia di perdere il
posto di lavoro, sottostavano allo sfruttamento loro riservato dai datori di lavoro
senza aver il coraggio di denunziare quanto accaduto: d’altro canto, la pronuncia
appellata correttamente rimarca come, ad aggravare il vissuto dei lavoratori, vi
era la contestuale coartazione subita ad opera del sindacalista (il quale,
piuttosto che rappresentarne e difenderne gli interessi, colludeva con la parte
datoriale ai loro danni), il che rendeva, evidentemente, per molti lavoratori ancora
più ardua la strada della denuncia, ad essa preferendo quella della inerte
soggezione….”.
Ma Stanzione , che rispetto alle stesse imputazioni qui in esame (a-c-f–g-p-q-r-s-t),
aveva scelto di procedere con il rito ordinario , è stato assolto in primo grado con la
formula più ampia – per non aver commesso il fatto – e la sentenza è passata in
giudicato.
La Corte di merito, peraltro, ha ritenuto di non dover accedere alla richiesta della
difesa di integrare l’istruttoria dibattimentale con

l’acquisizione dei verbali del

processo “Stanzione” al fine di acquisire diretta conoscenza degli elementi probatori
che avevano condotto il giudice a negare ogni coinvolgimento del sindacalista nella
vicenda ; si è ,in tal modo, determinato un contrasto tra le due decisioni , che attiene
proprio alla ricostruzione fattuale della vicenda; la formula dell’assoluzione -non aver
commesso il fatto- apre . Si tratta della tipica situazione da revisione di cui
all’art.630 cod.proc.pen.,comma 1 ,ove relativa a due giudicati, posto che, secondo il
consolidato insegnamento di questa Corte, il concetto di inconciliabilità tra sentenze
irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le
valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli
accertati elementi di fatto su cui esse si fondano.
Tale principio , più volte affermato da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 8462 del
9.7.97, dep. 18.9.97; Sez. 4, n. 8135 del 25.10.01, dep. 28.2.02; Sez. 1, n. 18380 del

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Il giudice dell’appello ha affermato:”… Gli imputati, infatti, approfittavano dello stato

20.2.02, dep. 14.5.02; Sez. 1, n. 36121 del 9.6.04, dep. 9.9.04; Sez. 5, n. 40819 del
22.9.05, dep. 10.11.05),vuole che il criterio decisivo per la riconoscibilità del contrasto
di giudicati non può ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due
sentenze, ma deve essere tale da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una
diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a
scagionare il condannato (Sez. 6, n. 10916 del 07/02/2006, dep. 28/03/2006, Rv.
233733).

esame (N.29517 del 17/06/2015 Ud. (dep. 10/07/2015 ) Rv. 264422) ,che
l”assoluzione nei confronti di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza del
fatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento,
tuttavia obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di
ulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati
nell’altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e
gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione. In altri
termini, poiché l’assoluzione di uno dei concorrenti , tanto più se trattasi di un
concorso necessario, determina , oggettivamente, uno iato nella ricostruzione del fatto
che è alla radice della decisione e, pur nella indipendenza dei due giudicati, configura
una contraddizione che investe la valutazione stessa della condotta , negli aspetti
oggettivi e soggettivi. Viene a determinarsi, in altri termini, il tipico vizio della illogicità
manifesta che rende la decisione assolutamente instabile se non adeguatamente
ripreso e revisionato il procedimento ermeneutico al fine di individuare l’elemento
probatorio che ha comportato proprio la diversità della ricostruzione, potendosi
ipotizzare, in via di pura logica, un errore nel procedimento decisionale determinato
dalla mancata conoscenza o, comunque, valutazione, di un elemento determinante
della vicenda. Tutto ciò a prescindere da ogni considerazione sulla libera ed autonoma
scelta del rito, attraverso la quale si attinge lo specifico materiale probatorio e si viene
a determinare la decisione.
Allo stato , la vicenda dell’estorsione, che nella ricostruzione del

provvedimento

impugnato si struttura e si giustifica proprio in virtù della condotta mistificante dello
Stazione, essendo l’accordo sindacale l’obiettivo dell’estorsione compiuta in danno dei
lavoratori , confligge, sul piano razionale , con il fatto che il sindacalista è stato
ritenuto, nel procedimento che lo riguarda, estraneo alla vicenda, sicchè la vicenda,
nei suoi profili fattuale finisce per essere, strutturalmente, diversa da quella
contenuta nelle imputazioni .
Il

E’ stato già affermato , proprio da questa sezione, in un caso simile a quello qui in

Si impone, pertanto sul punto l’annullamento con rinvio : sarà necessario che il
giudice del rinvio, anche attraverso la compiuta conoscenza degli atti del processo che
ha portato all’assoluzione di Stanzione, individui la genesi di tale discrasia e ne
fornisca una spiegazione confacente in punto di logica, anche se non necessariamente
condivisa . La contraddizione, è bene ribadirlo, nasce dal diverso intendimento del
fatto mentre , nella ricostruzione della base del giudizio, è indispensabile che
entrambe i giudici conoscano l’esistenza del medesimo materiale probatorio, per

materiale probatorio. Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti.
Del tutto generici sono i motivi del ricorso Perrella – Maisto dell’avvocato Abbate, con
riguardo alle imputazioni, sub b) e sub h) in punto di vizi della motivazione.
Le censure sono aspecifiche perché non correlate a specifici punti della sentenza
come ,invece, prescrive l’art.581 c.p.p.; generico è anche il motivo relativo alla
valutazione delle dichiarazioni della p.o. ed al mancato vaglio di attendibilità perché il
ricorrente non specifica le ragioni della censura. La mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta
illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
I ricorsi devo, pertanto essere dichiarati inammissibili.

P. Q. M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a)c)f)g)p)q)r)s)t) e
rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibili ,nel resto, i ricorsi.
Così de
Il Consi

Roma , il 17 novembre 2017
Il Presidente

dipanare quanto di inespresso vi è, nei due diversi giudizi, in punto di utilizzo del

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