Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17686 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17686 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIASION ANTONIO nato il 24/05/1969 a LIMBIATE
avverso la sentenza del 28/09/2017 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Padova ha
applicato a BIASION ANTONIO, in atti generalizzato, la pena concordata ex art.
444 c.p.p. per i reati ascrittigli ai danni Flora Beltramin.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizi
di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di una causa di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
2. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivo privo di specificità

o mal considerati), e, comunque, manifestamente infondato.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha escluso, motivatamente,
sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il
proscioglimento dell’imputato.
Tale pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla
contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione implicita
nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento,
devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per questo genere di
decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre,
Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. un., n.
10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. un., n. 20 del 27
ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma indicata
in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppina A. R. Pacilli

Adriano Iasillo

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(in difetto dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati,

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