Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17685 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17685 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CICCIU ANTONIO SANTO PIO nato il 04/09/1996 a OZIERI
avverso la sentenza del 26/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
MACERATA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Data Udienza: 06/03/2018
R.G. 50998/2017
FATTO E DIRITTO
1. CICCIU’ Antonio Santo Pio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Macerata aveva
applicato la pena concordata con il Pubblico Ministero e deduce violazione dell’ art. 606 lett. b)
ed e), essendosi il giudice limitato a recepire l’ accordo intercorso fra le parti, evidenziando che
ragioni poste a fondamento della decisione adottata, nulla chiarendo in ordine alla congruità
della pena.
1.1 Con successivo atto depositato il 14/02/2018 presso l’ Istituto Penitenziario ove il
ricorrente si trova detenuto, pervenuto presso questa Corte il successivo 15/02/2018, il
ricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso.
3. Il ricorso dell’imputato va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt.
589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione
abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale,
cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848
del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671).
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell’atto, in quanto la
dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte
dell’imputato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente
trasmessa alla cancelleria di questa Corte.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella
misura di euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
Il consigliere estensore
H presidente
non poteva essere pronunziata sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., senza esplicitare le