Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17684 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17684 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIUTINO ANTONINO nato il 19/09/1986 a PALERMO

avverso la sentenza del 14/06/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 50624/2017
FATTO E DIRITTO

1. AIUTINO Antonino, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

atteso che risulta che la corte territoriale nel confermare la pena ha, comunque, tenuto in
considerazione i fatti contestati e la personalità dell’ imputato e, per altro verso, in
considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice
di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in duemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
Il consigliere estensore

Il presidente

2.1. Il motivo del ricorso, totalmente generico ed aspecifico, è manifestamente infondato

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