Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17683 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17683 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHAOUKY MOHAMED nato il 01/12/1982

avverso la sentenza del 15/06/2017 del GIP TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

5

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Monza ha applicato a
CHAOUKY MOHAMED, in atti generalizzato, la pena concordata ex art. 444 c.p.p.
per i reati ascrittigli.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 125 e 444 c.p.p., per non avere il giudice
valutato adeguatamente la congruità della pena.

difetto dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal
considerati), e, comunque, manifestamente infondato.
Questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. sentenza Sez. U. n. 5838 del 28
novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, in motivazione) che la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito
(come nel caso in esame) – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori
dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel
caso di specie, in quanto la pena, della quale è stata chiesta l’applicazione, non
appare prima facie illegale.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di
inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della
rilevante entità di detta colpa – della somma indicata in dispositivo in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

2. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivo privo di specificità (in

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